1. Oggetto.
  L'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 6 giugno
2009,  n.  3779, modificata ed integrata dall'art. 11 dell' ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3782, e
dall'art.  13  dell'  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  25  giugno  2009,  n. 3784, reca disposizioni finalizzate a
favorire  il  rapido  rientro  nelle  unita'  immobiliari ubicate nei
territori   dei   comuni   individuati   ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge  n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle
temporaneamente  inagibili,  totalmente  o parzialmente (con esito di
tipo  B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con
misure  di  pronto  intervento,  ovvero  che  risultano  parzialmente
inagibili (con esito di tipo C).
  I  presenti  indirizzi,  emanati ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'
ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3779/2009,
forniscono   criteri  e  procedure  da  seguire  nella  redazione  ed
esecuzione  del  progetto di ripristino dell'agibilita' sismica degli
edifici  colpiti  dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di  aprile  2009,  per  i quali l'esito dei rilievi di agibilita' sia
stato di tipo B o C.
2. Valutazione del danno.
  Il danno deve essere valutato conformemente ai criteri della scheda
AeDES,  di  cui  all'  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  n. 3753/2009; il tecnico incaricato della progettazione dei
lavori provvedera', quindi, a compilarla per le sezioni da 1 a 4 e ad
allegarla  alla relazione ponendo chiaramente in evidenza la coerenza
degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati.
3. Obiettivi degli interventi.
  Gli  obiettivi  fondamentali da conseguire con gli interventi per i
quali  e'  prevista la copertura economica ai sensi del decreto-legge
28  aprile  2009,  n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi
sono definiti nell'art. 1, comma 1 dell' ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3779/2009: «Al fine di favorire il rapido
rientro  nelle  unita'  immobiliari  ubicate nei territori dei comuni
individuati  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che
hanno  riportato  danni  tali  da renderle temporaneamente inagibili,
totalmente o parzialmente, (con esito di tipo B) e che possono essere
oggetto  di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento,
ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e'
riconosciuto  un  contributo  diretto  per  la  copertura degli oneri
relativi   agli   interventi   di   riparazione  degli  elementi  non
strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi
locali  su  singoli  elementi  strutturali  o parti di essi, comunque
idonei  ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle
Norme  tecniche  delle costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare
applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009».
  Pertanto  l'obiettivo  primario  e'  il  ripristino dell'agibilita'
sismica  dell'immobile,  attraverso  il  recupero delle condizioni di
sicurezza  precedenti  all'evento  sismico, e della sua abitabilita',
attraverso   la   riparazione   degli   impianti   e  delle  finiture
danneggiate.   Il  ripristino  dell'agibilita'  sismica  deve  essere
conseguito  primariamente  attraverso  interventi  per l'eliminazione
delle  condizioni  di pericolo, la riparazione e/o il reintegro degli
elementi non strutturali e strutturali.
  L'Ordinanza  ammette  al rimborso, oltre che tali interventi, anche
gli  interventi  di rafforzamento locale coerenti con le disposizioni
del   paragrafo   8.4.3  delle  Norme  tecniche  di  cui  al  decreto
ministeriale  14  gennaio  2009  e  del  par.  C.8.4.3 della relativa
circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, recante «Istruzioni
per  l'applicazione  delle  nuove norme tecniche per le costruzioni»,
che recitano:
   8.4.3 Riparazione o intervento locale.
  In  generale,  gli  interventi di questo tipo riguarderanno singole
parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate
della  costruzione.  Il  progetto  e  la  valutazione della sicurezza
potranno  essere  riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e
documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al
degrado  o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al
comportamento  delle  altre parti e della struttura nel suo insieme e
che  gli  interventi  comportino un miglioramento delle condizioni di
sicurezza preesistenti;
   C8.4.3  Riparazione  o intervento locale (Circolare applicativa n.
617 del 2 febbraio 2009).
  Rientrano  in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione,
rafforzamento  o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi,
architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murali) o parti di
essi,  non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a
condizione   che   l'intervento   non   cambi  significativamente  il
comportamento  globale  della  struttura,  soprattutto  ai fini della
resistenza  alle  azioni  sismiche,  a  causa  di  una variazione non
trascurabile di rigidezza o di peso.
  Puo'  rientrare  in  questa  categoria  anche  la  sostituzione  di
coperture  e  solai,  solo  a  condizione  che  cio' non comporti una
variazione  significativa  di rigidezza nel proprio piano, importante
ai  fini  della  ridistribuzione di forze orizzontali, ne' un aumento
dei  carichi  verticali  statici. Interventi di ripristino o rinforzo
delle  connessioni  tra  elementi strutturali diversi (ad esempio tra
pareti  murarie,  tra  pareti  e  travi  o  solai,  anche  attraverso
l'introduzione  di  catene/tiranti)  ricadono in questa categoria, in
quanto  comunque  migliorano  anche  il  comportamento  globale della
struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.».
