IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»; Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca; Visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 ed i Piani di gestione redatti ai sensi degli articoli 21, 26, 37 e 41 del regolamento (CE) 1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) 2847/1993; Considerato che i suddetti Piani di gestione prevedono che la misura arresto temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di quarantacinque giorni continuativi nei periodi specificamente indicati per ciascuna area geografica di riferimento (GSA); Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860/2004; Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo (di seguito Regolamento Mediterraneo) e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo che dispongono, a partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorieta' di utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le reti trainate; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione; Considerato che alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Mediterraneo, le deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca; Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalita' del novellame e ridurranno l'entita' dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci; Ritenuto necessario, per l'anno 2009, in conformita' a quanto previsto dal Programma operativo, attuare un fermo biologico continuativo al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, in attesa dell'entrata in vigore delle sopra indicate disposizioni, che consentiranno l'effettuazione di un fermo tecnico non continuativo per l'anno 2010; Ritenuto necessario, in considerazione dei noti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, contemperare le esigenze di natura biologica con quelle di carattere economico-sociale come richiesto dai rappresentanti della regione Abruzzo; Considerato che l'Amministrazione intende rafforzare la tutela delle risorse biologiche attraverso l'attuazione di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alla piccola pesca a strascico e, in concomitanza dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del regolamento comunitario, ridurre le giornate di pesca; Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 17 e 21 luglio 2009; Decreta: Art. 1. Interruzione temporanea della pesca 1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unita' abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.