IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare l'art. 37, comma 2-bis, in cui viene disposto il differimento all'anno accademico 2010-2011 delle disposizioni relative alla valorizzazione del percorso scolastico; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» e, in particolare, l'art. 154; Visto il parere favorevole espresso in data 14 maggio 2009 dal Garante per la protezione dei dati personali; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2009-2010, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui al presente decreto; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2009/2010, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.