IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008,  concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008  del  Consiglio  e  (CE)  n.  555/2008 della Commissione per
quanto  riguarda  l'applicazione della misura della distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione;
  Considerato  che  sullo  schema  di  provvedimento, con il quale si
prevede  il differimento del termine per la lavorazione delle vinacce
e  fecce  e  per  la  presentazione  della dichiarazione dell'ufficio
dell'Agenzia delle dogane successivamente alla data del 20 giugno, il
Comitato   tecnico   permanente   di   coordinamento  in  materia  di
agricoltura,  in data 14 maggio 2009, ha espresso l'avviso favorevole
alla  stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Considerato  che  le riunioni della Conferenza Stato-regioni del 21
maggio  2009  e  11 giugno 2009 sono state rinviate e che la prossima
riunione  del  medesimo  Organo e' fissata per il 2 luglio 2009, data
successiva alla scadenza del termine di lavorazione;
  Ravvisata  l'urgenza  di procedere all'emanazione del provvedimento
di  cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 giugno 2009,
fatta  salva  la  emanazione  del  decreto  confermativo  ad avvenuta
acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Al decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, citato in premessa,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Ai  fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei
sottoprodotti  per ottenere l'alcool grezzo deve avvenire entro il 20
giugno  di  ciascun  anno.  Tuttavia,  per  le vinacce e le fecce non
distillate  alla  data  del 20 giugno, e' consentita la distillazione
entro il 31 luglio»;
   b)  all'art.  13,  paragrafo  1,  il  comma  1  e'  sostituito dal
seguente:
    «1.   Il   distillatore,  per  beneficiare  dell'aiuto,  presenta
all'Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna,
una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e'
richiesto.  Nella  stessa  domanda  deve  essere  precisato  se sara'
presentata  un'ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora
distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo
che  saranno  presumibilmente  prodotti entro la predetta data del 31
luglio»;
   c) all'art. 13, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
    «Per  le  domande  presentate  tra  il  1°  ed  il  20 giugno, la
dichiarazione  di  cui  alla  lettera a), sub c), ove non ancora resa
disponibile dall'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane,  potra'  essere  allegata  alla  domanda  anche in un momento
successivo  e,  comunque,  entro  trenta  giorni dalla data ultima di
distillazione,  fermo  restando che nessun aiuto verra' erogato prima
dell'acquisizione di detta dichiarazione».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 giugno 2009
                                                    Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 3, foglio n. 96