La  presente  circolare,  emanata ai sensi del decreto del Ministro
per  l'innovazione  e le tecnologie del 2 novembre 2005, definisce le
modalita'  con  le  quali  i  soggetti  -  pubblici  e  privati - che
intendono  esercitare  l'attivita'  di  gestori  di posta elettronica
certificata  (PEC),  ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, devono presentare domanda
al  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(di seguito denominato «CNIPA»).
  La presente circolare abroga e sostituisce la circolare 24 novembre
2005, n. CNIPA/CR/49.
1. Modalita' di presentazione della domanda.
  La   domanda,   sottoscritta   con   firma   digitale   dal  legale
rappresentante  del  richiedente,  deve  essere  redatta  in  formato
elettronico e deve indicare:
   I.   la   denominazione,   o   la  ragione  sociale  del  soggetto
richiedente;
   II. la sede legale del soggetto richiedente;
   III.  il  nominativo  del rappresentante legale (nel caso in cui i
rappresentanti  sono  piu'  di  uno,  va  indicato  il  nominativo di
ciascuno di loro) del soggetto richiedente;
   IV. l'elenco dei documenti allegati.
  E' opportuno che nella domanda siano indicati anche il nominativo e
i  recapiti (numeri telefonici, numeri di telefax, indirizzo di posta
elettronica)  di  uno  o piu' referenti cui rivolgersi in presenza di
problematiche  di minore importanza che possono essere risolte per le
vie brevi.
  Al  fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art.
14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 68/2005 e di
ottemperare  a  quanto  previsto  dagli  articoli 16, 21, 22 e 23 del
decreto  del  Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie 2 novembre
2005  -  fatta  salva  la  facolta'  di avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  recante  «Testo unico sulla documentazione
amministrativa»,  nel  seguito  indicato «Testo unico» - alla domanda
devono  essere  obbligatoriamente  allegati,  nei  formati di seguito
indicati, i seguenti documenti:
   a) copia autentica dell'atto costitutivo della societa';
   b)  copia  dello  statuto  sociale  aggiornato,  rilasciato  dalla
competente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura in
data   non   anteriore   a  novanta  giorni  rispetto  alla  data  di
presentazione della domanda stessa;
   c)  certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle imprese, con
dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni
rispetto alla data di presentazione della domanda;
   d)  dichiarazione  rilasciata  dall'organo preposto al controllo o
dal  soggetto  incaricato  della  revisione  contabile ai sensi della
normativa  vigente  -  di data non anteriore a trenta giorni rispetto
alla  data  di presentazione della domanda - attestante l'entita' del
capitale  sociale  versato  nonche' l'ammontare e la composizione del
patrimonio netto;
   e)   prospetto   della   situazione  patrimoniale,  predisposto  e
approvato   dall'organo  amministrativo,  di  data  non  anteriore  a
centottanta  giorni  rispetto a quella di presentazione della domanda
(sono tenute a questo adempimento solo le societa' gia' operative);
   f)  relazione  dell'organo  preposto  al  controllo o del soggetto
incaricato   della   revisione  contabile,  redatta  ai  sensi  della
normativa  vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera
e);
   g)   documentazione   equivalente   a  quella  prevista  ai  punti
precedenti,  legalizzata  ai sensi dell'art. 33 del Testo unico (sono
tenute  a  questo  adempimento  le  societa' costituite all'estero ed
aventi sede in Italia);
   h)  elenco  nominativo  dei  rappresentanti  legali dei componenti
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' di
eventuali    altri   soggetti   preposti   all'amministrazione,   con
l'indicazione  dei  relativi  poteri.  Ognuno  dei  suddetti soggetti
dovra'  risultare  in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti
di  onorabilita'  previsti  dall'art.  14  del decreto del Presidente
della    Repubblica    n.    68/2005,   comprovati   dalla   seguente
documentazione, che dovra' essere fornita in formato cartaceo:
    1) per i cittadini italiani residenti in Italia:
     aa) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
     bb) certificato del casellario giudiziale;
     cc) certificato relativo ai carichi pendenti;
    2)  per  i  soggetti  che non rientrano nella categoria di cui al
precedente punto 1):
     aa) dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, attestante
il possesso dei suddetti requisiti di onorabilita';
     bb)  certificati  attestanti  che  il  soggetto  non  sia  stato
dichiarato fallito o non sia assoggettato a procedure concorsuali.
