IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19  settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del   4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in
altri  Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto   ancora   il   provvedimento  CUF  datato  31  gennaio  2001
concernente  il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti nel
succitato  elenco,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2001;
  Considerato   che   la   terapia  combinata  con  peg-interferon  e
ribavirina  non  e'  ad  oggi  autorizzata  nei  pazienti talassemici
perche'  la  ribavirina  puo' provocare anemia emolitica, tant'e' che
nel  riassunto  delle  caratteristiche  della ribavirina e' riportata
come  controindicazione specifica all'uso del farmaco «la presenza di
emoglobinopatia (es. talassemie o anemia falciforme)»;
  Atteso  tuttavia  che  i  dati  della  letteratura  per  la terapia
dell'epatite  cronica  e  della  cirrosi  da virus C nei pazienti con
talassemia   major   o  talassemia  intermedia  sottoposti  a  regime
trasfusionale  evidenziano  non  solo come l'impiego della ribavirina
sia  in  grado  di  incrementare  i  tassi  di  risposta sostenuta al
trattamento  anti  HCV condotto con interferone peghilato, ma inoltre
documentano  anche  la relativa sicurezza dell'impiego del farmaco in
questo  contesto  quando  attuato  in  consonanza  con le linee guida
nazionali ed internazionali;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detto  medicinale  a totale carico del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  nella  riunione  del 9 e 10 luglio 2009 -
Stralcio verbale n. 70;
  Ritenuto  pertanto di includere il medicinale «Ribavirina» (Rebetol
e  Copegus)  nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge 23
dicembre  1996,  n.  648,  per  l'indicazione:  terapia  dell'epatite
cronica  e  della  cirrosi  compensata  da  virus  dell'epatite C, in
combinazione   con   gli  interferoni  peghilati,  nei  pazienti  con
talassemia  major  o talassemia intermedia che necessitano di terapia
trasfusionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18  luglio  2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:


                               Art. 1.



  Il  medicinale RIBAVIRINA (REBETOL E COPEGUS) e' inserito, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito   dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito  col  provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco
citato in premessa.