IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'apertura della distillazione di crisi; Viste le richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia, Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma di Trento che, accertata l'esistenza di eccedenze di vino e l'esistenza della crisi del settore, hanno chiesto l'adozione della distillazione di crisi al fine di ridurre l'eccedenza e nel contempo garantire la continuita' di rifornimento da un raccolto all'altro; Ritenuta la necessita' di ridurre dette eccedenze su tutto il territorio nazionale; Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia hanno confermato l'esigenza di destinare al finanziamento della distillazione di crisi risorse originariamente destinate ad altre misure previste dal piano di sostegno; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009. Decreta: Art. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; «ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino; «Agea»: Agea organismo di coordinamento; «Agea OP»: Organismo pagatore Agea; «produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino alla data della presentazione del contratto; «dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali applicative; «distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.