  Le  firme  apposte  sulla documentazione sopraelencata devono esser
legalizzate  con  le  modalita'  previste  dal  citato  Testo  unico.
Alternativamente,  i  soggetti  iscritti nell'albo di cui all'art. 13
del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - recante: «Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia» - potranno
dimostrare   il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  mediante
apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  comprovante
l'iscrizione  al  suddetto  albo  alla  data  di  presentazione della
domanda  di  iscrizione  resa  dal  legale  rappresentante,  ai sensi
dell'art. 46 del medesimo Testo unico;
   i)  copia  della  polizza assicurativa - o certificato provvisorio
impegnativo  -  stipulata  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti
dall'attivita' e dagli eventuali danni causati a terzi, rilasciata da
una  societa'  di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei
rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni;
   l)  copia  dell'ultimo  bilancio  e relativa certificazione, se la
societa' e' stata costituita da piu' di un anno;
   m) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della societa' o dal
legale  rappresentante,  attestante  la composizione dell'azionariato
con  l'indicazione  dei  soggetti  partecipanti,  in  forma diretta o
indiretta  al  capitale  sociale  medesimo in misura superiore al 5%,
nonche' della data a cui si riferisce detta dichiarazione;
   n)  manuale  operativo  redatto  come indicato al successivo punto
2.1,  sottoscritto  dal  legale rappresentante o dal responsabile del
servizio  di  posta  elettronica  certificata, come indicato ai sensi
della successiva lettera p);
   o)  piano  per  la  sicurezza,  in  copia  cartacea,  redatto come
indicato  al  successivo  punto  2.2,  sottoscritto e siglato in ogni
foglio  dal  legale rappresentante o dal responsabile del servizio di
posta   elettronica   certificata,   come  indicato  ai  sensi  della
successiva lettera p);
   p)    relazione   descrittiva   della   struttura   organizzativa,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
    1) i nomi dei responsabili delle attivita' di cui all'art. 21 del
decreto  del  Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie 2 novembre
2005 e la descrizione delle mansioni da essi svolte nell'esercizio di
dette attivita';
    2)  il  nome  del  responsabile del servizio di posta elettronica
certificata;
    3)  i  requisiti di competenza ed esperienza del personale di cui
ai punti precedenti;
    4)  l'organigramma  della  struttura organizzativa con l'evidenza
del   dettaglio  della  struttura  dedicata  alla  posta  elettronica
certificata.  Per  ognuno dei responsabili di cui al precedente punto
1)  si  richiede  di  indicare  anche  il  numero delle risorse umane
coordinate nell'ambito dell'attivita' di competenza.
