IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e,  in  particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro
della  pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con
propria  ordinanza,  le  modalita'  organizzative  degli  scrutini ed
esami;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni in materia di
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e delega al Governo in materia di raccordo tra
la  scuola  e  le  universita'»  ed  in  particolare  l'art. 1 che ha
sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
e  l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato,
tra  l'altro,  l'art.  22,  comma  7, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147,  convertito  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  che  ha
sostituito  i  primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10
dicembre  1997,  n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007,
n. 1;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n. 137,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 30 ottobre 2008, n. 169,
recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione  e
universita'»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili
con  la  legge  11 gennaio 2007, n. 1, nonche' con il decreto-legge 7
settembre  2007,  n.  147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.
176;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 «Regolamento   recante  lo  statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti della scuola secondaria»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007,
n.  235 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  7  gennaio  1999,  n.  13,  recante  la  disciplina delle
modalita'  e  dei  criteri  di valutazione delle prove degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore nella regione Valle d'Aosta;
  Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano
n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza  prova  scritta  «Modifica  del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  429 in data 20 novembre 2000,
concernente  le  «Caratteristiche  formali generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre 1998,
relativo  alla  costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009, concernente
le  certificazioni  e  i  relativi  modelli da rilasciare in esito al
superamento dell'esame di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 «Modalita' e
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai  commissari  esterni  e  i  criteri  e  le  modalita'  di  nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore»;
  Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 «Individuazione
delle  materie  oggetto  della  seconda  prova scritta negli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari e sperimentali di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  -  Scelta  delle  materie
affidate  ai  commissari  esterni delle commissioni - Anno scolastico
2008/2009»;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 «Norme per lo
svolgimento  per  l'anno  scolastico  2008-2009  degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle classi sperimentali autorizzate»;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi, tuttora vigente;
  Visto  il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme
per  il  recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
  Visto  il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i
criteri  di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 «Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto  l'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  67  del  28  luglio  2008 sul
calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2008/2009;
  Vista  la  legge  10  marzo  2000,  n.  62  «Norme  per  la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 «Istituzione
del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a
norma  degli  articoli  1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53», come
modificato  dalla  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  febbraio 2001, prot. n. 9007,
concernente  la  costituzione  di una struttura tecnico-operativa per
gli esami di Stato;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  circolare  ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
  Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
  Visto  il D.I.  29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali
di  istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma
624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria»,  ed in particolare l'art. 64, comma 4-bis,
che  ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
  Considerato  che e' in corso di adozione il regolamento concernente
il «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli
2  e  3  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
  Tenuto  conto  del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla
definitiva approvazione del menzionato regolamento potrebbero rendere
difficoltosa  l'attuazione  delle  relative  nuove  disposizioni,  in
particolare quelle relative all'esame di Stato 2008/2009;
  Tenuto   conto,   altresi',   dell'avanzato  svolgimento  dell'anno
scolastico  e  della  legittima  aspettativa degli alunni a sostenere
l'esame di Stato secondo le regole in vigore;
  Ritenuto   conseguentemente   necessario,   per  il  corrente  anno
scolastico  2008/2009, che l'ammissione degli alunni agli esami resti
regolata  dalla  vigente  normativa  in  materia,  in particolare dal
decreto  ministeriale 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui «A
decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale
gli alunni che conseguono la media del “sei”»;
                               Ordina:

                               Art. 1.
                   Inizio della sessione di esame

  1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno
scolastico,   nel   giorno   fissato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2008/2009, la
sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.