  Gli  interventi sugli elementi strutturali, condotti per conseguire
un  rafforzamento  locale  e  non  una  semplice riparazione; saranno
finalizzati   ad   eliminare   le   principali   carenze  strutturali
dell'edificio,  che  danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso
che  piu'  frequentemente  si manifestano per effetto dei terremoti e
dunque   a   conseguire   un  maggiore  livello  di  sicurezza  della
costruzione,  nel  rispetto di quanto specificato nel citato articolo
8.4.3 delle norme tecniche.
  Pertanto non e' richiesta l'analisi sismica dell'intera costruzione
ma  solo  la  valutazione dell'incremento di sicurezza, in termini di
resistenza  e/o  di  duttilita',  della  parte  strutturale su cui si
interviene.
4. Competenza dei diversi tipi di intervento.
  Nel  caso  di  edificio  di  proprieta' unica, il proprietario puo'
presentare  domanda  al  Sindaco  per accedere al contributo, secondo
quanto  disposto  dall'art.  2  dell'  ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3779/2009, per tutti gli interventi (non
strutturali,  impiantistici e strutturali) necessari per ripristinare
ed eventualmente rafforzare l'edificio.
  Nel  caso  di  edificio di proprieta' condominiale, in relazione al
tipo  di  intervento,  potranno  presentare  domanda  per accedere al
contributo  al  Sindaco,  secondo  quanto  disposto dall'art. 2 dell'
ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, i
proprietari  di ciascuna unita' immobiliare e/o il rappresentante del
condominio.  Salvo  nei casi in cui non siano necessari interventi su
parti  condominiali,  secondo  quanto  specificato  di seguito, sara'
preferibile  inoltrare  l'istanza  di  accesso  al contributo tramite
l'amministratore  o  il  rappresentante del condominio e comunque, in
ogni   caso,   in  base  ad  un  progetto  unitario.  Ai  fini  della
individuazione  del  soggetto  titolare  del diritto al finanziamento
vale quanto segue:
   a)  gli  interventi  sulle parti non strutturali ed impiantistiche
all'interno  della  singola  unita'  abitativa sono di competenza del
proprietario della stessa unita';
   b)  gli  interventi  sulle  parti non strutturali e impiantistiche
comuni  sono  di  competenza  del  condominio; in particolare lo sono
tutti  gli  interventi  che interessano le tamponature sulle facciate
esterne e sulle parti comuni interne;
   c)  gli  interventi di riparazione delle parti strutturali interne
alle  singole unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai
sensi  dell'art.  I comma 3, potranno essere effettuati in base ad un
progetto  unitario  o  direttamente  dal  proprietario  della singola
unita',  che  ne dovra' dare comunque comunicazione al rappresentante
del  condominio,  o  anche  dal  rappresentante  del  condominio,  in
relazione  alle  specifiche  esigenze  di  rapidita'  del  ripristino
dell'agibilita' sismica;
   d)  gli  interventi di riparazione delle parti strutturali comuni,
nonche' di quelle interne alla singola unita' immobiliare non adibita
ad  abitazione  principale, sono di competenza del condominio, il cui
rappresentante  potra'  presentare domanda al Sindaco per accedere al
contributo,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma 1, dell'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009;
   e)  gli  interventi  di rafforzamento locale di qualsiasi elemento
strutturale  sono  di  competenza  del  condominio, e dovranno essere
effettuati dal rappresentante del condominio.
  In   ogni  caso  gli  interventi  sulle  parti  strutturali  e  non
strutturali  dovranno permettere di ripristinare l'agibilita' sismica
dell'intera   costruzione   e   la  piena  fruibilita'  delle  unita'
immobiliari  e  degli  immobili  di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009.
  Ai   fini   della   piena  efficacia  dell'intervento  sulle  parti
strutturali,  il  finanziamento  degli  interventi  di competenza del
condominio  (voci  «d»  ed «e» dell'elenco precedente) e' ammissibile
anche  se non tutte le unita' immobiliari ricadono nelle categorie di
cui  all'art.  1,  commi  3  e  4  dell' ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779/2009.
