L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003  -  supplemento  ordinario  n.
150; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante  «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 -  supplemento
ordinario n. 150/L; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008  n.  9,   recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento  in  materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9  recante  la  "Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in  particolare  il
Titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»; 
  Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999  recante  «Lista
degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da  trasmettere
su  canali  televisivi  liberamente  accessibili»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24  maggio  1999  n.
119, nella versione rettificata con delibera n.  172/99/CONS  del  27
luglio 1999; 
  Rilevato,  in  particolare,  che  l'art.  5  del   citato   decreto
legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni disciplini con apposito  regolamento,  sentiti  i
rappresentanti delle categorie  interessate  e  le  associazioni  dei
consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a  livello  nazionale
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del  decreto  legislativo  6
settembre 2005,  n.  206,  le  modalita'  e  i  limiti  temporali  di
esercizio  del  diritto  di  cronaca,  riconosciuto  relativamente  a
ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti  soggettivi  e
oggettivi per l'accreditamento degli  operatori  della  comunicazione
all'interno dell'impianto sportivo; 
  Vista la delibera n. 94/09/CONS con la quale e' stata  indetta  una
consultazione pubblica in vista dell'approvazione di  uno  schema  di
Regolamento per l'esercizio del diritto  di  cronaca  audiovisiva  ai
sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8  gennaio  2008,
n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni  dei  rappresentanti
delle categorie interessate e delle associazioni  dei  consumatori  e
degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco
di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006; 
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in  sede  di  consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
  Art.  1  (Definizioni).  -  Posizioni   principali   dei   soggetti
intervenuti.  Un  soggetto  rispondente  chiede  di  aggiungere  alla
definizione  di  telegiornale  l'espressione  «e  in  ogni  caso   di
contenuto non solo sportivo» per evitare che si possa profittare  del
diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a  tema.  La
RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi
e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera. 
  Altri  soggetti   rispondenti   ritengono   utile   modificare   la
definizione di  «operatore  della  comunicazione»  che  risulta  piu'
ristretta rispetto al  testo  del  decreto  legislativo  al  fine  di
ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica,  i  fornitori
di servizi di accesso condizionato e i fornitori di  servizi  in  pay
per view. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta
nell'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  riprende  l'enunciato  di  cui
all'allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione  del
modello  del  foglio  dei  registri  dei  programmi  trasmessi  dalle
emittenti televisive che diffondono via  satellite  o  distribuiscono
via  cavo  in  ambito  nazionale  e  dalle  emittenti  televisive  su
frequenze terrestri  in  ambito  nazionale  nonche'  dalle  emittenti
televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e
pertanto appare idonea a identificare con precisione  tale  tipologia
di programmi cosi' come indicata dall'art. 5, comma  3,  del  decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9.  La  delimitazione   di   tale
definizione risulta altresi' coerente con  l'art.  3-duodecies  della
direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di  cronaca
siano  utilizzati  esclusivamente  per  i  notiziari   di   carattere
generale. 
  In merito  alla  definizione  di  «operatore  della  comunicazione»
appare utile e  coerente  con  il  dettato  normativo  replicare  nel
regolamento l'enunciazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. 
  Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  -  Posizioni  principali  dei
soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente  rileva  come  andrebbe
applicato il regolamento per la cronaca  radiofonica  alle  emittenti
che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi. 
  Altri operatori propongono di estendere l'ambito ad ogni  operatore
della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9  gennaio
2008, n. 9. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In merito alla proposta di applicare il regolamento per la  cronaca
radiofonica alle  emittenti  che  trasmettono  cronaca  sonora  degli
eventi si rimanda al regolamento apposito. 
  La proposta  di  estensione  dell'ambito  di  applicazione  risulta
soddisfatta mediante la  modifica  della  definizione  di  «operatore
della comunicazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) di questo
regolamento. 
  Art. 3 (Modalita' e limiti temporali di esercizio  del  diritto  di
cronaca).  -  Posizioni  principali  dei  soggetti  intervenuti.   Un
soggetto  rispondente  chiede  di  specificare  che  l'esercizio  del
diritto di cronaca e' valido solo  nel  territorio  nazionale,  e  di
consentirlo solo con sistemi di protezione che  la  rendano  fruibile
esclusivamente nell'ambito  del  territorio  nazionale.  Al  comma  8
chiede di modificare l'espressione riguardanti gli aggiornamenti  che
«possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti. 
  Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48
ore per l'esercizio di  cronaca  possa  decorrere  dalla  conclusione
dell'evento che compone l'ultima  giornata  di  gare,  in  quanto  lo
stesso turno si disputa su piu' giorni, e come il limite di 3 ore dal
termine dell'evento sia penalizzante per le partite giocate in  orari
serali. Un altro operatore rileva  come  la  definizione  dei  limiti
temporali per l'esercizio del diritto di cronaca su  Internet  e  per
mezzo della telefonia mobile non e' prevista dal decreto  legislativo
9 gennaio 2008,  n.  9.  Per  Internet  propone  di  escludere  dalla
regolamentazione di tale piattaforma  la  trasmissione  integrale  di
programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la
limitazione  dell'aggiornamento  del  risultato  ogni  10  minuti  e'
contraddittoria rispetto al testo dell'art. 5, comma  2  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l'esercizio del  diritto
di cronaca. 
  Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la  facolta'
di trasmissione anche alle trasmissioni di  approfondimento  sportivo
riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce  di  aumentare
il minutaggio per singolo  giorno  solare,  poiche'  la  domenica  si
giocano 8 incontri rispetto ai  2  del  sabato.  Al  comma  4  alcuni
soggetti rilevano come non sia giustificata la  differenziazione  dei
limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il  riferimento  a
questi andrebbe esteso anche per la possibilita'  di  utilizzo  delle
immagini solo nel contesto di telegiornali e  rubriche  sportive.  Un
operatore sostiene che al comma 6 il limite  massimo  per  l'utilizzo
delle immagini su Internet dovrebbe  essere  identico  a  quello  per
tutti gli operatori della comunicazione. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  La proposta della LNP di  consentire  l'esercizio  del  diritto  di
cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano  fruibile
esclusivamente sul territorio nazionale non appare  coerente  con  il
dettato del decreto legislativo, che all'art. 17  prevede  l'utilizzo
di tali sistemi solo per la protezione  delle  immagini  oggetto  dei
contratti di  licenza.  In  assenza  di  una  commercializzazione  di
diritti  l'apposita  previsione  di  sistemi  di  protezione  risulta
pertanto priva di un fondamento specifico. 
  In relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore  a
partire  dall'ultimo  evento  disputato  al  fine  di  consentire  la
predisposizione di servizi giornalistici unitari  aventi  ad  oggetto
l'intero turno di competizione disputato su piu' giorni solari,  essa
appare condivisibile. l'Autorita'  ritiene  opportuno  limitare  tale
previsione ai soli turni della competizione che si disputano  su  due
giorni solari consecutivi, escludendo in tal modo  le  partite  dello
stesso turno di  gara  che  sono  disputate  a  intervalli  di  tempo
incompatibili con le previsioni del regolamento, quali a solo  titolo
esemplificativo gli  eventi  soggetti  a  rinvii.  La  riduzione  del
termine di 3 ore in considerazione  dello  svolgimento  serale  delle
partite non appare accoglibile  tenuto  conto  della  decorrenza  del
termine delle 48 ore dall'ultima partita serale entro cui  esercitare
il diritto di cronaca, e della necessaria tutela  dell'esercizio  dei
diritti relativi ai c.d. highlights per  tali  eventi  serali  a  cui
sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca. 
  Per lo stesso motivo non e' accoglibile la  proposta  di  estendere
l'utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di
approfondimento  sportivo,  laddove  l'utilizzo  degli  estratti   di
cronaca e' delimitato al solo  ambito  dei  programmi  d'informazione
generale. Rientrano in  tale  definizione  i  notiziari  a  carattere
sportivo, anche di canali  tematici,  con  programmazione  quotidiana
all'interno  di   fasce   orarie   prestabilite,   purche'   trattino
informazione  generale  sportiva,  con  servizi   dedicati   ad   una
pluralita' di discipline sportive. In tal senso si  e'  provveduto  a
integrare la definizione. 
  La proposta di aumentare il minutaggio per singolo  giorno  solare,
in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare
accoglibile per consentire un piu' equilibrato esercizio del  diritto
di cronaca delle partite disputate la domenica. 
