IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTERO DEL LAVORO,
               DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni ed, in particolare, il
comma  5-bis,  concernente  il  collegamento  telematico  in rete dei
medici  prescrittori  del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN) e la
ricetta elettronica;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo  del  comma  5-bis  del  citato  art.  50,  concernente  le
modalita'  tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici
prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
  Visto  il  comma 5-ter del citato art. 50, il quale prevede che per
la  trasmissione  telematica  dei  dati delle ricette di cui al comma
5-bis del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito
un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con
il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;
  Visto  il  decreto  16  dicembre 2008 del Ministero dell'economia e
delle  finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299
del  23  dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter del citato art. 50,
il  quale,  all'art.  1,  comma 1, definisce l'importo del contributo
unitario  da  riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il
SSN;
  Visto che i piani attuativi gia' formalizzati con le regioni pilota
Campania  e  Piemonte  per l'avvio sperimentale delle disposizioni di
cui  al  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
marzo  2008 prevedono una necessaria fase iniziale di individuazione,
da  parte  della  regione,  d'intesa con le associazioni di categoria
rappresentative  dei  medici  convenzionati,  di  un elenco di medici
sperimentatori  regionali  con  i  quali avviare la fase sperimentale
delle  attivita',  da  estendere  successivamente  ai restanti medici
prescrittori regionali;
  Considerato  che  a  seguito  dell'avvio della fase attuativa nelle
predette  regioni  pilota sono emerse le proposte regionali, d'intesa
con   le   associazioni   di  categoria  rappresentative  dei  medici
convenzionati,   di   prevedere  la  possibilita'  di  rimodulare  il
contributo  di  cui  al  citato  decreto 16 dicembre 2008, al fine di
tenere conto della straordinarieta' delle attivita' svolte dai medici
sperimentatori   per   il   buon   esito  della  completa  attuazione
sperimentale  in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 26 marzo 2008,
richiedendo:
   di  destinare  ai  medici  sperimentatori  il  cinquanta per cento
dell'ammontare del contributo determinato, a livello regionale, sulla
base  del  numero  complessivo  dei  medici di cui all'allegato 1 del
citato  decreto 16 dicembre 2008 e di destinare il restante cinquanta
per cento agli altri medici convenzionati regionali;
   di    definire   a   livello   regionale   l'elenco   dei   medici
sperimentatori,  da  individuarsi secondo il criterio dell'anzianita'
di  informatizzazione  e,  a  parita'  di  quest'ultima,  secondo  il
criterio  dell'anzianita'  di  convenzionamento con il SSN, in numero
pari  ad almeno il tre percento fino ad un massimo del dieci percento
del  totale  del  medici prescrittori convenzionati regionali, di cui
all'allegato  1  del citato decreto 16 dicembre 2008, come comunicati
al  Sistema  Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9 del predetto art.
50;
   di  prevedere che l'anzianita' di informatizzazione sia ricavabile
dai   documenti  amministrativi  e  contabili  delle  ASL  attestanti
l'erogazione  dell'indennita'  di  informatizzazione  prevista  dagli
accordi  collettivi  nazionali  per  la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
  Ritenuto  di  poter  accogliere  le  suddette  richieste regionali,
provvedendo  alla  modifica  del  citato  decreto  16  dicembre 2008,
prevedendo la possibilita' che, su richiesta regionale, il contributo
unitario di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 16 dicembre
2008,  possa  essere,  con  apposito  decreto attuativo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, rimodulato nei limiti
dell'ammontare  del  contributo  complessivo  regionale,  determinato
sulla  base  del numero dei medici di cui all'allegato 1 del predetto
decreto 16 dicembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  All'art. 1 del decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter, dell'art. 50,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  il  comma  2, sono aggiunti i
seguenti commi:
  «2-bis. In alternativa al contributo unitario di cui al comma 1, la
regione  in  fase  di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, puo'
richiedere  al  Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
le    associazioni    di   categoria   rappresentative   dei   medici
convenzionati,   la   rimodulazione   a  livello  regionale  di  tale
contributo unitario, destinando:
   a)  ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei
criteri  di cui al comma 2-ter, il cinquanta per cento dell'ammontare
del  contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla
base  del  numero  dei  medici  di  cui  all'allegato  1 del presente
decreto;
   b)   ai  restanti  medici  convenzionati  regionali,  il  restante
cinquanta   per   cento  dell'ammontare  del  contributo  complessivo
assegnato  alla regione, determinato sulla base del numero dei medici
di cui all'allegato 1 del presente decreto.
  2-ter. I medici sperimentatori sono individuati a livello regionale
sulla base dei seguenti criteri:
   a) il loro numero deve essere non inferiore al tre per cento e non
superiore  al  dieci  per  cento  del  totale del medici prescrittori
convenzionati regionali, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria
ai  sensi  del  comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di cui all'allegato 1 del presente decreto;
   b)   il   criterio   di   scelta   e'  quello  dell'anzianita'  di
informatizzazione    e,    a    parita'   di   quest'ultima,   quello
dell'anzianita' di convenzionamento con il SSN;
   c)  l'anzianita'  di  informatizzazione di cui alla lettera b), e'
quella  determinabile in base ai documenti amministrativi e contabili
delle     ASL     attestanti    l'erogazione    dell'indennita'    di
informatizzazione  prevista dagli accordi collettivi nazionali per la
disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale e i
pediatri di libera scelta;
   d)   l'individuazione   avviene  previa  esplicita  adesione  alla
sperimentazione da parte del medico convenzionato.
  2-quater.  A fronte della espressa specifica richiesta regionale di
cui  al  comma  2-bis,  la  quale  deve  specificare  la  percentuale
prescelta  del  numero  dei  medici  sperimentatori,  con decreto del
Ministero  dell'economia,  di  concerto  con il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle politiche sociali, e' stabilito il contributo
unitario  da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori
e   ai   restanti   medici   regionali   convenzionati,   nei  limiti
dell'ammontare  del  contributo  complessivo  assegnato alla regione,
determinato  sulla  base  del numero dei medici di cui all'allegato 1
del presente decreto.».
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 11 giugno 2009

            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
                 il Ragioniere generale dello Stato
                               Canzio

 p. Il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali - Sezione salute:
   il capo Dipartimento della qualita'
                De Giuli