IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale, a decorrere dal 2008, e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto; Vista l'intesa sancita nella seduta del 3 giugno 2009 della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visti i dati finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008; Decreta: Art. 1. 1. Entro il 15 giugno 2009, sono erogati ai comuni rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007. 2. I rimborsi di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3. Per i comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purche' la certificazione sia gia' acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.