IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale 
 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni  di
origine dei vini; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche; 
  Vista la proposta di regolamento (CE)  della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione del Regolamento del Consiglio  n.  479/2008
per quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette  e  le
indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, sulla quale e' stato acquisito all'unanimita' il parere
favorevole da parte del Comitato di  gestione  OCM  unica  -  settore
vitivinicolo in data 19 giugno 2009; 
  Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le  indicazioni
geografiche  tipiche  «Alto  Livenza»,  «Colli  Trevigiani»,   «delle
Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto»,  «Venezia  Giulia»,  «Vigneti
delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di
produzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine
controllata  del  vino  «Prosecco   di   Conegliano-Valdobbiane»   ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 con il quale e'  stato
da  ultimo   modificato   il   disciplinare   di   produzione   della
Denominazione   di   origine   controllata   dei   vini   «Conegliano
Valdobbiadene»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine
controllata dei vini «Montello  e  Colli  Asolani»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2008 con il quale  e'  stato
da  ultimo   modificato   il   disciplinare   di   produzione   della
Denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Montello  e  Colli
Asolani»; 
  Vista la domanda presentata dalla regione Veneto,  in  nome  e  per
conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di  Tutela
del vino Prosecco di Conegliano  Valdobbiadene  e  del  Consorzio  di
Tutela dei vini Montello e  Colli  Asolani,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della Denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Prosecco»   e   il   riconoscimento   della   D.O.C.G.   «Conegliano
Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli  Asolani»  o  «Asolo»  per  le
relative sottozone storiche della citata D.O.C.  «Prosecco»,  nonche'
la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in nome  e
per conto della filiera vitivinicola della regione  medesima,  intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  Denominazione   di   origine
controllata dei vini «Prosecco»; 
  Viste le  risultanze  delle  pubbliche  audizioni,  concernenti  le
predette istanze, tenutesi il giorno 14 marzo  2009  a  Treviso,  per
quanto   concerne   il   riconoscimento   delle   DOCG    «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani -  Prosecco»  o  «Asolo  -
Prosecco»,  e  ad  Oderzo   (Treviso),   per   quanto   concerne   il
riconoscimento  della  DOC  «Prosecco»,  con  la  partecipazione   di
rappresentanti di  Enti,  Organizzazioni  di  produttori  ed  Aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole  espresso  sulle  citate  richieste  dal
Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle
Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le  relative  proposte
di  disciplinari  di  produzione  formulate  dallo  stesso  Comitato,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale - n. 87, del 15 aprile 2009; 
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni  avverso  il  citato  parere
presentate entro i termini prescritti dagli interessati; 
  Visto il  parere  del  citato  Comitato  nazionale  espresso  nella
riunione  dell'11  e  12  giugno  2009  sulle  predette   istanze   e
controdeduzioni; 
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state
apportate modificazioni al registro nazionale delle varieta' di  vite
e, in particolare, e' stato riconosciuto il sinonimo «Glera»  per  la
varieta' di vite «Prosecco» ed  il  sinonimo  «Glera  lunga»  per  la
varieta' di vite «Prosecco lungo»; 
  Ritenuto pertanto di dover  procedere,  in  conformita'  ai  citati
pareri espressi dal predetto Comitato  nazionale,  al  riconoscimento
della  DOC  «Prosecco»,  al  riconoscimento  della  DOCG  «Conegliano
Valdobbiadene  -  Prosecco»,  al  riconoscimento  della  DOCG  «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo  -  Prosecco»  ed  all'approvazione  dei
relativi disciplinari di produzione; 
  Considerato  che,  a   seguito   dell'entrata   in   vigore   delle
disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del
citato  regolamento  n.  479/2008,  il   riconoscimento   della   DOC
«Prosecco» e delle  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  e
«Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»   esclude   la
possibilita' di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome
della varieta' di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini
spumanti designati con nome di  vitigno  ed  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica sopra richiamati; 
  Viste le richieste pervenute dalle regioni Veneto e  Friuli-Venezia
Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno
2009, per conto dei  produttori  interessati,  intese  a  consentire,
successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e  delle  DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco», lo smaltimento delle  giacenze  delle  produzioni
dei  vini  spumanti  e  dei  vini  IGT  provenienti  dalla   campagna
vendemmiale 2008/2009 e  precedenti,  designabili  con  il  nome  del
vitigno «Prosecco», in conformita' alla relativa  normativa  generale
ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione; 
  Vista l'istanza della regione Veneto, presentata in data 29  giugno
2009, con  la  quale,  limitatamente  al  riconoscimento  delle  DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco», per tener conto delle  particolari  esigenze  dei
produttori interessati, che necessitano di un  determinato  lasso  di
tempo per provvedere agli adeguamenti strutturali degli  impianti  di
imbottigliamento,   in   relazione   alla   previsione   obbligatoria
dell'applicazione  sulle  chiusure  delle  bottiglie  della  fascetta
sostitutiva dei contrassegni di Stato per i  vini  DOCG,  ha  chiesto
che, ferma restando l'entrata in applicazione delle disposizioni  dei
