IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  14  luglio  1965,  n.  963 e successive modifiche
concernente  la  disciplina della pesca marittima ed, in particolare,
l'art.  32  che  attribuisce  al  Ministro la possibilita' di emanare
norme  per  la  disciplina  della  pesca  al  fine  di adeguarla alle
indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di  attuazione  della  legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima»;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n. 154, recante
«Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo
al  Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che
definiscono   modalita'   e   condizioni   delle  azioni  strutturali
comunitarie nel settore della pesca;
  Visto  il  Programma  operativo approvato dalla Commissione europea
con  decisione  n.  C(2007)  6792  del 19 dicembre 2007 ed i Piani di
gestione  redatti  ai  sensi  degli  articoli  21,  26,  37  e 41 del
regolamento  (CE)  1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento
(CEE) 2847/1993;
  Considerato  che  i  suddetti  Piani  di  gestione prevedono che la
misura  arresto  temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di
quarantacinque   giorni   continuativi   nei  periodi  specificamente
indicati per ciascuna area geografica di riferimento (GSA);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 875/2007 della Commissione europea,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti  de  minimis  nel  settore  della  pesca e recante modifica del
regolamento (CE) 1860/2004;
  Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse
della   pesca   nel   mare   Mediterraneo   (di  seguito  Regolamento
Mediterraneo) e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e
che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
  Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo
che  dispongono,  a  partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorieta' di
utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le
reti trainate;
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n. 2, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante   misure   urgenti   per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione  e  impresa  e  per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;
  Considerato  che  alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi
dell'art.  14  del  Regolamento  Mediterraneo, le deroghe transitorie
alla  dimensione  minima delle maglie e alla distanza dalla costa per
l'uso degli attrezzi da pesca;
  Considerato  che  le  predette  disposizioni  eviteranno  ulteriori
aumenti  dei tassi di mortalita' del novellame e ridurranno l'entita'
dei   rigetti  in  mare  di  organismi  marini  morti  da  parte  dei
pescherecci;
  Ritenuto  necessario,  per  l'anno  2009,  in  conformita' a quanto
previsto   dal   Programma  operativo,  attuare  un  fermo  biologico
continuativo  al  fine  di  garantire  un  migliore equilibrio fra le
risorse  biologiche e l'attivita' di pesca, in attesa dell'entrata in
vigore   delle   sopra   indicate   disposizioni,  che  consentiranno
l'effettuazione di un fermo tecnico non continuativo per l'anno 2010;
  Ritenuto  necessario, in considerazione dei noti eventi sismici che
hanno  colpito la regione Abruzzo, contemperare le esigenze di natura
biologica  con  quelle  di carattere economico-sociale come richiesto
dai rappresentanti della regione Abruzzo;
  Considerato  che  l'Amministrazione  intende  rafforzare  la tutela
delle  risorse  biologiche  attraverso  l'attuazione  di  un piano di
adeguamento  dello  sforzo  di  pesca  relativo  alla piccola pesca a
strascico  e,  in  concomitanza  dell'entrata  in  vigore di tutte le
disposizioni  del  regolamento  comunitario,  ridurre  le giornate di
pesca;
  Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25  maggio  2009,  n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato
on.  Antonio  Buonfiglio  in  materia di pesca, acquacoltura e tutela
delle risorse marine viventi;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura nella seduta del 17 e 21 luglio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                 Interruzione temporanea della pesca

  1.  Le  interruzioni  temporanee  della  pesca  di  cui al presente
decreto  riguardano  le  unita'  abilitate  ai  sistemi  di  pesca  a
strascico  e/o  volante,  ad  esclusione  delle unita' abilitate alla
pesca oceanica che operano oltre gli stretti.