Il  Testo  unico  della  finanza  (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
«TUF»)  prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia e della CONSOB
nella  vigilanza  sulla  prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento  (di  seguito,  «servizi»):  la  prima e' competente per
quanto   riguarda   il   contenimento   del  rischio,  la  stabilita'
patrimoniale  e  la  sana  e prudente gestione degli intermediari; la
CONSOB  per  quanto  attiene  alla trasparenza e alla correttezza dei
comportamenti.
   In  tale  ambito,  la  Banca  d'Italia  autorizza  le  banche alla
prestazione dei servizi (art. 19, comma 4, TUF) ed ha disciplinato le
procedure  che  le banche devono osservare e i criteri di valutazione
adottati  dalla Vigilanza (Circolare n. 229 - Istruzioni di Vigilanza
per le banche -Titolo V, Capitolo 2).
   Con   le   presenti   disposizioni   viene  rivisto  il  contenuto
informativo  della  relazione  illustrativa  inviata  dalle  banche a
corredo dell'istanza autorizzativa, al fine di accertare la capacita'
della   banca   di   rispettare   sia   i  requisiti  in  materia  di
organizzazione  e  gestione  del  rischio sia le regole relative alla
correttezza  e  trasparenza  dei  comportamenti  nei  confronti degli
investitori.
   La  documentazione  necessaria a verificare tale ultimo profilo e'
stata concordata con la CONSOB, secondo quanto previsto dal punto 5.2
del  Protocollo  di  intesa  tra la Banca d'Italia e la CONSOB del 31
ottobre  2007,  ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF (vedi nota
1) .
   Istanza  di autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita'
di investimento (vedi nota 2) (vedi nota 3) .
   Nella  domanda di autorizzazione, le banche indicano i servizi per
i  quali  e'  richiesto il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza e'
corredata  di  una  relazione  illustrativa, approvata dal competente
organo aziendale.
   La  relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del
potenziale rispetto dei requisiti in materia di:
    a)  organizzazione  e gestione dei rischi di impresa connessi con
la prestazione dei servizi;
    b)  correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione
dei servizi.

                              Sezione A

   La relazione concerne:
    la  descrizione  dei fattori strategici, di mercato e di prodotto
presi  in  considerazione  ai  fini  dell'avvio  dei  servizi oggetto
dell'istanza di autorizzazione;
    l'impatto  sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
atteso  dallo  svolgimento  dei  servizi e delle attivita' connesse e
strumentali  (le  stime,  che  devono riferirsi ad un triennio, vanno
effettuate  anche  ipotizzando  «condizioni  avverse» di mercato). In
particolare, andranno analiticamente indicati volumi, costi operativi
e  risultati  economici,  con  specifica evidenza delle ipotesi sulle
quali  si  basano  le  proiezioni  aziendali; i riflessi sul capitale
economico,  sul  patrimonio di vigilanza e sui requisiti prudenziali,
evidenziando le refluenze a fini di ICAAP;
    la  descrizione degli interventi organizzativi effettuati al fine
di  assicurare  il  rispetto  dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente  in  materia di prestazione dei servizi da parte delle banche
(vedi  nota  4)  .  In  tale  ambito  sono,  in  particolare, forniti
ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
     1.  investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati
(ammontare, finalita' e tempi di realizzazione previsti);
     2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente
agli  applicativi di front office, back office e contabilita' nonche'
portata delle aree di manualita';
     3.  incidenza  sull'organico complessivo delle risorse assegnate
alle  unita' coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano
di  assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del
personale  da  impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui
si  richiede  l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al
personale  da  adibire  alla prestazione del/dei servizio/i attuate e
programmate);
     4.  presidi  di  controllo  di  1°,  2° e 3° livello previsti in
relazione  alla  prestazione  del/i  nuovo/i  servizio/i; strutture e
risorse  dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalita' di
controllo   dell'attivita'   fuori  sede  (in  particolare,  indicare
tipologia  e  periodicita' dei controlli a distanza e in loco nonche'
delle  eventuali  verifiche  di  customer satisfaction finalizzate ad
instaurare  un  contatto  diretto  con la clientela servita da canali
distributivi alternativi agli sportelli);
     5.   sistema   di   reporting,   con  indicazione  dei  relativi
destinatari  (organi  sociali, alta direzione, funzioni di controllo,
altre funzioni).

