IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche  ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85,
91 e 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, ed in specie gli
articoli 203 e 244;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3, comma 2;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987,
n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
autoambulanze»;
  Visto  il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la
«Normativa  tecnica  ed amministrativa relativa alle autoambulanze di
soccorso per emergenze speciali»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta   l'esigenza  di  adeguare  la  disciplina  amministrativa
relativa  all'ammissione  alla  circolazione  in  uso  proprio  e  in
noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel
nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
  Visto  il  parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si applica alle autoambulanze, cosi'
come  classificate  dall'articolo  54, comma 1, lett. g), del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 e dall'articolo 203, comma 2,
lett.  m),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si riporta il testo degli articoli 54, 82, 84, 85, 91
          e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
          codice  della  strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario:
             «Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli  sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
              a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
              b)  autobus:  veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
              c)  autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
          una  massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
          o  4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
          trasporto  di  persone  e  di cose e capaci di contenere al
          massimo nove posti compreso quello del conducente;
              d)  autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
          delle  persone  addette  all'uso  o al trasporto delle cose
          stesse;
              e)  trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
          al traino di rimorchi o semirimorchi;
              f)   autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
             g)  autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          e  destinati  prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
          veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del personale e dei
          materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
          di  persone  e  cose connesse alla destinazione d'uso delle
          attrezzature stesse;
             h)  autotreni:  complessi  di  veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
              i)  autoarticolati:  complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
              l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
          collegati  tra  loro da una sezione snodata. Su questi tipi
          di  veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
          dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La  sezione
          snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
          i  tronconi  rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
          due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
              m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
          ed   attrezzati   permanentemente  per  essere  adibiti  al
          trasporto  e  all'alloggio  di  sette  persone  al massimo,
          compreso il conducente;
              n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
          di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
          materiali  di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
          stradale,  di  escavazione mineraria e materiali assimilati
          ovvero   che   completano,  durante  la  marcia,  il  ciclo
          produttivo   di  specifici  materiali  per  la  costruzione
          edilizia;  tali  veicoli  o  complessi  di  veicoli possono
          essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
          stabiliti  nell'art.  62  e  non  superiori a quelli di cui
          all'art.  10,  comma  8, e comunque nel rispetto dei limiti
          dimensionali  fissati  nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
          essere,   altresi',   idonei  allo  specifico  impiego  nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
             2.  Nel  regolamento  sono  elencati,  in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
             «Art.  82  (Destinazione  ed  uso dei veicoli). - 1. Per
          destinazione  del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
          base alle caratteristiche tecniche.
             2.  Per  uso  del veicolo s'intende la sua utilizzazione
          economica.
             3.  I  veicoli  possono essere adibiti a uso proprio o a
          uso di terzi.
             4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato,
          dietro  corrispettivo,  nell'interesse  di  persone diverse
          dall'intestatario  della carta di circolazione. Negli altri
          casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
             5. L'uso di terzi comprende:
              a) locazione senza conducente;
              b)  servizio  di  noleggio con conducente e servizio di
          piazza (taxi) per trasporto di persone;
              c) servizio di linea per trasporto di persone;
              d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
              e) servizio di linea per trasporto di cose;
              f)  servizio  di piazza per trasporto di cose per conto
          terzi.
             6.  Previa  autorizzazione  dell'ufficio  competente del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  gli  autocarri
          possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
          per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
          in  base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
          viene  rilasciata  dall'ufficio competente del Dipartimento
          per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
          di   noleggio   con  conducente,  i  quali  possono  essere
          impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
          Ministero   dei  trasporti  con  decreti  ministeriali,  in
          servizio di linea e viceversa.
             7.  Nel  regolamento  sono  stabilite le caratteristiche
          costruttive  del  veicolo  in relazione alle destinazioni o
          agli usi cui puo' essere adibito.
             8.  Ferme  restando  le  disposizioni di leggi speciali,
          chiunque  utilizza un veicolo per una destinazione o per un
          uso  diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 78 a euro 311.
             9.  Chiunque,  senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
          utilizza  per  il trasporto di persone un veicolo destinato
          al   trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 389 a
          euro 1.559.