  Le  societa'  e  le  pubbliche  amministrazioni che affidano alcune
delle proprie attivita' del servizio di posta elettronica certificata
ad  una  terza parte che le gestisce in outsourcing dovranno indicare
le  modalita'  con le quali i responsabili di cui ai precedenti punti
1)  e  2)  esercitano  le  loro funzioni nei confronti della suddetta
terza parte;
   q) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di piena
disponibilita'  a consentire l'accesso di incaricati del CNIPA presso
le   strutture   dedicate   all'erogazione   del  servizio  di  posta
elettronica  certificata  al  fine  di  verificare la sussistenza dei
requisiti   tecnici,   organizzativi   e   funzionali   di  cui  alla
documentazione  allegata  alla  domanda.  Qualora  le  societa'  e le
pubbliche amministrazioni affidino alcune delle attivita' proprie del
servizio  di posta elettronica certificata ad una terza parte, che le
gestisce   in   outsourcing,   dovra'   essere   presentata   analoga
dichiarazione anche dalla terza parte;
   r)  descrizione delle caratteristiche di sicurezza dei dispositivi
utilizzati  per la creazione della firma delle ricevute, degli avvisi
e  delle  buste  di  trasporto  dalla  quale  si evinca il livello di
protezione  dei  dati  per  la  creazione  della  firma  stessa  e le
modalita' con le quali tale livello viene valutato;
   s)   dichiarazione,   sottoscritta   dal   legale  rappresentante,
d'impegno  a  comunicare al CNIPA, entro il quindicesimo giorno, ogni
variazione  intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione  a  seguito  della  quale  il  CNIPA puo' procedere ad una
nuova,   anche  parziale,  valutazione  dei  requisiti  o  richiedere
ulteriore documentazione;
   t)   descrizione   delle  modalita'  operative  del  servizio  che
dimostrino  il rispetto delle regole tecniche (architettura tecnica e
funzionale,  indicazione  dei principali prodotti/componenti software
utilizzati);
   u)  dichiarazione  contenente  l'indicazione  delle sedi presso le
quali e' erogato il servizio;
   v)  dichiarazione di conformita' ai requisiti previsti nel decreto
del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 e suo
allegato.
  I documenti di cui alle lettere h), m), n), p), q), r), s), t), u),
v)  devono  essere  predisposti in formato elettronico e sottoscritti
con firma digitale.
  I  restanti documenti possono essere presentati in formato cartaceo
ovvero   in  formato  elettronico,  purche'  sottoscritti  con  firma
digitale.
  La domanda di iscrizione e tutti i documenti predisposti in formato
elettronico  e  sottoscritti con firma digitale devono essere forniti
su supporto ottico.
  Il  plico  chiuso,  contenente  la  domanda  e  tutti  i  documenti
allegati, deve essere inviato all'indirizzo postale istituzionale del
CNIPA  con  l'indicazione del mittente. Sul plico deve essere apposta
la  dicitura  «Domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori
di  posta  elettronica certificata di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».
  La  consegna  puo'  avvenire  tramite  servizio  pubblico o privato
oppure  a  mano,  nelle ore d'ufficio (09.00-13.00 e 15.00-17.00) dei
giorni  feriali,  dal lunedi' al venerdi'. In caso di consegna a mano
verra' data formale ricevuta di ricezione del plico.
  La  domanda  e  i  documenti,  predisposti in formato elettronico e
sottoscritti  digitalmente, devono essere inviati anche alla seguente
casella di posta elettronica certificata: cnipadir@cert.cnipa.it
  Ai  sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 2 novembre 2005, la domanda di iscrizione presentata da
una  pubblica  amministrazione deve essere corredata da una relazione
tecnica  che  illustri  le  misure  adottate «affinche' l'utilizzo di
caselle     di     posta    elettronica    rilasciate    a    privati
dall'amministrazione  medesima:  a) costituisca invio valido ai sensi
dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
68  del 2005; b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo
art. 16, comma 2».
  Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del richiamato decreto del Ministro
per  l'innovazione  e  le  tecnologie  2  novembre 2005, le pubbliche
amministrazioni  non  devono presentare la documentazione di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
  I  certificatori gia' iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art.
29,  comma  1,  del  decreto  legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante
“Codice   dell'amministrazione  digitale”  sono  esentati
dalla  presentazione  della  documentazione  gia'  prodotta  ai  fini
dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine
di  validita', purche' dichiarino espressamene nella domanda che essa
e' ancora valida.