5. Tipologie di intervento ammesse.
  Coerentemente   con   gli  obiettivi  degli  interventi  richiamati
all'art.  1, comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3779/2009,  gli  interventi ammissibili a finanziamento
saranno   unicamente   finalizzati:   a  ripristinare  le  condizioni
precedenti   all'evento,   sia   in   termini   di  finiture  che  di
distribuzione  interna  e  funzionalita'  impiantistica, a ridurre il
rischio  di  caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare
le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche.
  Gli  interventi  volti  a  migliorare le condizioni di sicurezza di
parti  strutturali  critiche,  in coerenza con gli art. 8.4.3 e 8.7.4
del   decreto   ministeriale   14   gennaio   2008,  dovranno  mirare
prioritariamente  a  contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o
di  meccanismi  fragili  e,  quindi,  a  migliorare  il comportamento
globale della costruzione.
  Le   tipologie  di  intervento  ammesse  a  finanziamento  sono  le
seguenti:
   A.1   riparazione   di  elementi  non  strutturali  danneggiati  e
ripristino delle finiture;
   A.2  demolizione  e  ricostruzione  di  elementi non strutturali o
strutturali  secondari  irrimediabilmente  danneggiati o pericolanti,
quali,  ad  esempio,  tamponature  e  tramezzature,  cortine esterne,
intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;
   A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino
della loro funzionalita';
   A.4 riparazione locale di elementi strutturali.
  Sono,  inoltre,  ammessi a finanziamento fino ad un importo massimo
pari  a 150 €/mq di superficie coperta lorda, inclusi i costi di
finitura  e le spese tecniche, i seguenti interventi di rafforzamento
locale:
   B.1   gli  interventi  su  tamponature  e  paramenti  esterni  non
danneggiati  volti  a  prevenire  crolli pericolosi per l'incolumita'
delle persone;
   B.2 gli interventi di rafforzamento locale di elementi strutturali
ai sensi dell'art. 8.4.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  strutturale,  in generale,
dovranno  essere  valutati  e  curati,  oltre  alla riparazione degli
eventuali danni presenti, gli aspetti seguenti:
   -   riduzione   delle  carenze  dovute  ad  errori  grossolani  di
progettazione o costruzione;
   - ampliamento di giunti sismici o interposizione di materiali atti
ad   attenuare   gli   urti,   se   il   danno   e'  attribuibile  ad
un'insufficiente ampiezza;
   -  miglioramento  del  sistema  di  fondazione,  se  il  danno  e'
attribuibile ad un cedimento fondale localizzato.
  Per  le strutture in c.a., in particolare, dovranno essere valutati
e curati gli aspetti seguenti:
   -  miglioramento della resistenza dei nodi trave-pilastro d'angolo
o,  piu'  in  generale,  non  confinati e della capacita' deformativa
(«duttilita'») di singoli elementi.
  Per le strutture in muratura, dovranno essere valutati e curati gli
aspetti seguenti:
   -  miglioramento  dei  collegamenti  tra  solai  e  pareti  o  tra
copertura  e  pareti  e  fra  pareti confluenti in martelli murari ed
angolate, conseguibile attraverso l'applicazione di tiranti;
   -  riduzione  ed  eliminazione  delle  spinte  non  contrastate di
coperture, archi e volte, conseguibile mediante tiranti;
   -  sostituzione  di  architravi  e/o  rafforzamento  delle  pareti
intorno alle aperture.
  Infine,  per  le  strutture  in acciaio, dovranno essere valutati e
curati gli aspetti seguenti:
   - miglioramento  della stabilita' locale e flesso-torsionale degli
elementi strutturali;
   - incremento della resistenza dei collegamenti;
   -  miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e
nei collegamenti trave-colonna.
  Qualunque  intervento  che  modifichi  la  situazione precedente al
sisma   (ad   esempio  spostamento  di  tramezzi,  cambiamento  della
tipologia  di  finiture,  etc.) non sara' ammesso a finanziamento, se
non  in quota parte corrispondente alla stima derivante da un computo
metrico  del  corrispondente  intervento di ripristino ammissibile al
rimborso.
  La   sostituzione   del  singolo  elemento  strutturale  fortemente
danneggiato sara' ammessa a finanziamento solo se economicamente piu'
conveniente della riparazione.
  La  situazione  pre-evento  e  la  rispondenza  dell'intervento  al
ripristino  secondo quanto sopra specificato dovra' essere asseverata
dal tecnico incaricato e documentata fotograficamente.
6. Costi imputabili.
  I  costi  degli  interventi  vanno  computati  con  riferimento  al
prezzario  informativo  delle  opere  edili  della  regione  Abruzzo,
approvato  con delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2009, n.