             10.  Dalla  violazione  dei  commi  8  e  9  consegue la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          carta  di  circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
          del  capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
          la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
             «Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
          del  presente  articolo  un  veicolo  si  intende adibito a
          locazione  senza  conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo,  si  obbliga  a  mettere  a disposizione del
          locatario,  per  le  esigenze  di  quest'ultimo, il veicolo
          stesso.
             2.   E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni  che
          regolano  i trasporti internazionali tra Stati membri delle
          Comunita'  europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
          rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
          senza  conducente,  dei  quali risulti locataria un'impresa
          stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
          a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
          o  messi  in  circolazione  conformemente alla legislazione
          dello Stato membro.
             3.    L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto terzi e titolare di
          autorizzazioni   puo'   utilizzare  autocarri,  rimorchi  e
          semirimorchi,   autotreni   ed   autoarticolati  muniti  di
          autorizzazione,   acquisiti   in   disponibilita'  mediante
          contratto  di  locazione  ed in proprieta' di altra impresa
          italiana   iscritta   all'albo  degli  autotrasportatori  e
          titolare di autorizzazioni.
             4.  Possono,  inoltre,  essere  destinati alla locazione
          senza conducente:
              a)  i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
          trasporto  di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
          non sia superiore a 6 t;
              b)  i  veicoli,  aventi  al massimo nove posti compreso
          quello  del  conducente, destinati al trasporto di persone,
          nonche'   i   veicoli  per  il  trasporto  promiscuo  e  le
          autocaravan,   le   caravan  ed  i  rimorchi  destinati  al
          trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
             5.   La   carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza.
             6.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto,
          d'intesa  con  il  Ministro  dell'interno, e' autorizzato a
          stabilire  eventuali  criteri limitativi e le modalita' per
          il rilascio della carta di circolazione.
             7.  Chiunque  adibisce  a  locazione senza conducente un
          veicolo  non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 389 a
          euro  1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
          euro 38 a euro 155 se trattasi di altri veicoli.
             8.   Alla   suddetta  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
          circolazione  per un periodo da due a otto mesi, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
             «Art.  85  (Servizio  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto  di  persone).  -  1. Il servizio di noleggio con
          conducente  per  trasporto di persone e' disciplinato dalle
          leggi specifiche che regolano la materia.
             2.  Possono  essere  destinati ad effettuare servizio di
          noleggio con conducente per trasporto di persone:
              - le motocarrozzette;
              - le autovetture;
              - gli autobus;
              -   i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  per  trasporto
          promiscuo o per trasporti specifici di persone;
              - i veicoli a trazione animale.
             3.   La   carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
          rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
             4.  Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
          di  noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
          vigore,  ovvero  alle condizioni di cui all'autorizzazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  155  a  euro  624  e, se si tratta di
          autobus,  da  euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima
          importa  la sanzione amministrativa della sospensione della
          carta  di  circolazione  per un periodo da due a otto mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
             4-bis.  Chiunque,  pur essendo munito di autorizzazione,
          guida  un  veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui
          all'autorizzazione   medesima  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro
          305.  Dalla  violazione consegue la sanzione amministrativa
          accessoria   del  ritiro  della  carta  di  circolazione  e
          dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
             «Art.  91  (Locazione  senza  conducente con facolta' di
          acquisto-leasing   e   vendita  di  veicoli  con  patto  di
          riservato  dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
          i   rimorchi   locati   con   facolta'   di  acquisto  sono
          immatricolati   a  nome  del  locatore,  ma  con  specifica
          annotazione  sulla carta di circolazione del nominativo del
          locatario  e della data di scadenza del relativo contratto.
          In  tale  ipotesi, l'  immatricolazione viene effettuata in
          relazione  all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire il
          veicolo  e  a  condizione che lo stesso sia in possesso del
          titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
          articoli  da  82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
          intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
          Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
          al P.R.A.
             2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone
          o  cose  dalla  circolazione  dei  veicoli, il locatario e'
          responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
          2054, comma terzo, del codice civile.
             3.  Nell'ipotesi  di  vendita  di  veicolo  con patto di
          riservato  dominio,  il  veicolo  e'  immatricolato al nome
          dell'acquirente,  ma  con specifica indicazione nella carta
          di  circolazione  del  nome  del  venditore e della data di
          pagamento  dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni sono
          riportate nella iscrizione al P.R.A.
