IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»; Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»; Ritenuta la necessita' di effettuare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione dell'Unione europea; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009; Decreta: Art. 1. All'art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche: 1. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita' indicate; il restante 50% e' a carico del beneficiario. Tuttavia, previa emanazione di apposito provvedimento, e' possibile aumentare l'importo dell'aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo pubblico potra' essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara' ridotta in misura corrispondente e, comunque, non potra' essere inferiore al 30% delle spese complessive. 2. Il comma 2 e' abrogato. 3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di: a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009; b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011; c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012. 4. Il comma 6 e' sostituito dal seguente: 6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese la soglia minima di ammissibilita' e' di 100.000 euro per Paese e per anno.