280,  BUR  n.  33  dell'8 luglio 2009. Per i prezzi non ricompresi in
esso  potra'  farsi  l'analisi  caso  per  caso  e,  in  futuro, fare
riferimento  alle  eventuali  integrazioni  che  la  Regione  dovesse
pubblicare.
  In  particolare  per  le  singole  tipologie di intervento dovranno
osservarsi le seguenti disposizioni:
   • nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali e le
tecniche  utilizzate  dovranno essere compatibili con quelli presenti
nell'edificio  e,  ove  possibile,  tali  da  ridurre  il rischio per
l'incolumita' delle persone in caso di terremoto;
   • le finiture danneggiate a causa del sisma saranno ripristinate
utilizzando   materiali   e  tecniche  compatibili  con  le  finiture
preesistenti;   la  spesa  ammessa  a  contributo,  qualora  non  sia
possibile  certificare  costi superiori delle finiture presenti prima
del  terremoto,  non  potra', comunque, superare l'importo relativo a
finiture del livello previsto per l'edilizia economica e popolare;
   •  gli  impianti idrici, fognari, elettrici, del gas danneggiati
saranno  ripristinati  con  materiali  e tecniche ammesse dalle norme
vigenti  e  compatibili  con  le  eventuali  porzioni di impianto non
danneggiate.  Dovranno  osservarsi  le cautele necessarie per evitare
futuri danni connessi allo scuotimento sismico;
   •  il  costo  della  sostituzione  completa del singolo elemento
strutturale  e'  imputabile  fino  ad  un massimo pari al costo della
riparazione;
   •  sono  considerati  ammissibili  anche  i  compensi aggiuntivi
conferiti  agli  Amministratori  dei  condomini  per l'esecuzione dei
lavori sopra detti.
7. Documenti per l'ammissione al contributo.
  I  documenti  da presentare per la domanda di accesso ai contributi
sono  quelli indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri   n.  3779/2009  e,  piu'  specificatamente,  dovra'  essere
presentata al Sindaco del Comune di competenza:
   -   domanda,   redatta   in   conformita'   al   modello  allegato
all'Ordinanza,  in cui, se l'oggetto del contributo e' un edificio di
proprieta'  condominiale,  andranno  indicati tutti i proprietari, ed
allegate  le  relative  deleghe al rappresentante unico, generalmente
individuato nell'Amministratore di Condominio;
   -  preventivo  di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione
del lavoro;
   - perizia giurata del professionista abilitato che attesti:
    a)  l'entita'  del  danno subito attraverso la compilazione della
scheda AEDES nelle sezioni 1, 2, 3, 4;
    b)  il  nesso  di causalita' tra il danno e l'evento sismico, nel
caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei
comuni  individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28
aprile  2009,  n.  39,  convertito  con  modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;
    c)  la  natura  e  l'idoneita'  degli  interventi da eseguire per
rimuovere  lo  stato  di  inagibilita'  e  per il miglioramento delle
condizioni  di  sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui
si interviene, ai sensi dell'art. 1, comma 1;
    d) la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli
interventi  da  eseguire  per  rimuovere  lo  stato  di  inagibilita'
(interventi  tipo  A  del  par.  5)  e  per  il  miglioramento  delle
condizioni  di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del
par. 5) degli elementi su cui si interviene, computando separatamente
i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi per
unita' di superficie. Tale quantificazione andra' anche suddivisa per
ciascuna proprieta' e per la parte condominiale, qualora si tratti di
edificio  di  proprieta'  condivisa.  I  costi  unitari  per le spese
condominiali  andranno  riferiti  alle  superfici  lorde  totali  del
fabbricato,  comprensive di sottotetti, scantinati, garage, porticati
e quant'altro presente nel fabbricato;
    e) la congruita' del preventivo di spesa;
   -   rapporto   fotografico  dello  stato  di  fatto  con  relativa
planimetria  in  cui  sia individuabile il punto di vista di ciascuno
scatto fotografico.
  Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e
rafforzamento   locale   dovranno   essere  sintetizzati  utilizzando
l'apposito modello allegato ai presenti indirizzi.
8. Documenti di progetto da consegnare.
  Prima   dell'inizio   dei   lavori   il  beneficiario  dovra'  dare
comunicazione,  sottoscritta  anche  dal  Direttore  dei lavori e dal
Coordinatore  della  sicurezza,  ove  previsti,  al Comune e al Genio
civile  della  provincia.  Per  gli  interventi su parti strutturali,
inoltre,   andranno   depositati   al   Genio  civile  i  particolari
costruttivi  e  la  verifica degli elementi su cui si interviene, che
dimostri l'entita' del miglioramento locale conseguito.