  Quanto al termine di 10 minuti per  la  comunicazione  al  pubblico
dell'aggiornamento del risultato, esso e'  coerente  con  il  dettato
dell'art. 5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali  comunicazioni
siano adeguatamente intervallate. 
  Relativamente al diritto di cronaca  esercitato  nei  c.d.  portali
internet la differenziazione contenuta  all'art.  3,  comma  6  dello
schema di regolamento tiene conto delle peculiarita' di  tale  mezzo,
per il quale non  sono  adattabili  le  tipologie  e  i  criteri  dei
programmi audiovisivi, quali i  telegiornali,  e  che  non  prevedono
specifiche finestre informative nel corso della giornata,  ma  bensi'
la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web
per  un  periodo   continuativo.   Peraltro,   tenuto   conto   della
trasmissione via internet di programmi televisivi, appare  necessario
accogliere la proposta  di  escluderli  dall'ambito  di  applicazione
dell'art. 3, comma 6, applicando per questi le modalita' previste per
i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione. 
  La proposta di escludere dal diritto  di  cronaca  il  mezzo  della
telefonia mobile non e' condivisibile, in quanto e'  da  considerarsi
come fonte di informazione alternativa ai mezzi piu'  tradizionali  e
pertanto meritevole di  specifiche  disposizioni  che  tengano  conto
delle sue peculiarita' alla  stregua  della  medesima  considerazione
effettuata per i c.d. portali internet. 
  Con riferimento alla  eliminazione  della  differenziazione  per  i
soggetti che offrono servizi a  pagamento,  occorre  premettere  come
l'art. 5, comma 3 del  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9
stabilisca la durata massima degli estratti filmanti per  l'esercizio
del  diritto  di  cronaca,  demandando  all'Autorita'  la  disciplina
specifica.  Nello  specifico  giova  rammentare   come   la   diversa
disposizione  per  i  telegiornali  disponibili  in  chiaro   rientri
nell'interesse generale dei telespettatori stessi. 
  Art.  4  (Messa  a  disposizione  del  materiale  audiovisivo).   -
Posizioni  principali   dei   soggetti   intervenuti.   Un   soggetto
rispondente propone di esplicitare che lo standard qualitativo  delle
immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva. 
  Altri  operatori  chiedono  che  il  tariffario   dei   costi   sia
effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici. 
  Un altro operatore  propone  di  chiarire  che  l'assegnatario  dei
diritti audiovisivi si fara' carico  di  mettere  a  disposizione  le
immagini solo qualora sia incaricato  di  effettuare  la  produzione,
anche nel caso di rimborsi  questi  dovranno  spettare  a  chi  avra'
sopportato effettivamente i costi per la messa a  disposizione  delle
immagini. 
  Un soggetto rispondente  chiede  che  le  immagini  siano  messe  a
disposizione entro un' ora dalla conclusione dell'evento, e un  altro
soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale. 
  Un  soggetto  rispondente  chiede   di   specificare   la   cadenza
settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  La proposta  di  esplicitare  che  lo  standard  qualitativo  delle
immagini sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione  televisiva
e' accoglibile in quanto utile specificazione. 
  Con riferimento alla corrispondenza del tariffario per le  immagini
ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica
da parte dell'Autorita'  e  come  nello  schema  di  regolamento  sia
specificato che essi consistano nei soli costi tecnici per  l'accesso
al sistema. 
  La messa a disposizione delle immagini per il  diritto  di  cronaca
sono definite dalle Linee  guida  predisposte  dalla  Lega  Nazionale
Professionisti   e   approvate   dall'Autorita'   con   delibera   n.
260/09/CONS. Nel caso di accesso al sistema  telematico  le  immagini
sono  corrispondenti  integralmente   a   quelle   utilizzate   dagli
assegnatari dei diritti audiovisivi. Relativamente al  tempo  per  la
messa a disposizione delle immagini la disponibilita' nel solo  tempo
tecnico necessario appare gia' sufficiente a garantire la  tempistica
opportuna  a  consentire  agli  operatori  della   comunicazione   la
predisposizione delle immagini. 
  La  cadenza  del  rimborso  non   puo'   essere   specificata   nel
regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l'organizzatore della
competizione e gli operatori della comunicazione. 
