Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio tutela Valcalepio,
intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  5  del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»;
   Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di
cui sopra;
   Visto  il  regolamento  n.  479/2008  relativo  all'organizzazione
comune  del  mercato  vitivinicolo  e  l'art.  6,  paragrafo 4, della
proposta  di  regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui
disposizioni entrano in applicazione dal 1 agosto 2009;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  21  e  22 luglio 2009, parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministerile,  la  proposta  dell'art.  5  del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Bergamasca», secondo il testo annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma  - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.