             4.  Ai  fini  delle violazioni amministrative si applica
          all'utilizzatore   a  titolo  di  locazione  finanziaria  e
          all'acquirente  con  patto di riservato dominio l'art. 196,
          comma 1.».
             «Art.  93  (Formalita'  necessarie  per  la circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati   presso  il  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri.
             2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
          terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
          di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o  del  venditore  con  patto  di riservato dominio, con le
          specificazioni di cui all'art. 91.
             3.  La  carta di circolazione non puo' essere rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
             4.  Il  Ministero  dei  trasporti,  con  propri decreti,
          stabilisce  le procedure e la documentazione occorrente per
          l'immatricolazione,    il    contenuto   della   carta   di
          circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
          annotazioni  eventualmente  necessarie  per  consentirne il
          traino.   L'ufficio   competente  del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  per i casi previsti dal comma 5, da'
          immediata  comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni al
          Pubblico  registro  automobilistico  gestito dall'A.C.I. ai
          sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
             5.  Per  i  veicoli  soggetti  ad iscrizione nel P.R.A.,
          oltre  la carta di circolazione, e' previsto il certificato
          di  proprieta',  rilasciato  dallo  stesso ufficio ai sensi
          dell'art.  7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
          seguito  di  istanza  da presentare a cura dell'interessato
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  di effettivo rilascio
          della   carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'  data
          comunicazione   dal   P.R.A.  agli  uffici  competenti  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'   di   tale   comunicazione   sono  definiti  nel
          regolamento.  Dell'avvenuta presentazione dell' istanza, il
          P.R.A. rilascia ricevuta.
             6.  Per  gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
          10,   comma   1,   e'  rilasciata  una  speciale  carta  di
          circolazione,      che     deve     essere     accompagnata
          dall'autorizzazione,  quando prevista dall'articolo stesso.
          Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle macchine
          agricole  quando  per  le stesse ricorrono le condizioni di
          cui all'art. 104, comma 8.
             7.  Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata  rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          389  a  euro  1.559.  Alla  medesima sanzione e' sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o  il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
          patto  di  riservato  dominio. Dalla violazione consegue la
          sanzione   amministrativa  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI.
             8.  Chiunque  circola con un rimorchio agganciato ad una
          motrice  le  cui  caratteristiche  non  siano indicate, ove
          prescritto,  nella  carta  di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          78 a euro 311.
             9.  Chiunque  non  provveda  a  richiedere,  nei termini
          stabiliti,  il  rilascio  del  certificato di proprieta' e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro 155 a euro 624. La carta di circolazione e'
          ritirata   da   chi   accerta  la  violazione;  e'  inviata
          all'ufficio  del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
          delle prescrizioni omesse.
             10.  Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze  armate  di  cui  all'art.  138, comma 1, ed a quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11;  a  tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
          138.
             11.  I  veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
          servizi  di  polizia  stradale  indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati  dall'ufficio competente del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri,  su richiesta del corpo, ufficio o
          comando  che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
          stradale.   A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene
          rilasciata,  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri  che  ha  immatricolato il veicolo, la
          carta  di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato  esclusivamente  a  servizio di polizia stradale.
          Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche di tali
          veicoli.
