IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n. 219, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/83/CE (e successive direttive di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  il quale stabilisce che gli
informatori  scientifici  devono  essere  in  possesso del diploma di
laurea  di  cui  alla  legge  19  novembre  1990, n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999, n. 509, o di
laurea  magistrale  di  cui  al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre 2004, n. 270, in una
delle     seguenti     discipline    o    in    uno    dei    settori
scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime
fanno  riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con  indirizzo  organico  o biologico, farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutiche  o  medicina  veterinaria  o  che,  in alternativa, gli
informatori   scientifici  devono  essere  in  possesso  del  diploma
universitario  in  informazione  scientifica  sul  farmaco  di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  15 aprile del 1994, o della corrispondente
laurea  di  cui  ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22
ottobre 2004, n. 270;
  Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi' che il Ministro
della    salute   puo',   sentito   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  con  decreto,  riconoscere come
idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini
della formazione;
  Visto  il  decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto
2007  con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa,
sono  state  riconosciute  come  idonee ai fini dello stesso articolo
ulteriori tipologie di lauree;
  Vista  l'ordinanza  n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha
accolto  «ai  fini  del  riesame» la domanda cautelare di sospensione
dell'esecuzione  del  predetto  decreto  ministeriale, presentata dal
Consiglio Nazionale dei Chimici;
  Visto  il  parere  del  Consiglio Universitario Nazionale presso il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, reso
nell'adunanza del 5 maggio 2009;
  Preso   atto  che  nel  citato  parere  si  afferma  che  il  ruolo
professionale  dell'informatore  scientifico  sul farmaco puo' essere
svolto  solo  se l'informatore possiede adeguate conoscenze nel campo
della  chimica  farmaceutica,  della  farmacologia e delle tecnologie
farmaceutiche,  certificabili  da  un  corrispondente numero di esami
sostenuti nel corso di laurea frequentato;
  Ritenuto  di  dover  dare esecuzione al provvedimento cautelare del
Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  includendo  tra le
lauree  previste  dal decreto ministeriale del Ministero della salute
del  3  agosto  2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe
62/S  e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere
del Consiglio Universitario Nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270 «Modifiche al regolamento
recante   norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato  con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122, del
28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto
ministeriale  in  data  20  maggio  2008  concernente  le  deleghe di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  All'art.  1,  comma  1  del decreto del Ministro della salute 3
agosto 2007, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   c-bis)  tutti  i  corsi di laurea specialistica, di cui al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui
al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  appartenenti alle classi sotto
specificate,  a  condizione  che  siano  stati  superati gli esami di
chimica    farmaceutica,   farmacologia,   tecnica   e   legislazione
farmaceutica,  o  durante  il corso di laurea o in specifici percorsi
post-laurea:
    1)  Classe  62/S  - Classe delle lauree specialistiche in Scienze
Chimiche;
    2)  Classe  LM  -  54 - Classe delle lauree magistrali in Scienze
Chimiche.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 1° settembre 2009

               p. Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                       Il vice Ministro: Fazio