IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Palatty Poulose Jiji ha
chiesto  il  riconoscimento  del titolo di «Infermiere» conseguito in
India,   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre  2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i
limiti  temporali  per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da
parte   dei   cittadini  non  comunitari,  delle  professioni  ed  il
riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del
2004,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute  nel  comma  8  dell'  art.  12  del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  l15  e  nel  comma  9  dell'art.  14  del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Visto  il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/37119 del 21 novembre 2006
con  il  quale  e'  stato  riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai
sensi  dell'art.  50,  comma 8 del sopracitato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni
dal  suo  rilascio  senza  che  la sig.ra Palatty Poulose Jiji si sia
iscritta all'albo professionale;
  Vista  la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto
dirigenziale  proposta  dalla  sig.ra  Palatty Poulose Jiji in data 6
maggio 2009;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 206 recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36  del  parlamento europeo e del
Consiglio  del  7  settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2002, presso la
«St.  Joseph's Hospital School of Nursing» di Choondal-Trichur-Kerala
(India)     dalla     sig.ra     Palatty    Poulose Jiji    nata    a
Mattathurkunnu-Kerala   (India)   il   giorno   2   maggio  1981,  e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La  sig.ra Palatty Poulose Jiji e' autorizzata ad esercitare in
Italia  la  professione  di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 28 maggio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi