IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e s.m.i. che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni ambientali nei centri urbani; Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204 e s.m. e i. con la quale e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986 e n. 211/1992; Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166 che all'art. 32: ha modificato il livello di progettazione da presentare per l'ammissibilita' al finanziamento stabilendo che le istanze devono essere corredate dal progetto preliminare dell'intervento piuttosto che dal progetto definitivo; ha modificato la tempistica di presentazione del successivo livello di progettazione stabilendo che la progettazione definitiva deve essere presentata entro 270 giorni dalla data di approvazione del programma di interventi piuttosto che dopo 240 giorni; ha stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di realizzazione degli interventi e definito la documentazione necessaria a tal fine per consentire il monitoraggio da parte del Ministero; ha formulato disposizioni per l'erogazione di contributi; ha stabilito l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla norma medesima; Considerato che la legge n. 133/2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, all'art. 63 comma 12, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali, dispone: l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; che per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni; che gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima e individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento; che il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima; Visto l'art. 63, comma 13 della medesima legge n. 133/2008; Considerato che lo stesso comma 13 prevede che: in fase di prima applicazione per il triennio 2008-2010 le risorse di cui al comma 12 sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste dal medesimo comma 12; a decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 12 e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale; Visto il decreto ministeriale n. 125/T del 23 aprile 2008 con cui sono stati individuati i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al completamento delle opere in corso di realizzazione e gia' finanziate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992; Considerato pertanto che per le finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ammontare delle risorse attualmente disponibili stanziate dalla suddetta legge n. 133/2008 per il triennio 2008/2010 per il finanziamento di nuovi interventi e' pari ad € 141.200.000; Considerato che per la ripartizione delle suddette risorse occorre tener conto di quanto previsto all'art. 32 della legge 1° agosto 2002, n. 166; Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento; Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali; Valutato altresi' opportuno creare una graduatoria di interventi da ammettere a contributo che sia valida anche per eventuali successivi rifinanziamenti al fine di semplificare le procedure istruttorie per l'utilizzo immediato delle risorse disponibili; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 destinate alle finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti indicati come beneficiari all'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 211/1992.