2. Requisiti tecnico-organizzativi.
2.1 Manuale operativo.
  Il  manuale  operativo  deve  individuare  le  regole generali e le
procedure  seguite dal gestore di posta elettronica certificata (PEC)
nello  svolgimento della propria attivita' e deve essere pubblicato a
garanzia dell'affidabilita' dei servizi offerti dal gestore stesso ai
titolari  di  caselle  di  posta  elettronica  certificata  e ai loro
corrispondenti.
  Detto  manuale  deve  essere disponibile per la consultazione ed il
download sul sito del gestore.
  Il manuale operativo deve contenere, almeno:
   a) i dati identificativi del gestore;
   b) il nominativo del responsabile del manuale stesso;
   c)   i   riferimenti  normativi  necessari  per  la  verifica  dei
contenuti;
   d)  l'indirizzo  del  sito  web  del  gestore  ove e' pubblicato e
scaricabile;
   e)  le procedure nonche' degli standard tecnologici e di sicurezza
utilizzati dal gestore nell'erogazione del servizio;
   f) le definizioni relative alle abbreviazioni e ai termini tecnici
che in esso figurano;
   g) la descrizione e le modalita' del servizio offerto;
   h)   la   descrizione   delle   modalita'   di  reperimento  e  di
presentazione delle informazioni presenti nei log dei messaggi;
   i) le modalita' di accesso e di fornitura del servizio;
   j)  i  livelli  di servizio e i relativi indicatori di qualita' di
cui  all'art.  12  del  decreto  del  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 2 novembre 2005;
   k) le modalita' di protezione dei dati dei titolari delle caselle,
gli  obblighi e le responsabilita' che ne discendono, le esclusioni e
le  eventuali  limitazioni  in  caso  di indennizzo, relativamente ai
soggetti  previsti  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 68/2005;
   l)  le  procedure  operative  da  attuare  nel  caso di cessazione
dell'attivita' di gestore di posta elettronica certificata;
   m) la versione del medesimo manuale.
  E data  facolta' di limitare le dichiarazioni contenute nel manuale
operativo  alle  sole informazioni non soggette a particolari ragioni
di riservatezza.
  Ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n.   68/2005,   il   CNIPA   puo'   richiedere   integrazioni   della
documentazione  presentata  ovvero  effettuare opportuni controlli in
merito a quanto dichiarato.
2.2 Piano per la sicurezza.
  In  considerazione della sua particolare riservatezza, il piano per
la  sicurezza - corredato della relazione descrittiva della struttura
organizzativa - deve essere inserito all'interno del plico contenente
la  domanda,  in  una  busta  separata  e sigillata da cui risulti la
denominazione  della  pubblica  amministrazione  o la ragione sociale
della  societa' che richiede l'iscrizione e la dicitura «Piano per la
sicurezza - versione del gg/mm/aa».
  Il piano deve contenere, almeno:
   a)  la  descrizione delle procedure utilizzate nell'erogazione del
servizio  (attivazione  dell'utenza  e organizzazione del servizio di
posta   elettronica  certificata),  con  particolare  riferimento  ai
problemi  attinenti alla sicurezza, alla gestione dei log-file e alla
garanzia della loro integrita';
   b) la descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;
   c) la descrizione dei flussi di dati;
   d) l'indicazione della procedura di gestione e conservazione delle
copie di sicurezza dei dati;
   e)  l'indicazione  della  procedura  da  seguire al verificarsi di
eventuali  guasti  di  grande rilevanza che determinino l'arresto del
servizio  (occorre  precisare i tipi di guasti per i quali sono state
previste  delle soluzioni: calamita' naturali, dolo, indisponibilita'
prolungata del sistema, o altri eventi) e descrizione delle soluzioni
proposte per farvi fronte, con informazioni dettagliate circa i tempi
e le modalita' previste per il ripristino;
   f)  l'analisi dei rischi (occorre precisare le possibili tipologie
di  rischio:  dolo, infedelta' del personale, inefficienza operativa,
inadeguatezza tecnologica, o altro);
   g)  la  descrizione  delle procedure per la gestione dei rischi di
cui  al  punto  precedente  (occorre  precisare  i  tempi di reazione
previsti e i nomi dei responsabili tenuti ad intervenire);
   h)  l'indicazione  dettagliata  dei  controlli  previsti  (occorre
indicare, se e' previsto, il ricorso periodico a ispezioni esterne);
   i)  l'indicazione  della  struttura  generale  e  della  struttura
logistica dell'organizzazione e delle relative modalita' operative;
   j)  una  sommaria descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per
ciascun immobile di cui si compone la struttura;
   k)   una   breve   descrizione   dell'allocazione  degli  impianti
informatici,  dei servizi e degli uffici collocati negli immobili che
fanno parte della struttura;
   l) l'indicazione delle modalita' di gestione dei log dei messaggi;
   m)  una descrizione della procedura di accesso ai log dei messaggi
da parte del personale del gestore;
   n)  la  descrizione  del  sistema di riferimento temporale e della
marca temporale adottata;
   o)   la   descrizione   dei  sistemi  adottati  per  garantire  la
riservatezza  e  l'integrita' delle trasmissioni di messaggi mediante
il sistema.
