IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge 26 febbraio 1992, n. 211 e s.m.i. che ha stanziato
risorse  per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti
rapidi  di  massa  al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni
ambientali nei centri urbani;
  Vista  la  legge 30 maggio 1995, n. 204 e s.m. e i. con la quale e'
stata  istituita  la  Commissione  di  alta  vigilanza  preposta alla
vigilanza  sull'attuazione  dei piani di intervento di cui alle leggi
n. 910/1986 e n. 211/1992;
  Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166 che all'art. 32:
   ha  modificato  il  livello  di  progettazione  da  presentare per
l'ammissibilita'  al  finanziamento  stabilendo che le istanze devono
essere  corredate  dal progetto preliminare dell'intervento piuttosto
che dal progetto definitivo;
   ha  modificato  la  tempistica  di  presentazione  del  successivo
livello  di  progettazione stabilendo che la progettazione definitiva
deve  essere  presentata  entro 270 giorni dalla data di approvazione
del programma di interventi piuttosto che dopo 240 giorni;
   ha  stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di
realizzazione   degli   interventi   e   definito  la  documentazione
necessaria  a  tal  fine  per consentire il monitoraggio da parte del
Ministero;
   ha formulato disposizioni per l'erogazione di contributi;
   ha  stabilito  l'ambito  di applicazione delle disposizioni di cui
alla norma medesima;
  Considerato  che  la legge n. 133/2008 «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione  della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 195  del  21  agosto 2008,
all'art.  63  comma  12,  per  promuovere  lo  sviluppo  economico  e
rimuovere gli squilibri economico-sociali, dispone:
   l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti, del Fondo per la promozione e il sostegno
dello  sviluppo  del  trasporto pubblico locale, con una dotazione di
113  milioni  di  euro  per  l'anno  2008, di 130 milioni di euro per
l'anno  2009  e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011;
   che  per  gli  anni  successivi,  al  finanziamento  del  Fondo si
provveda  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo
sono  destinate  alle  finalita' di cui all'art. 1, comma 1031, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di
cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure
e le modalita' previste da tali disposizioni;
   che  gli  interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della
legge  26  febbraio  1992,  n. 211, con le risorse di cui al comma 12
della  legge  medesima  e  individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  trasporti,  sono  destinati al completamento delle
opere  in  corso  di  realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento;
   che   il   finanziamento   di   nuovi  interventi  e'  subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
comma 12 della legge medesima;
  Visto l'art. 63, comma 13 della medesima legge n. 133/2008;
  Considerato che lo stesso comma 13 prevede che:
   in fase di prima applicazione per il triennio 2008-2010 le risorse
di  cui  al  comma  12 sono ripartite in pari misura tra le finalita'
previste dal medesimo comma 12;
   a  decorrere  dall'anno  2011 la ripartizione delle risorse tra le
finalita'  di  cui al comma 12 e' effettuata con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenendo  conto  di principi di
premialita'  che  incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita'
nell'erogazione  dei  servizi,  la  mobilita'  pubblica  e  la tutela
ambientale;
  Visto  il decreto  ministeriale n. 125/T del 23 aprile 2008 con cui
sono  stati  individuati  i criteri per la ripartizione delle risorse
destinate  al  completamento  delle opere in corso di realizzazione e
gia' finanziate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992;
  Considerato  pertanto  che per le finalita' di cui all'art. 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ammontare delle risorse attualmente
disponibili   stanziate  dalla  suddetta  legge  n. 133/2008  per  il
triennio  2008/2010  per il finanziamento di nuovi interventi e' pari
ad € 141.200.000;
  Considerato  che per la ripartizione delle suddette risorse occorre
tener  conto  di  quanto  previsto  all'art. 32 della legge 1° agosto
2002, n. 166;
  Ritenendo  di  dover  procedere  all'allocazione  delle  risorse in
argomento;
  Ritenendo,  inoltre, necessario impartire delle direttive in merito
alla  presentazione  delle  istanze di finanziamento e delle relative
documentazioni progettuali;
  Valutato altresi' opportuno creare una graduatoria di interventi da
ammettere  a contributo che sia valida anche per eventuali successivi
rifinanziamenti  al fine di semplificare le procedure istruttorie per
l'utilizzo immediato delle risorse disponibili;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                        Soggetti beneficiari


  Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art.
63, comma 12, della legge n. 133/2008 destinate alle finalita' di cui
all'art.  9  della  legge 26 febbraio 1992, n. 211 possono presentare
istanza  per  la  richiesta di finanziamento i soggetti indicati come
beneficiari all'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 211/1992.