IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni  recante:  «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007,  n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro»;
  Visto  in  particolare  l'art.  25,  comma  1, lettera n) del sopra
richiamato  decreto  legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce,
per   il   medico   competente,  l'obbligo  di  comunicare,  mediante
autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli
e   dei   requisiti   previsti  dall'art.  38  del  predetto  decreto
legislativo;
  Visto  in  particolare  l'art.  38,  comma  4, del sopra richiamato
decreto  legislativo  n.  81  del  2008, che prevede l'iscrizione dei
medici  competenti  nell'elenco  istituito  presso il Ministero della
salute,  ora  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali;
  Visto  il  decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge
con  modificazioni  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, recante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  con  il  quale  e'  stato istituito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Considerato  che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella
di   permettere  di  conoscere,  in  maniera  aggiornata,  il  numero
effettivo  di sanitari che svolgono la funzione di medico competente,
anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi
e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
  Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto
decreto  legislativo  non  puo'  considerarsi  esaurito con il limite
temporale   ivi  indicato  come  termine  per  produrre  la  prevista
autocertificazione  da parte dei medici che svolgevano le funzioni di
medico competente;
  Ritenuto  necessario  garantire,  nel  tempo,  l'aggiornamento  del
predetto  elenco  attraverso  l'inserimento dei dati dei sanitari che
iniziano  a  svolgere tale attivita', e la cancellazione dei sanitari
che cessano di svolgerla;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  definire  le  modalita' di
costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del
decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 e' tenuto presso l'Ufficio
II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche
l'aggiornamento.
  2.  Nell'elenco  di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che
svolgono  l'attivita'  di  medico competente in possesso dei titoli e
dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.