  I  certificatori qualificati accreditati, gia' iscritti nell'elenco
pubblico  tenuto dal CNIPA, potranno fare riferimento ai dati ed agli
elementi  contenuti  nel  piano  della sicurezza gia' in possesso del
CNIPA.
3. Modalita' di esame delle domande.
  Il  CNIPA effettua, ai sensi della vigente normativa, l'esame delle
domande  di  iscrizione  presentate  e  la verifica della regolarita'
della  documentazione  prodotta  adottando,  nei  tempi  previsti, il
conseguente  provvedimento  di  accoglimento  o  di  reiezione ovvero
richiedendo una integrazione della documentazione.
  Il   soggetto  nei  confronti  del  quale  sia  stato  adottato  un
provvedimento  di  reiezione  dovra'  dimostrare  la cessazione delle
cause  che  hanno  determinato  il  mancato  accoglimento  della  sua
domanda, prima della presentazione di una nuova istanza.
  Nel   caso   in   cui  sia  stata  richiesta  l'integrazione  della
documentazione,  essa  dovra' essere trasmessa nei modi e nei termini
previsti dalla presente circolare.
4.  Iscrizione  nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica
certificata.
  Il   provvedimento   di  accoglimento  della  domanda  d'iscrizione
nell'elenco  pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e'
adottato  dal CNIPA con apposita deliberazione. In tal caso, il CNIPA
invia  al  richiedente la comunicazione dell'avvenuto accreditamento,
indicando,  contestualmente, le modalita' di rilascio dei certificati
di  firma previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie  2  novembre  2005.  Nella  medesima
comunicazione   e'  contenuta  la  richiesta  delle  informazioni  di
carattere  tecnico-operativo  che  dovranno essere fatte pervenire al
CNIPA prima dell'avvio del servizio.
  Almeno  48  ore  prima  dell'avvio  del  servizio,  il gestore deve
informarne  il  CNIPA,  utilizzando  la  casella di posta elettronica
certificata gestoripec@cert.cnipa.it, comunicando, contestualmente, i
seguenti dati:
   la data e l'ora di avvio del servizio;
   l'URL  presso  il quale sara' reso disponibile il file, contenente
le informazioni operative del gestore, codificato nel formato LDIF;
   i  recapiti  del gestore (numero telefonico fisso o mobile, numeri
di  telefax,  indirizzo  di posta elettronica), nonche' la casella di
posta  elettronica certificata del responsabile del servizio di posta
elettronica  certificata indicato ai sensi della lettera p) del punto
1.  della  presente  circolare,  che  sara'  utilizzata dal CNIPA per
inviare comunicazioni di carattere tecnico - organizzativo.
    Roma, 21 maggio 2009

                                              Il presidente: Pistella