IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158, recante
attuazione  della  direttiva  2003/74/CE,  concernente  il divieto di
utilizzazione  di  talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle  sostanze  beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 aprile 2006, n. 193, concernente
attuazione  della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 maggio 2008, recante delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini;
  Considerata  la  necessita' di estendere le tipologie di medicinali
che   per   le   specifiche   competenze   richieste   per   la  loro
somministrazione  e  per  il  successivo  monitoraggio possono essere
utilizzate,  ed  in  taluni  casi detenute, esclusivamente dal medico
veterinario,  ed  al  fine  di  tutelare maggiormente la salute degli
animali stessi e dell'uomo;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                   Presupposti dell'uso esclusivo


  1.  I  medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e
specifiche  competenze  ai  fini  della  loro  somministrazione  agli
animali  e  nelle  successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono
utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.