relativi disciplinari DOCG a  decorrere  dall'inizio  della  campagna
vendemmiale  2009/2010,  l'immissione  al  consumo  delle  produzioni
qualificate con le DOCG in  questione  avvenga  a  decorrere  dal  1°
aprile 2010; 
  Vista altresi' la richiesta effettuata dalla Regione Veneto con  la
citata istanza, con la quale, in relazione alla predetta richiesta ed
in  considerazione  che  le  caratteristiche   tecnico-produttive   e
qualitative dei vini previste dai disciplinari  di  produzione  delle
corrispondenti DOC di provenienza sono le stesse di  quelle  previste
dai disciplinari delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene -  Prosecco»  e
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», fatta eccezione  per
le tipologie di vino delle predette  DOCG  ulteriormente  qualificate
con la menzione «superiore» e, limitatamente  alla  DOCG  «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», con la menzione «Rive», ha chiesto che  le
giacenze dei prodotti delle  corrispondenti  DOC,  provenienti  dalle
vendemmie 2008/2009 e  precedenti,  nonche'  parte  della  produzione
proveniente dalla vendemmia 2009/2010, eventualmente in  assemblaggio
con le predette giacenze, siano confezionate e designate con  la  DOC
entro  il  predetto  termine  del  1°  aprile   2010,   consentendone
l'immissione al consumo fino a completo  esaurimento  delle  medesime
scorte etichettate; con  la  stessa  istanza  la  regione  Veneto  ha
inoltre chiesto che successivamente al termine del 1° aprile 2010  le
rimanenti  giacenze  delle  predette  produzioni  DOC,   non   ancora
confezionate ed etichettate, siano  classificate  con  le  rispettive
DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  e  «Colli  Asolani  -
Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ai  fini  del  loro  confezionamento,
etichettatura ed immissione al consumo; 
  Tenuto conto delle citate motivate e documentate istanze regionali,
intese a valorizzare ed  innalzare  l'immagine  delle  produzioni  in
questione,  nell'interesse  di  tutti  i  produttori  che  in  primis
esprimono il patrimonio collettivo delle medesime denominazioni; 
  Ritenuto in accoglimento  delle  predette  istanze  regionali,  che
risultano conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria  in
materia di denominazioni di origine ed  indicazioni  geografiche,  di
dover  prevedere  con  il  presente   decreto   talune   disposizioni
transitorie al fine di consentire, a seguito del riconoscimento della
DOC e delle DOCG in questione, lo smaltimento  delle  giacenze  delle
produzioni dei  vini  spumanti  e  dei  vini  IGT  provenienti  dalla
campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per stabilire la
data di immissione a consumo dei vini DOCG in questione,  provenienti
dalla  vendemmia  2009/2010,  le  misure  per  lo  smaltimento  delle
giacenze delle produzioni dei vini  DOC  provenienti  dalla  campagna
vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per la  riclassificazione
delle stesse produzioni, in conformita'  alla  vigente  normativa  in
materia di gestione e di controlli nello specifico settore; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento  dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi  dell'art.
7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
Riconoscimento DOC «Prosecco», approvazione del relativo disciplinare
               di produzione, disposizioni transitorie 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini
«Prosecco» ed e' approvato,  nel  testo  di  cui  all'annesso  1  del
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di origine controllata «Prosecco» e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
disciplinare di produzione di cui al comma  1,  le  cui  disposizioni
sono applicabili a  decorrere  dall'inizio  della  prossima  campagna
vendemmiale 2009/2010. 
  3. I soggetti che intendono rivendicare, a partire  dalla  campagna
vendemmiale 2009/2010 i vini con la DOC «Prosecco»,  sono  tenuti  ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della  legge  n.
164, 10 febbraio 1992 e,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'Accordo Stato-regioni del  25  luglio  2002  -  la  denuncia  dei
rispettivi terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito Albo dei vigneti DOC «Prosecco». 
  4. Le partite dei vini spumanti e dei  vini  IGT,  ivi  compresi  i
prodotti da destinare alla presa di spuma,  richiamati  in  premessa,
provenienti  dalla  campagna  vendemmiale  2008/2009  e   precedenti,
designabili con il nome della varieta' di vite «Prosecco» e  ottenuti
in conformita' alle norme finora vigenti, che alla data del 1° agosto
2009 trovansi in fase di stoccaggio, di  elaborazione,  in  corso  di
confezionamento o gia' confezionati, possono essere  commercializzate
fino ad esaurimento delle scorte, purche' siano immessi sul mercato o
etichettati  anteriormente  al  31  dicembre  2010.  A  tal  fine   i
produttori interessati devono effettuare apposita  dichiarazione  dei
quantitativi detenuti alla citata data del 1° agosto 2009 all'Ufficio
competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il  controllo
della qualita' dei prodotti  agroalimentari  entro  il  30  settembre
2009. 
  5.  In  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  61,
paragrafo 1 e 2, del regolamento CE n. 479/2008, nell'etichettatura e
presentazione  dei  vini  DOC  «Prosecco»  le  indicazioni   previste
dall'art. 7 dell'annesso disciplinare, nonche' le  altre  indicazioni
obbligatorie e facoltative previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale, possono figurare in lingua slovena. 
  6.  Fatta  esclusione  per  i  vini  designati  con  i  riferimenti
geografici di cui all'art. 7, comma 2 e 3, dell'annesso  disciplinare
di produzione, in deroga  alle  disposizioni  previste  dall'art.  8,
comma 3 e 4, dell'annesso disciplinare  e'  consentito,  fino  al  31
luglio 2016, l'uso: 
   - del tappo a corona per la  chiusura  delle  bottiglie  dei  vini
frizzanti; 
   - delle bottiglie in vetro di colore blu  per  il  confezionamento
dei vini spumanti e frizzanti. 
  7. All'allegato «1A» sono riportati i codici  delle  tipologie  dei
vini a denominazione di origine controllata “Prosecco” di 
cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.