IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini; Considerata la necessita' di estendere le tipologie di medicinali che per le specifiche competenze richieste per la loro somministrazione e per il successivo monitoraggio possono essere utilizzate, ed in taluni casi detenute, esclusivamente dal medico veterinario, ed al fine di tutelare maggiormente la salute degli animali stessi e dell'uomo; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 aprile 2009; Decreta: Art. 1. Presupposti dell'uso esclusivo 1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.