IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                                  e

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   16   dicembre   2002   sul   rendimento  energetico
nell'edilizia;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche   ed   integrazioni,  recante  attuazione  della  direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
  Visto  il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
   l'art.  4,  comma  1,  che prevede che con uno o piu' decreti sono
definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i
requisiti  minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici
e al raggiungimento degli obiettivi dell'art. 1, per la progettazione
o   la   ristrutturazione   di   edifici  ed  impianti  termici,  per
l'installazione,  l'esercizio,  manutenzione e ispezione dei medesimi
impianti   nonche'   i   requisiti  professionali  ed  i  criteri  di
accreditamento  per  assicurare  la  qualificazione  e l'indipendenza
degli  esperti  o  degli  organismi  a cui affidare la certificazione
energetica   degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti  di
climatizzazione;
   l'art.  6,  comma  9,  che  dispone  l'emanazione  di  Linee guida
nazionali  per  la  certificazione energetica degli edifici, da parte
del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata e
sentito il CNCU;
   l'art.  9,  comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17,
assegna  alle  Regioni  e  alle Province autonome di Trento e Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
   l'art.   5,   comma   1,   concernente   iniziative   di  raccordo
concertazione  e  cooperazione,  tra  lo Stato, le Regioni e gli enti
locali,  per  l'attuazione  dei  decreti  di cui all'art. 4, comma 1,
anche  con  il  supporto  dell'ENEA e del CNR, finalizzate a favorire
l'integrazione  della questione energetica e ambientale nelle diverse
politiche  di  settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici
di  pubblica  utilita',  a sviluppare un sistema per una applicazione
integrata   ed  omogenea  della  normativa  su  tutto  il  territorio
nazionale, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli
utenti finali e a predisporre progetti mirati;
  Visto il comma 4, dell'art. 16, decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.  192,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente le
modalita' di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  in  merito al decreto
attuativo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio
2008,  che rileva la pertinenza di modifica degli allegati al decreto
legislativo   19   agosto   2005,   n.  192,  attraverso  un  decreto
ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto;
  Ritenuto  di  accogliere  le  indicazioni  fornite dal Consiglio di
Stato;
  Vista   la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia  e  i  servizi  energetici  e  recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della  predetta  direttiva  2006/32/CE  ed  in particolare il comma 6
dell'art. 18;
  Visti  i  due  decreti  del  Ministro delle attivita' produttive di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
20  luglio 2004 recanti, rispettivamente, «Nuova individuazione degli
obiettivi  quantitativi  per  l'incremento dell'efficienza energetica
negli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79», e «Nuova individuazione degli
obiettivi  quantitativi  nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle  fonti  rinnovabili  di  cui  all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164»,  e  successive modifiche ed
integrazioni;
  Acquisito  il  parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
  Considerato  che  l'emanazione  del  presente decreto e' funzionale
alla  piena  attuazione  della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'art.  7,  e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18
ottobre  2006  ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti
della  Repubblica  italiana,  ai  sensi dell'art. 226 del Trattato CE
(procedura di infrazione 2006/2378);
  Considerato  che,  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti
dal  9  ottobre  2005,  il  termine  per  l'emanazione  del  presente
provvedimento;
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 20 marzo 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                  Finalita' e ambito di intervento


  1.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9, e dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalita' di cui
all'art.  1  del  medesimo  decreto legislativo, per una applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione
energetica  degli  edifici  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il
presente decreto definisce:
   a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici;
   b)  gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni.