IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   legge   29   dicembre  1993,  n.  580  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito  dall'art.  17  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, il
quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da  parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le  modalita'  di  cui  al  comma  4 stesso art. 17, ivi compresi gli
importi  minimi  che  comunque  non possono essere inferiori a quelli
dovuti  in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della  citata  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, e quelli massimi,
nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso
decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali;
  Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge  29  dicembre  1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993,  n.  580,  come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario  delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali  fissi  per  le  imprese  iscritte  o  annotate nella sezione
speciale  del  Registro  delle  imprese  e  mediante  applicazione di
diritti  commisurati  al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
  Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
concernente  l'attuazione  della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio  permanente  della  professione  di avvocato in uno Stato
membro  diverso  da  quello  in  cui  e' stata acquisita la qualifica
professionale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art.  8  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, in materia di
istituzione del Registro delle imprese;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in
materia di Registro delle imprese;
  Sentite,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580,  le  organizzazioni  imprenditoriali  di categoria, maggiormente
rappresentative  a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.  Le  misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  da  ogni  impresa  iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2009,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.