IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 «Attuazione
della  direttiva  90/946/CEE  del  Consiglio  del  24  settembre 1990
relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari»;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione
della  direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura,
la   presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti  alimentari»  e
successive modificazioni;
  Vista la direttiva 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva   90/496/CEE   del   Consiglio  relativa  all'etichettatura
nutrizionale  dei  prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni
giornaliere  raccomandate,  i  coefficienti  di  conversione  per  il
calcolo del valore energetico e le definizioni;
  Visto  l'art. 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006, del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   del  20  dicembre  2006,
sull'aggiunta  di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli
alimenti;
  Visto  il  parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana
sulla   revisione  dei  valori  di  riferimento  per  l'etichettatura
nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003;
  Visto  l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento
europeo   e  del  Consiglio  del  20  dicembre  2006,  relativo  alle
indicazioni   nutrizionali   e  sulla  salute  fornite  sui  prodotti
alimentari;
  Visto  l'art.13  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le
«Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al  processo
normativo  dell'Unione  europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari»;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                              Modifiche

  Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 e' cosi' modificato:

   1)  all'art.  3,  paragrafo  1, lettera l) e' aggiunta la seguente
frase:  «La  definizione  della  sostanza e se necessario i metodi di
analisi figurano nell'allegato II»;

   2) all'art. 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

    g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;

    h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg;

   3) l'allegato e' sostituito dall'allegato I del presente decreto;

   4) e' aggiunto l'allegato II del presente decreto.