IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestine e tutela della
correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive», ed in
particolare  l'art.  6  riguardante  il «Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive»;
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   aprile  2003,  n.  88,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in
occasione di competizioni sportive»,
  Visto  il  decreto-legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2007, n. 41, recante «Misure
urgenti  per  la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi  a  competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della
diffusione  dello  sport  e  della partecipazione gratuita dei minori
alle manifestazioni sportive»;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008, n. 85, convertito dalla
legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
  Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale n. 110 - del 13 maggio
2005;
  Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente
un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale
alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  2006/C  322/01 del 29
dicembre 2006;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta  alle  societa'  sportive di corrispondere, in qualsiasi forma,
sovvenzioni,  contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi  natura,  a
soggetti  destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 8;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  in  data  6  giugno  2005, recante
«Modalita'  per  l'emissione,  distribuzione  e vendita dei titoli di
accesso  agli  impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila
unita',  in  occasione  di competizioni sportive riguardanti il gioco
del calcio»;
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n.
2008/22799  del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' di
controllo  accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche
in   forma  digitale  e  di  trasmissione  telematica  dei  documenti
riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta  alle  societa'  organizzatrici  di competizioni riguardanti il
gioco   del  calcio,  responsabili  della  emissione,  distribuzione,
vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto
del  6  giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a
soggetti  destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge
13  dicembre  1989,  n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
  Visti  l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n.
8  del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive,  la  definizione delle modalita' di verifica, attraverso la
Questura,  della  sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive;
  Visti  l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n.
8  del  2007,  che  prevedono  specifiche sanzioni amministrative nei
confronti  delle  societa'  che  non osservano i divieti previsti dai
medesimi articoli;
  Ritenuto  necessario  predisporre  con  apposito  provvedimento  un
adeguato  sistema  per  la  verifica  della  sussistenza dei predetti
requisiti  ostativi,  attraverso  le Questure, compatibile con quello
relativo   alla  gestione  dell'organizzazione  delle  manifestazioni
sportive,   con   specifico   riferimento  all'uso  generalizzato  di
tecnologie  telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita
e  la  cessione  dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno
2005,  sopra  richiamato,  che consenta di dare piena attuazione alle
finalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13
giugno  2008,  con  il  quale  al sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio  on.le  dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega per
le   funzioni   in   materia   di   sport,  corrispondenti  a  quelle
precedentemente  attribuite  al Ministro per le politiche giovanili e
le  attivita'  sportive  con  decreto del Presidente del Consiglio 15
giugno  2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta,
al   coordinamento  ed  all'attuazione  delle  iniziative  normative,
amministrative e culturali relative allo sport;
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Struttura  di  missione  per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009,
con  la  quale  il  menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio
«nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;
  Ritenuto  di  dover  stabilire  le  modalita'  di  attuazione degli
articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita'
di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:
   a)  di  cui  all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che  si  applicano  a  tutte le societa' sportive che provvedono alla
corresponsione   di   sovvenzioni,   contributi  e  facilitazioni  di
qualsiasi  natura,  ivi  inclusa  l'erogazione  a  prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
   b)  di  cui  all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che   si  applicano  alle  societa'  organizzatrici  di  competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio che disputano le gare in impianti
sportivi  con  capienza  superiore  a  7.500 spettatori, responsabili
della  emissione,  distribuzione,  vendita  e  cessione dei titoli di
accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.