L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
               PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
   Premessa.

   Il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  (d'ora innanzi «Codice»), in conformita'
alla  giurisprudenza  europea,  che  ha  stabilito  che  sussiste una
perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo
piu'   basso  e  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ha
liberalizzato  la  scelta,  da  parte  delle stazioni appaltanti, del
criterio  di  aggiudicazione  degli  appalti, rendendola indipendente
dalla   tipologia  di  procedura  adottata  e  condizionata,  invece,
all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo perseguito.
   Tuttavia,  con specifico riferimento alle procedure di affidamento
delle  concessioni  di  lavori  pubblici,  di cui agli articoli 142 e
seguenti, nonche' quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli
153  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  vista  la
particolare   natura   del   contratto  da  aggiudicare,  nonche'  la
peculiarita'  delle  prestazioni  che  vengono affidate al contraente
privato,  e' lo stesso legislatore ad aver stabilito l'obbligo per le
stazioni  appaltanti  di utilizzare, come criterio di aggiudicazione,
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
   La  scelta  operata  trova  il proprio fondamento nel fatto che il
criterio   dell'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa  consente
l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione
meramente    quantitativo-economica,   quanto   con   una   complessa
integrazione   tra   il  dato  economico,  quello  tecnico  e  quello
qualitativo  e,  pertanto, e' particolarmente adatto a selezionare il
contraente   privato   per   l'affidamento   di  contratti,  come  le
concessioni  di  lavori  pubblici, in cui le prestazioni contrattuali
comprendono  la progettazione di un'opera, la sua esecuzione e la sua
gestione funzionale ed economica.
   Tale criterio e' caratterizzato da una maggiore flessibilita', che
consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere al meglio le
proprie  capacita'  innovative,  incrementando  in  tal  modo la loro
concorrenzialita',  anche  dal punto di vista delle soluzioni offerte
per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.
   L'individuazione  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa e'
fondata  sull'applicazione  integrata di una pluralita' di criteri di
valutazione:  cio'  implica  la necessita' di risolvere i problemi di
comparabilita'  tra  gli  stessi  criteri, a causa della loro diversa
natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse unita' di misura e
questo   rende   complesse   le  operazioni  relative  alla  concreta
valutazione delle offerte.
   Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorita' ha gia' delineato
quali  siano  le  condizioni  che,  negli appalti di lavori pubblici,
suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
   Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell 'utilizzo di tale
criterio  nell'  ambito  delle  procedure  di aggiudicazione previste
dall'art.   153  del  Codice,  l'Autorita',  sentite  le  istituzioni
competenti  e  gli operatori del settore, ha deliberato di approntare
le presenti linee guida, con le quali si forniscono indicazioni circa
gli  aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale
criterio di aggiudicazione.
   Al  documento  e'  stata  allegata  un'analisi  di  alcuni  metodi
«multicriteri»   per  l'individuazione  della  migliore  offerta  ed,
inoltre,   un   esempio   concreto   di   applicazione  del  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ad  una procedura di
affidamento di una concessione;

               Sulla base di quanto sopra considerato

                            IL CONSIGLIO

approva  le  seguenti  linee  guida:  «Linee guida per l'applicazione
dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa alle procedure previste
dall'articolo 153 del Codice».

    Roma, 20 maggio 2009
                                           Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier