IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in
base al quale, a decorrere dal 2008, e' esclusa dall'imposta comunale
sugli  immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
  Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella
parte  in  cui  prevede  che  in  sede  di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto medesimo, criteri e modalita' per la
erogazione  del  rimborso  ai  comuni  che  il  Ministro dell'interno
provvede ad attuare con proprio decreto;
  Vista  l'intesa  sancita  nella  seduta  del  3  giugno  2009 della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visti  i  dati  finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni
per  l'anno  2007  a  titolo  di  ICI  per  gli  immobili  adibiti ad
abitazione  principale,  contenuti  nei certificati di cui al decreto
ministeriale 15 febbraio 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Entro  il  15  giugno  2009, sono erogati ai comuni rimborsi in
misura  pari  al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in
base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso
a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per
l'anno 2007.
  2.  I  rimborsi  di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per
l'anno  2009,  della  compensazione  per  i minori introiti correlati
all'esclusione dall'ICI dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
  3.   Per   i  comuni  i  quali,  in  base  alla  propria  autonomia
regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione
dell'ICI  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale, il
rimborso  a  titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in
misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per
l'anno  2008  in  base  al  decreto del Ministero dell'interno del 1°
aprile  2009,  purche'  la  certificazione  sia  gia'  acquisita  dal
Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.