IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,   della  denominazione  di  origine  protetta  «Valle  d'Aosta
Fromadzo»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  1°  agosto  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2006, con
il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene,
via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° agosto 2006;
  Considerato  che  la  regione autonoma Valle d'Aosta, pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Valle
d'Aosta  Fromadzo»  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  1°  agosto  2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   denominato   «CSQA   Certificazioni   S.r.l.»  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  S.r.l.»  con  decreto 1° agosto 2006, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Valle d'Aosta
Fromadzo»,  registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n.
1263/96  del  1°  luglio  1996,  e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.