  Dovra'  essere  redatto  un  progetto  esecutivo  degli  interventi
riguardanti gli elementi strutturali, corredato di elaborati grafici,
report  fotografico dello stato di fatto e relazione tecnica che, tra
l'altro, illustri le fasi di realizzazione dei lavori.
9. Esecuzione dei lavori.
  La  corretta  esecuzione  dei lavori sara' curata dal Direttore dei
lavori,  che ne assume la piena responsabilita' e che, al termine, ne
certifica  la regolare esecuzione. Nei casi in cui la tipologia degli
interventi  non  necessiti  di  un  direttore  dei lavori, un tecnico
abilitato  dovra'  comunque  certificare  la regolare esecuzione e la
corretta quantificazione.
10. Documentazione dei lavori eseguiti.
  La  documentazione  da  presentare  per  riscuotere  il  contributo
consistera' in:
   -  domanda  presentata per la richiesta di accesso ai contributi e
comunicazione   di   accoglimento   della  stessa,  quando  trasmessa
dall'Amministrazione;
   - comunicazione di inizio lavori;
   -   dichiarazione  asseverata  del  professionista  abilitato  che
certifichi la conclusione dei lavori ed attesti:
    a)   il  rispetto  delle  caratteristiche  edilizie,  formali  ed
estetiche dell'edificio originario;
    b)  la  corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle
norme  sismiche,  edilizie  ed  alla  perizia  giurata  allegata alla
domanda di contributo;
    c) il ripristino dell'agibilita' sismica;
    d)  la rispondenza al progetto depositato presso il Genio civile,
qualora i lavori riguardino anche elementi strutturali;
   - documenti di spesa costituiti da:
    a)  computo  metrico estimativo redatto sulla base del prezziario
regionale;
    b) fatture di pagamento;
    c) documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle fatture;
   -  rapporto  fotografico  dello  stato  post-operam  e  delle fasi
lavorative,  con relativa planimetria in cui sia indicato il punto di
vista di ciascuna immagine fotografica.
11.Criteri di controllo.
  L'ammissibilita'  delle  spese  di  ciascuna  istanza  e'  valutata
dall'Amministrazione  comunale,  competente  per  territorio, facendo
riferimento  all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3779/2009 ed a quanto riportato nel presente documento.
  I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a
campione  ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3779/2009,   sui  progetti  e
sull'esecuzione  in  corso  d'opera,  prima dell'erogazione dei fondi
stanziati,  verificando  la  congruita' degli interventi previsti nel
progetto  e  la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando
allo  scopo  un  responsabile  del  procedimento. Dei sopralluoghi e'
redatto  apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata
la   non   congruita'   degli  interventi  progettati  rispetto  alle
indicazioni  definite nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3779/2009  e  nei  presenti  Indirizzi  o  la mancata o
parziale  effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del
contributo   o  alla  sua  riduzione,  in  fase  di  erogazione,  con
contestuale   informativa   al   Commissario   delegato   e   dandone
comunicazione  anche  agli  albi  professionali di appartenenza, e di
categoria, per i conseguenti provvedimenti.
  I  controlli,  che  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  citata individua nell'aliquota minima del 30% delle domande
presentate,  andranno  condotti  in  modo  diversificato in relazione
degli  importi  contributivi  richiesti.  Dei  controlli da eseguire,
almeno  il  50%  dovra'  riguardare i lavori il cui importo totale e'
superiore  ai  50.000  euro  (o  costo  unitario  dei  lavori di sola
riparazione  maggiore  di  100  euro/mq),  il 30% dovra' riguardare i
lavori  il  cui importo e' compreso tra 30.000 e 50.000 euro (o costo
unitario  dei  lavori  di  sola  riparazione  compreso  tra  60 e 100
euro/mq),  e  la  restante parte dovra' essere condotta sugli importi
compresi  tra  10.000  e  30.000 euro (o costo unitario dei lavori di
sola  riparazione compreso tra 30 e 60 euro/mq). Qualora il numero di
controlli  da  eseguire  risultasse  maggiore  del  numero di domande
presenti  in  una  generica  classe  di  contributo,  tali  controlli
andranno  eseguiti  sulle classi di importo immediatamente inferiori.
Ai  controlli  minimi  sopra  detti, relativi a ciascun trimestre, ne
potranno  essere  aggiunti  altri  a discrezione dell'Amministrazione
comunale.
   Roma, 17 luglio 2009
                                   Il Commissario delegato: Bertolaso