IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed in particolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio 2005; Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 2006/C 322/01 del 29 dicembre 2006; Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle societa' sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 8; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante «Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»; Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, la definizione delle modalita' di verifica, attraverso la Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei nominativi comunicati dalle societa' sportive; Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedono specifiche sanzioni amministrative nei confronti delle societa' che non osservano i divieti previsti dai medesimi articoli; Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento un adeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quello relativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato di tecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno 2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle finalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega per le funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle precedentemente attribuite al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta, al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio «nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Decreta: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi: a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano a tutte le societa' sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio; b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.