IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  1,  comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  a  favore  degli  enti  non  commerciali, anche in
qualita'  di  sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289, con almeno una sede operativa nei
territori  dei comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania,
interessati  dagli  eventi  calamitosi  del  mese di ottobre 2002, la
sospensione dei termini tributari e contributivi;
  Visto  l'art.  8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.  248,  con  il  quale  e' stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il
termine  di  scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;
  Visto  l'art.  6,  comma 8-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n.  300,  il  quale  prevede  che,  con  decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze puo' essere prevista, tra l'altro, a
favore  dei  predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del
termine  di  scadenza  della sospensione dei termini di pagamento dei
contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge
n.  311  del  2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
  Visto  l'art.  47-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine
di  cui  all'art.  6, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 300 del
2006 e, nel contempo, per l'anno 2008 ha integrato il limite di spesa
di ulteriori 700.000 euro e, per l'anno 2009, ha autorizzato la spesa
di 1,2 milioni di euro;
  Visto  il  proprio  decreto  5  ottobre  2007 con il quale e' stato
prorogato  fino  al  31  dicembre  2007  il termine di scadenza della
sospensione  dei  termini  di  pagamento dei tributi e dei contributi
previdenziali  ed  assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-bis, del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 25
luglio 2008, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2008
lo  stato  di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attivita'  vulcanica  dell'Etna nel territorio della provincia di
Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2009 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009
lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi
il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso
e Foggia;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Agli  enti  non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della
legge  30  dicembre 2004, n. 311, che hanno almeno una sede operativa
nel  territorio  della  provincia  di Catania e' concessa la proroga,
fino  al  31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione
dei  termini  di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali
ed assistenziali, stabilito dal proprio decreto 5 ottobre 2007.
  I  versamenti  tributari  e  contributivi i cui termini scadono nel
periodo  dal  1°  gennaio  2007 al 31 dicembre 2008, non eseguiti per
effetto  della  sospensione, sono effettuati entro il 16 gennaio 2010
in   un'unica  soluzione,  ovvero,  senza  aggravio  di  sanzioni  ed
interessi,   in  ventiquattro  rate  mensili,  di  cui  la  prima  da
effettuarsi  entro la predetta data del 16 gennaio 2010. Sono esclusi
dalla sospensione i termini relativi ai versamenti dovuti a titolo di
definizione  ai sensi dell'art. 2, comma 110, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Agli  enti  non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della
legge  30  dicembre 2004, n. 311, che hanno almeno una sede operativa
nel  territorio  delle province di Campobasso e Foggia e' concessa la
proroga,  fino  al  31  dicembre  2009, del termine di scadenza della
sospensione  dei  termini  di  pagamento dei tributi e dei contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  stabilito  dal  proprio  decreto 5
ottobre  2007.  I  versamenti  tributari e contributivi i cui termini
scadono  nel  periodo  dal  1°  gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, non
eseguiti  per  effetto della sospensione, sono effettuati entro il 16
gennaio  2010  in  un'unica  soluzione,  ovvero,  senza  aggravio  di
sanzioni  ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima
da  effettuarsi  entro  la  predetta  data  del 16 gennaio 2010. Sono
esclusi  dalla  sospensione i termini relativi ai versamenti dovuti a
titolo di definizione ai sensi dell'art. 2, comma 110, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244.  Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 2009

                                  Il direttore generale delle finanze
                                              Lapecorella


Il ragioniere generale dello Stato
              Canzio