IL DIRETTORE GENERALE
              sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
gia'  citata  legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5
che  prevedono  la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio 1976, che istituisce i
registri di varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,  n.  18,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Visti i decreti, citati nella tabella di cui all'articolo unico del
dispositivo del presente decreto, con i quali sono state iscritte nel
relativo  registro  nazionale,  ai  sensi dell'art. 19 della legge n.
1096/1971,  le  varieta'  di  specie  ortive e per le quali, e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le  richieste  degli  interessati,  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  i citati decreti, con i
quali  sono  state  iscritte  nel  relativo  registro nazionale delle
specie  ortive,  le  varieta'  indicate  nel  dispositivo  di  cui al
presente decreto ministeriale;
  Considerato  inoltre che la commissione sementi, di cui all'art. 19
della  citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009 ha
preso atto delle richieste sopra menzionate;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  Ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

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   Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2009

                                         Il direttore generale: Blasi
 
          Avvertenza:
             Il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da  parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  art.  9  del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.