In   relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  33  del
decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito con modificazioni
dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si
rende  noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato
al  presente  comunicato,  sono  state  completate  le  operazioni di
aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni
di   coltura   derivanti   dalle  dichiarazioni  presentate  ai  fini
dell'erogazione dei contributi agricoli.
   Nell'elenco  allegato  i Comuni catastali sono riportati in ordine
alfabetico secondo il Comune amministrativo di appartenenza.
   Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la
classe,  la  superficie  e  i  redditi  dominicale  e  agrario,  sono
consultabili  presso  ciascun Comune interessato, presso i competenti
Uffici  del  Catasto  e sul sito Internet della Provincia Autonoma di
Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it
   Ai  sensi  dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262, e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo
31  dicembre  1992,  n.  546,  e successive modificazioni puo' essere
presentata:
    all'Ufficio   del   Catasto   competente,   una  segnalazione  di
incoerenza  dei  dati  riguardanti  la qualita' di colturale iscritta
negli  atti del Catasto Fondiario sulla base delle dichiarazioni rese
ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;
    ricorso,   avverso   la  variazione  dei  redditi,  innanzi  alla
Commissione  Tributaria di l° Grado di Trento. L'eventuale ricorso in
carta   legale,   deve  essere  notificato  all'Ufficio  del  Catasto
competente  entro  il  termine di centoventi giorni, decorrenti dalla
data   di   pubblicazione  del  presente  comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario
o  mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione
in  plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro
trenta  giorni  successivi  alla data di presentazione, il ricorrente
deve  depositare  presso la Commissione Tributaria il ricorso secondo
le  modalita'  previste  dall'art.  22  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546.