IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  14  luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi  376  e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino
della disciplina in materia sanitaria»;
  Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi
ai  corsi  universitari»  e, in particolare, gli articoli 1, comma 1,
lettere a) e b) e 4, comma 1;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari»;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al  Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  aprile 2001, con il quale sono
state   determinate   le  classi  delle  lauree  universitarie  delle
professioni sanitarie;
  Visti  i  decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state
ridefinite,  ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei
corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
  Vista  la  legge 27 febbraio 2009, n. 14 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative  e
disposizioni  finanziarie urgenti» e, in particolare l'art. 37, comma
2-bis,  in  cui  viene  disposto  il differimento all'anno accademico
2010-2011   delle   disposizioni  relative  alla  valorizzazione  del
percorso scolastico;
  Vista  la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
  Vista   la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  «Norme  di  esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
  Vista  la  legge  2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»;
  Tenuto  conto  delle  convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore
«S.  Anna»  di  Pisa,  l'Accademia  Navale  di  Livorno,  l'Accademia
Militare   di  Modena,  l'Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  e  le
Universita'  di  Pisa,  di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico
II»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di dati personali» e, in particolare, l'art. 154;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in data 14 maggio 2009 dal
Garante per la protezione dei dati personali;
  Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico
2009-2010,  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di cui al presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Disposizioni generali
  1.  Per l'anno accademico 2009/2010, l'ammissione degli studenti ai
corsi  di  laurea  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge 2 agosto 1999, n. 264, indicati agli articoli seguenti, avviene
previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di
cui al presente decreto.