IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della Salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 23 marzo 2006 dall'Impresa
S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n.
61/isF  Napoli  diretta  ad  ottenere  la  registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: Zolfo S.A.I.M. ramato 3%;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: zolfo - rame;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 17 dicembre 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  15  aprile  2009 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello stabilimento dell'impresa:
   S.A.I.M.  Miniere di Zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla
Irpina (Avellino);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 1999;

                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
cinque,   fatto   salvo   l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria  per  le sostanze attive zolfo - rame, l'impresa S.A.I.M.
Miniere  di  zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF
Napoli  e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario
irritante  -  pericoloso  per  l'ambiente  denominato  zolfo S.A.I.M.
ramato  3%  con  la  composizione  e  alle  condizioni indicate nelle
etichette allegate al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:
   S.A.I.M.  Miniere di zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla
Irpina (Avellino), autorizzato con decreto del 19 febbraio 2009.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13198.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.

   Roma, 3 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Borrello