  Art. 5 (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca).  -  Posizioni
principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto  rispondente  chiede
di precisare l'obbligo di  distruzione  delle  immagini  di  archivio
decorsi i tre mesi. Il  termine  «commercializzazione»  del  comma  2
potrebbe essere frainteso, occorre far riferimento  alla  cessione  o
utilizzazione in ogni modo e forma. Chiede di specificare il  divieto
di collegamenti per gli operatori stessi. 
  Un altro operatore chiede di eliminare il  divieto  di  abbinamento
delle  immagini  per  servizi  giornalistici  mandati  in   onda   in
abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali
a meno che cio' non sia richiesto da altre norme  in  quanto  gravoso
per l'operatore. 
  Per altri operatori il divieto  di  effettuare  collegamenti  dallo
stadio di cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli  operatori  della
comunicazione appartenenti al medesimo gruppo. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  La precisazione  in  merito  alla  distruzione  delle  immagini  di
archivio decorsi i 3 mesi appare ultronea, dal momento  che  su  tale
specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si
ravvisa  alcun  danno  dalla  semplice  detenzione   delle   immagini
trasmesse. 
  In merito alla proposta di consentire l'abbinamento delle  immagini
per servizi giornalistici a  marchi  e  scritte  commerciali  non  si
ravvisa alcuna gravosita' in ragione del limite  temporale  entro  il
quale sono utilizzabili tali immagini. 
  La proposta di consentire il  collegamento  dallo  stadio  per  gli
operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo  appare
proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi
senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi. 
  Art. 6 (Autorizzazione e  accredito).  -  Un  soggetto  rispondente
propone di sostituire il riferimento al bacino d'utenza  oggetto  del
titolo abilitativo con l'ambito territoriale  legittimamente  servito
dalla  stessa  emittente  o  fornitore  di  contenuti.  Il  documento
comprovante   l'attivita'   propedeutica   a   divenire   pubblicista
necessario per la richiesta di accredito deve essere  rilasciato  dal
direttore  responsabile  della   testata.   Sottolinea   l'importanza
dell'accredito anche per i tecnici. 
  Un altro operatore  segnala  la  problematica  circa  il  documento
comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe
essere  sostituita  con  l'espressione  utilizzata  dall'Ordine   dei
giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilita' di  ingresso  di  2
tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno. 
  Un soggetto rispondente propone di fare riferimento alla  normativa
applicabile per le testate giornalistiche. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto
del titolo abilitativo  con  l'  ambito  territoriale  legittimamente
servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in
vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. 
  Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a
divenire  pubblicista  appare  opportuno  fare  riferimento  ad   una
apposita  attestazione  rilasciata  dal   direttore   della   testata
editoriale, dal  momento  che  tale  attivita'  viene  esercitata  da
individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti. 
  La presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile  per
il corretto esercizio dell'attivita' giornalistica all'interno  degli
impianti. 
  Art. 7  (Ingresso  agli  impianti  sportivi  e  interviste).  -  Un
soggetto  rispondente  propone   di   consentire   l'ingresso   delle
telecamere solo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia  disponibilita'  di
immagini. Altri soggetti rispondenti  propongono  di  fissare  in  30
minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede
di ridurlo. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Le  modalita'   relative   all'ingresso   delle   telecamere   sono
disciplinate  dall'apposito  regolamento  emanato  dall'organizzatore
della competizione. 
  In  accoglimento  della  proposta  di   alcuni   rispondenti   alla
consultazione il termine per le interviste e' fissato in 30 minuti. 
  Ritenuto, pertanto, a seguito  dei  rilievi  e  delle  osservazioni
formulate nell'ambito della consultazione dei  soggetti  interessati,
che debbano essere introdotte, nei  limiti  esposti,  le  conseguenti
modifiche ed integrazioni  allo  schema  di  regolamento,  e  debbano
essere  riformulate  alcune  disposizioni  per  assicurare   maggiore
certezza,  con  cio'  rispondendo  ai  dubbi  sollevati   da   alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa; 
  Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' approva ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 9 il regolamento per  l'esercizio  del
diritto di cronaca audiovisiva allegato alla  presente  delibera,  di
cui forma parte integrante. 
  La presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito  web
dell'Autorita'. 
 
   Roma, 17 luglio 2009 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Lauria - Magri