                              Sezione B

   Inoltre, la relazione contiene:
    l'illustrazione  di  ciascuno  dei  servizi  di  cui  si richiede
l'autorizzazione:  tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli
strumenti  finanziari  da  commercializzare);  mercati e tipologia di
clientela  di  riferimento;  sedi  individuate per l'esecuzione degli
ordini;
    la  descrizione delle unita' organizzative della banca/del gruppo
coinvolte  nella  prestazione dei servizi (riferimento alla normativa
interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilita'),
delle   modalita'  operative  e  delle  procedure  che  si  intendono
adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le
funzioni  esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi
rischi;
    l'indicazione  dei  canali distributivi che verrebbero utilizzati
(con  specifica  indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori
sede  e/o  a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali
ambiti  in  cui  verrebbe  adottata  la  modalita' execution only. In
ipotesi  di  offerta fuori sede/promozione e collocamento a distanza,
descrizione  delle  modalita' organizzative finalizzate ad assicurare
il rispetto delle regole di condotta;
    la  politica di remunerazione adottata per la commercializzazione
di servizi e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale
offerta fuori sede;
    la  descrizione  delle  aree  operative  (anche con riferimento a
circostanze  connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza)
in  cui  potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con
indicazione  dei  soggetti  rilevanti;  misure  adottate  al  fine di
assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni normative in materia di
operazioni  personali  e  conflitti di interesse, anche con specifico
riferimento  all'eventualita'  in  cui la banca produca o disponga la
produzione di ricerche in materia di investimento;
    le  procedure  volte  ad assicurare una sollecita trattazione dei
reclami;
    l'illustrazione   dei   presidi   (contrattuali,   organizzativi,
procedurali  e  di  controllo)  predisposti al fine di minimizzare il
rischio   che   l'attivita'  concretamente  svolta  da  dipendenti  e
collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del
servizio  di  consulenza  (solo  nell'ipotesi  in  cui  l'istanza non
contempli la prestazione di tale servizio).
   Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini/ricezione e
trasmissione di ordini e di gestione di portafogli la descrizione:
    delle procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del
cliente  verso  la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un
algoritmo di execution policy);
    delle modalita' individuate per il controllo dell'efficacia delle
relative strategie di esecuzione/trasmissione degli ordini;
    delle  misure  adottate  al  fine di dimostrare ai clienti che ne
dovessero  far  richiesta  di aver eseguito gli ordini in conformita'
delle predette strategie.
   La  relazione  illustrativa  deve  essere altresi' corredata della
seguente documentazione:
    attestazione del responsabile della funzione di compliance  (vedi
nota  5)  in  ordine  all'avvenuto adeguamento, rispetto ai requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni (vedi nota 6) :
     1. della regolamentazione interna,
     2. della contrattualistica,
     3. dei processi operativi e delle procedure informatiche,
     4. del sistema dei controlli;
    documentazione  attestante l'adesione della banca a un sistema di
indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art.
59 del TUF;
    delibera  con  la  quale  l'organo amministrativo ha approvato la
presentazione dell'istanza (relazione e relativi allegati).
   Le  banche  autorizzate  comunicano  alla  Banca d'Italia l'inizio
dell'operativita'.
   Le   presenti   disposizioni   entrano  in  vigore  il  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 2 luglio 2009

                                    Il direttore generale: Saccomanni



(1)  Il  testo  del Protocollo e' disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
(2) Esclusa la gestione di MTF.
(3)  Le  presenti disposizioni modificano quelle contenute nel Titolo
V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 2 della Circolare n. 229.
(4)   Cfr.   in   particolare,   oltre   alla   disciplina   generale
sull'organizzazione  e sui controlli emanata dalla Banca d'Italia per
le  banche, il Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29
ottobre  2007  nonche'  il  Regolamento  Intermediari della CONSOB n.
16190 del 29 ottobre 2007.
(5)   Tra  gli  allegati  da  rassegnare  unitamente  alla  relazione
illustrativa,  le  banche  costituende  non  sono  tenute  a produrre
l'attestazione del responsabile della funzione di compliance
(6)  Cfr.  in  particolare  quanto previsto nella Parte 2, Titolo II,
Parte  3  e  Parte  4  del  Regolamento Banca d'Italia -CONSOB del 29
ottobre  2007  e  nel  Libro  III  del Regolamento Intermediari della
CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007