IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE)
n.  1290/2005  e  (CE)  n.  3/2008  ed  abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009   che   modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  recante
organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
  OCM);
  Visti  gli  articoli  24,  25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009
della   Commissione   del   14   luglio  2009  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del Consiglio per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche  protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
  Visto  l'art.  47  del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli
Stati  membri  la  funzione  di  designare l'autorita' o le autorita'
competenti  incaricate  dei controlli affinche' gli operatori possano
essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  2006  relativo alle
disposizioni  sulla  denuncia  annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la
certificazione  delle  stesse  produzioni,  nonche' sugli adempimenti
degli  enti  ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed
ai controlli;
  Considerato  che  per  le  produzioni  vitivinicole a D.O. e' stato
avviato, gia' con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con
il  decreto  29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a
garantire   la   conformita'  delle  produzioni  al  disciplinare  di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  promuovere un analogo sistema anche per i vini
ad  indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti
di   una  specifica  procedura  di  verifica,  della  rispondenza  al
disciplinare di produzione;
  Tenuto conto della necessita' di recepire le disposizioni normative
comunitarie,  ed  in  particolare  quelle  previste  dall'art. 48 del
regolamento  (CE)  n.  479/2008  relativamente  alla  verifica  della
rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le
indicazioni geografiche protette;
  Considerata  l'entrata  in  vigore del regolamento (CE) n. 479/2008
alla  data  del  1°  agosto  2009, per quanto concerne le esigenze di
controllo  e  di  certificazione  dei  vini ad indicazione geografica
protetta,  e  ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di
controllo  nelle  more  dell'emanazione di specifiche disposizioni in
merito;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Limitatamente  alla  campagna  vitivinicola  2009/2010, e' affidato
all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  seguito  denominato  ICQ,  l'incarico  di svolgere le
verifiche  del  rispetto  dei  disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento
(CE) n. 479/2008.