IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni,   per   l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di
viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi,
certificati  e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il
regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso
alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2005, n. 198, che reca
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»;
  Visto  il decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni
applicative  del  decreto  ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
166, del 19 luglio 2006;
  Vista  la  nuova  Guida  CEMT dell'International Transport Forum in
vigore dal 1° gennaio 2009 per il contingente multilaterale;
  Considerato  che  l'art.  8 del citato decreto ministeriale n. 198,
stabilisce  che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto
del    dirigente    generale   preposto   alla   Direzione   generale
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Considerata  l'opportunita'  di favorire l'accesso alla titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;
  Considerato  che i veicoli di categoria inferiore a Euro 3 non sono
piu' ammessi all'utilizzazione delle autorizzazioni CEMT;
  Considerata,  pertanto,  l'opportunita' di rivedere i parametri per
il  calcolo della graduatoria CEMT anche al fine di tener conto delle
diverse categorie Euro dei veicoli;
  Ritenuto  quindi  necessario modificare al fine di aggiornamento il
decreto dirigenziale 12 luglio 2006;
  Sentito    il    parere    delle    associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12
luglio   2006,   recante   «Disposizioni   applicative   del  decreto
ministeriale   2   agosto   2005,  n.  198,  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci  su strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19
luglio 2006:
   All'art. 1:
    a1  comma  4  le  parole  «autotrasporto  di persone e cose» sono
sostituite   dalle   parole   «per   il   trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'»;
    a1  comma  5  le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituite
dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   All'art. 3:
    i1  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cui
al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:
     a)  0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  3», in disponibilita'
dell'impresa  richiedente  ed  in  eccedenza,  rispetto  al numero di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
     b)  0,4  punti  per  ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in
disponibilita'  dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l'impresa  sia
titolare;
     c)  10  punti  per  la  prima  relazione bilaterale per la quale
l'impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell'anno  di
presentazione della domanda;
     d)  15  punti  per  ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
     e)  10  punti  per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda;
     f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
     g)  5  punti  per  ogni  singola relazione bilaterale effettuata
dall'impresa  nell'area  CEMT  extra  CE/SEE a titolo precario per la
quale  l'impresa  non  disponga  di assegnazione fissa e per la quale
abbia  restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che
va  dal  1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di
presentazione della domanda;
     h)  0,5  punti  per  ogni  viaggio di assegnazione fissa e/o con
autorizzazioni  a  titolo  precario effettuato dall'impresa nell'area
CEMT extra CE/SEE;
     i)  1  punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall'impresa  nella  stessa  area  con autorizzazioni CEMT ovvero per
ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;
    il  comma  3  e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui alle
lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita'
svolta  nei  primi  undici  mesi  dell'anno  di  presentazione  della
domanda.  Le  autorizzazioni  utilizzate e non restituite entro il 14
dicembre  dello  stesso  anno,  non  verranno conteggiate ai fini dei
punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);
    dopo  il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvo
quanto  previsto  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b), sono comunque
ammesse  alla  graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio
totale  ottenuto  ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non
abbiano  ottenuto  il  rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu'
autorizzazioni  CEMT  per l'anno successivo a quello di presentazione
della domanda».
   All'art. 4:
    a1  comma  1,  il  terzo  periodo  e' sostituto dal seguente: «Le
autorizzazioni  per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima
delle autorizzazioni per veicoli «euro 3»;
   All'art. 5:
    a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdi
e sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;
    al  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel
caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno
di   presentazione   della   domanda   abbia  utilizzato  in  maniera
insufficiente  per  il  rinnovo,  una  o piu' autorizzazioni CEMT nel
periodo previsto al successivo art. 6»;
   All'art. 8:
    a1  comma  5,  il  primo  periodo e' sostituto dal seguente: « Le
autorizzazioni  assegnate  per  rinnovo dell'assegnazione fissa o per
conversione  delle  autorizzazioni  precarie,  sono  consegnate  alle
imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%
dell'intero  quantitativo  assegnato  per  un  numero di assegnazioni
fisse  oltre  30  autorizzazioni,  salvo quanto previsto all'art. 10,
comma 3»;
   All'art. 10:
    a1  comma  1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite
da «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
    a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa;
   All'art. 11:
    a1  comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  -  Direzione  generale autotrasporto di
persone  e  cose  -  ex  APC3» sono sostituite da «al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione
3 (autotrasporto internazionale di merci)».