IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, nonche'
delle finanze;
  Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
64  del  2 ottobre 2009, con la quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  nei  territori  della  provincia di Messina in conseguenza
dell'alluvione verificatasi 1° ottobre 2009;
  Vista  la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n.
DPC/CG/0063015,  del  7  ottobre  2009 con la quale si comunica che i
comuni  colpiti  dall'evento  calamitoso  in  argomento sono Scaletta
Zanclea,  Itala  e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri
Superiore, Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina, Molino,
Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo;
  Considerato  che,  a  seguito  del  citato  evento,  per i soggetti
residenti  nei  territori  individuati  sussiste  l'impossibilita' di
rispettare  le  scadenze  di  legge concernenti gli adempimenti degli
obblighi tributari;
  Ritenuta  la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e
dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° ottobre al 1°
novembre 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                   Sospensione termini adempimenti
                       e versamenti tributari

  1.  Nei  confronti  dei  contribuenti che, alla data del 1° ottobre
2009,  avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori
dei  comuni  e  nelle frazioni di comune elencati nella nota del capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile in premessa citata, sono
sospesi  dalla  stessa data del 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009 i
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti
nel  medesimo  periodo.  Non  si  fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
  2.  La  sospensione  di cui al comma 1 non opera relativamente agli
adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
  3.   Con   successivo   decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
effettuazione  degli  adempimenti e dei versamenti sospesi in base al
comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 8 ottobre 2009

                                               Il Ministro : Tremonti