IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008  per  quanto  riguarda  la «Promozione sui mercati dei Paesi
terzi»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni
nazionali  applicative  del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  in
ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  effettuare alcune modifiche al citato
decreto   ministeriale   8  maggio  2009  per  adeguare  il  medesimo
provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione dell'Unione europea;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  All'art.  9  del  decreto  ministeriale  8  maggio  2009  citato in
premessa sono apportate le seguenti modifiche:
  1. Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   1.  L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari e' pari, al
massimo,  al  50%  delle  spese  sostenute  per svolgere le attivita'
indicate;  il  restante  50%  e' a carico del beneficiario. Tuttavia,
previa  emanazione  di apposito provvedimento, e' possibile aumentare
l'importo  dell'aiuto,  con  fondi  nazionali o regionali, fino ad un
massimo  del  20%  delle spese sostenute. In tale caso, il contributo
pubblico  potra' essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle
spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara' ridotta in
misura corrispondente e, comunque, non potra' essere inferiore al 30%
delle spese complessive.
  2. Il comma 2 e' abrogato.
  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   4.  Sono  ammissibili,  a  valere  sui  fondi  quota  nazionale, i
progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
    a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
    b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
    c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
  4. Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   6.  In  caso  di  progetti  presentati  da  micro, piccole e medie
imprese  la  soglia  minima  di ammissibilita' e' di 100.000 euro per
Paese e per anno.