IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e  n.  3/2008  e  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
  Visto  il  Reg.  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  programma  nazionale  di  sostegno  per  la viticoltura,
predisposto  sulla  base  dell'accordo  intervenuto  nel  corso della
riunione  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda l'apertura della distillazione di crisi;
  Viste  le  richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia,
Puglia,  Campania,  Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma
di   Trento  che,  accertata  l'esistenza  di  eccedenze  di  vino  e
l'esistenza  della  crisi del settore, hanno chiesto l'adozione della
distillazione  di crisi al fine di ridurre l'eccedenza e nel contempo
garantire la continuita' di rifornimento da un raccolto all'altro;
  Ritenuta  la  necessita'  di  ridurre  dette  eccedenze su tutto il
territorio nazionale;
  Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia
hanno  confermato  l'esigenza  di  destinare  al  finanziamento della
distillazione  di  crisi  risorse  originariamente destinate ad altre
misure previste dal piano di sostegno;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009.

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai sensi del presente decreto si intende per:
   «Ministero»:  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali  -  Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione  generale  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie e
internazionali  di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187
Roma;
   «ICQ»:  Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
   «Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane»: l'Ufficio territorialmente
competente  sull'impianto  di  distillazione  presso  il  quale viene
conferito e lavorato il vino;
   «Agea»: Agea organismo di coordinamento;
   «Agea OP»: Organismo pagatore Agea;
   «produttore»:   ogni   persona,   fisica   o   giuridica,  o  loro
associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche
o  da  mosto  di  uve  da  essi  stessi  ottenuti  o  acquistati, che
detengono,  nella  piena  disponibilita',  il  vino  alla  data della
presentazione del contratto;
   «dichiarazione  vitivinicola»:  la  dichiarazione  di  raccolta  e
dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del
regolamento   (CE)   n.  1282/2001  e  delle  disposizioni  nazionali
applicative;
   «distillatori»:  i  soggetti  riconosciuti  ai  sensi  del decreto
ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.