L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14
maggio 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 154/L alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31 luglio
1997;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali   e   referendarie   e  per  la  comunicazione  politica»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 5;
  Vista la deliberazione in data 15 maggio 2009, integrata in data 21
maggio 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare
per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
integrato   dai   rappresentanti  dei  Gruppi  parlamentari,  recante
«Disposizioni   in   materia   di  comunicazione  politica,  messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune  elettorali  per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009»;
  Vista  la  delibera  n.  57/09/CSP  del  16  aprile  2009,  recante
«Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alla  campagna  per l'elezione dei membri del
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia fissata per i giorni 6 e 7
giugno  2009»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2009;
  Considerato   che   la  disciplina  dell'informazione  nei  periodi
elettorali  e'  stabilita  dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, il
quale  garantisce parita' di trattamento, obiettivita', completezza e
imparzialita'  dell'informazione e richiede un comportamento corretto
ed  imparziale nella gestione dei programmi, cosi' da non esercitare,
anche  in  forma  surrettizia,  influenza  sulle  libere scelte degli
elettori;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge  n. 515 del 1993, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28
del  2000,  dalla  data  di convocazione dei comizi elettorali, nelle
trasmissioni  informative  riconducibili  alla responsabilita' di una
testata  giornalistica  registrata  ai sensi di legge, la presenza di
candidati,  esponenti  di  partito  e  movimenti politici, membri del
Governo,  deve  trovare  fondamento  esclusivamente  nell'esigenza di
assicurare   la   completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione,
essendo  vietata  in  tutte  le  altre  trasmissioni, ad eccezione di
quelle di comunicazione politica;
  Rilevato che, in tale quadro, la specifica disciplina dei programmi
di informazione per le elezioni europee del 2009 e' dettata:
   quanto  alla  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
dall'art.   5   del   provvedimento   approvato   dalla   Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,   il   15   maggio  2009,  integrato  il  21  maggio
successivo,  il  quale  prevede  che «i notiziari diffusi dalla Rai e
tutti   gli   altri   programmi   a   contenuto   informativo   o  di
approfondimento  si  conformano  con particolare rigore ai criteri di
tutela  del  pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della
completezza,  dell'obiettivita'  e  di  parita' di trattamento tra le
diverse  forze politiche» e che, inoltre, «nei notiziari propriamente
detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza
diretta di membri del Governo o di esponenti politici»;
   quanto   alle   emittenti  radiotelevisive  private  a  diffusione
nazionale  la  disciplina  e'  dettata  dall'art. 7 della delibera n.
57/09/CSP  il  quale,  tenuto  conto  dell'attivita'  di informazione
radiotelevisiva,  prevede  regole  analoghe  a  quelle  emanate dalla
Commissione   parlamentare   di   vigilanza   nei   confronti   della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  Rilevato che i dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorita',
forniti  dall'ISIMM Ricerche, relativi al periodo dal 29 aprile all'8
maggio  2009,  relativi  alle  testate giornalistiche delle emittenti
nazionali  pubbliche e private mostrano uno squilibrio nella presenza
delle  forze  politiche,  in  particolare  nel  rapporto tra le forze
politiche  maggiori  e  le liste di nuova formazione, che hanno avuto
sinora  una  presenza  irrilevante  nei  notiziari e nei programmi di
informazione, ed, inoltre, una sovraesposizione del Governo;
  Considerato,  che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione
ai   temi   dell'attualita'   e   della  cronaca,  essendo  programmi
informativi  identificabili  per  impostazione  e realizzazione, sono
suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto
delle norme in materia di pluralismo;
  Considerato   che   la  rappresentazione  delle  diverse  posizioni
politiche   nei   notiziari  non  e'  regolata,  a  differenza  della
comunicazione    politica,    dal    criterio    della   ripartizione
matematicamente  paritaria  degli  spazi attribuiti, ma deve comunque
sempre  conformarsi, pur nel riconoscimento dell'autonomia editoriale
di  ciascuna  testata,  al  principio  della parita' di trattamento e
dell'equa  rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori,
ai  fini  del  corretto  svolgimento del confronto politico su cui si
fonda il sistema democratico;
  Visti   l'art.   5,   comma  5,  del  provvedimento  emanato  dalla
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi  e  l'art.  7,  comma  5,  della delibera n.
57/09/CSP,  i  quali  prevedono  che  il  rispetto delle disposizioni
concernenti  i programmi di informazione e il ripristino di eventuali
squilibri  accertati,  e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' secondo
quanto previsto dalle norme vigenti;
  Ritenuto  di  dover  rivolgere  un  richiamo  a  tutte le emittenti
radiotelevisive  affinche'  provvedano immediatamente al riequilibrio
dell'informazione  politica  tra  tutte  le  liste  partecipanti alla
campagna  elettorale,  evitando,  altresi',  la  sovraesposizione del
Governo;
  Vista la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione
di conflitti di interesse;
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

  Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono richiamate ad
attuare  l'immediato  riequilibrio  dell'informazione, assicurando la
presenza  equilibrata  di  tutte  le liste concorrenti ed evitando la
sovraesposizione  del  Governo, nel rispetto di quanto previsto dalle
norme  legislative  e  regolamentari  richiamate nelle premesse della
presente delibera.
  Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorita' verifica
l'osservanza  del  presente richiamo anche attraverso il monitoraggio
dei  programmi  e,  in  caso  di  inosservanza,  adotta i conseguenti
provvedimenti previsti dalla legge.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed   e'   resa   disponibile   nel  sito  web
dell'Autorita'.
  La  presente  delibera  e' trasmessa alle emittenti radiotelevisive
pubbliche   e   private   in  ambito  nazionale  e  alla  Commissione
parlamentare  per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
   Napoli, 14 maggio 2009
                                                        Il presidente
                                                             Calabro'

I commissari relatori
Lauria-Magri