IL DIRETTORE GENERALE
        dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista   la   legge   14   novembre  1967,  n.  1095,  e  successive
modificazioni e integrazioni, sul «riposo festivo per le rivendite di
generi di monopolio» (c.d. tabaccherie);
  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto l'art. 6 della legge n. 85 del 1990, laddove stabilisce che a
tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni
di   cui   alla   legge  22  dicembre  1957,  n.  1293  e  successive
modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1958, n. 1074 e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle leggi n. 528 del 1982 e n. 85 del 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e
successive  modifiche  con  il quale e' stato affidato in concessione
alla  societa'  Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco
del lotto automatizzato;
  Visto  il  decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39 e, in particolare,
l'art. 12, lettera d), che ha previsto, al fine di rendere flessibile
l'utilizzo  del  giorno  di  riposo  settimanale,  la possibilita' di
apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; intendendosi per
tali le giornate domenicali;
  Ritenuto  che  i  concessionari  per  la  rivendita  dei  generi di
monopolio  possono  scegliere  di  fissare  il giorno riposo anche in
giorni diversi dai festivi;
  Considerato che alcuni rivenditori di generi di monopolio sono gia'
autorizzati  alla  apertura  festiva  e  ad effettuare la raccolta di
giochi diversi da quelli del lotto;
  Ritenuto   opportuno   uniformare   l'offerta  di  gioco,  rendendo
possibile  all'utenza  -  analogamente  a quanto accade per gli altri
giochi - di accedere al gioco del lotto anche nei giorni festivi;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  E'  autorizzata  l'apertura  delle tabaccherie anche nei giorni
festivi. Il riposo infrasettimanale facoltativo e' disciplinato dalla
procedura  di  cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967,
n.  1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie
stesse.
  2  E'  autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni
di apertura festiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  dalla  data della sua
pubblicazione.

   Roma, 10 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Ferrara