             12.  Al  fine  di  realizzare la massima semplificazione
          procedurale  e  di assicurare soddisfacenti rapporti con il
          cittadino,  in  aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
          agosto   1990,   n.  241,  gli  adempimenti  amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti  dagli  uffici  competenti  del  Dipartimento per i
          trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
          gestito   dall'A.C.I.   a   mezzo  di  sistemi  informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio  dei  dati,  riguardanti  il veicolo e ad esso
          connessi,  tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 203 e 244, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
          codice  della  strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario:
             «Art.  203  (Art. 54 Codice della strada) - (Autoveicoli
          per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). -
          1.  Sono  classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
          codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
          dotati  di  una  delle seguenti carrozzerie permanentemente
          installate:
              a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
          refrigerante,  riconosciuto  idoneo  per  il  trasporto  di
          derrate in regime di temperatura controllata;
              b)  carrozzeria idonea per il carico, la compattazione,
          il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
              c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
              d)  cisterna,  o  contenitore appositamente attrezzato,
          per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
              e)  telai  attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
          il   trasporto   di  containers  o  casse  mobili  di  tipo
          unificato;
              f) telai con selle per il trasporto di coils;
              g) betoniere;
              h)  carrozzerie  destinate  al  trasporto di persone in
          particolari   condizioni  e  distinte  da  una  particolare
          attrezzatura idonea a tale scopo;
              i)   carrozzerie   particolarmente  attrezzate  per  il
          trasporto  di  materie  classificate  pericolose  ai  sensi
          dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
              l)  carrozzerie  speciali, a guide carrabili e rampe di
          carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
              m)  carrozzerie,  anche  ad  altezza  variabile, per il
          trasporto esclusivo di animali vivi;
              n) furgoni blindati per trasporto valori;
              o)   altre   carrozzerie   riconosciute  idonee  per  i
          trasporti  specifici  dal  Ministero  dei trasporti e della
          navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
             2.  Sono  classificati,  ai sensi dell'art. 54, comma 2,
          del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
              a) trattrici stradali;
              b) autospazzatrici;
              c) autospazzaneve;
              d) autopompe;
              e) autoinnaffiatrici;
              f) autoveicoli attrezzi;
              g)  autoveicoli  scala  ed  autoveicoli per riparazione
          linee elettriche;
              h) autoveicoli gru;
              i) autoveicoli per il soccorso stradale;
              j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
              k) autosgranatrici;
              l) autotrebbiatrici;
              m) autoambulanze;
              n) autofunebri;
              o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
              p) autoveicoli per disinfezioni;
              q)   auto  pubblicitarie  e  per  mostre  pubblicitarie
          purche'  provviste di carrozzeria apposita che non consenta
          altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
          mai il veicolo;
              r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
              s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
              t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
              u) autocappella;
              v) auto attrezzate per irrorare i campi;
              w) autosaldatrici;
              x) auto con installazioni telegrafiche;
              y) autoscavatrici;
              z) autoperforatrici;
              aa) autosega;
              bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
              cc) autopompe per calcestruzzo;
              dd) autoveicoli per uso abitazione;
              ee) autoveicoli per uso ufficio;
              ff) autoveicoli per uso officina;
              gg) autoveicoli per uso negozio;
              hh)  autoveicoli  attrezzati  a laboratori mobili o con
          apparecchiature mobili di rilevamento;
              ii)    altri   autoveicoli   dotati   di   attrezzature
          riconosciute  idonee  per  l'uso speciale dal Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione - Direzione generale della
          M.C.T.C.
             3.  Per  gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui
          alla  tariffa  I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
          aggiornato  con  decreto  ministeriale  15  marzo  1958  e'
          attribuita,  nelle  annotazioni  delle  rispettive carte di
          circolazione,   una   portata  fittizia  ai  fini  fiscali,
          determinata  dalla  differenza  tra  massa  complessiva del
          veicolo  e  la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
          cassone   o,   in   mancanza  di  tale  versione,  la  tara
          dell'autotelaio incrementata del 20%.».
             «Art.  244  (Articoli  84  e  85  Codice  della  strada)
          - (Servizio  di  noleggio  con  conducente per trasporto di
          persone).  -  1.  Ai  fini  della  possibile destinazione a
          noleggio  con  conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del
          codice,  vengono considerate adibite al trasporto specifico
          di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che
          quelle cosiddette di soccorso.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
          13  giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione
          delle  norme  concernenti  la disciplina della circolazione
          stradale),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 giugno
          1991, n. 150:
             «2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  all'art.  1, i
          Ministri  competenti  per  materia,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
          proprio  decreto,  norme  regolamentari  per l'esecuzione e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari  per la riorganizzazione di uffici od organi,
          compresi  quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze  ad  essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
          prevista  l'istituzione di organismi consultivi e di studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.».
             -  Il  decreto  ministeriale  17  dicembre  1987, n. 553
          (Normativa   tecnica   e   amministrativa   relativa   alle
          autoambulanze)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18
          gennaio 1988, n. 13.
             -  Il  decreto  ministeriale  20  novembre  1997, n. 487
          (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa
          relativa  alle  autoambulanze  di  soccorso  per  emergenze
          speciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
          1998, n. 14.
             -  Si riporta di seguito il testo del comma 3, dell'art.
          17,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art.  54,  comma  1,  lettera  g), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse.
             -  Per  l'art. 203, comma 2, lettera m), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, si
          veda nelle note alle premesse.