IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  28  aprile  2009,  n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici
nella  regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile»;
  Visto,  in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, il quale tra l'altro stabilisce quanto segue:
   «Per  soddisfare  le  esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono
disposti,  al  netto  di  eventuali  risarcimenti assicurativi: a) la
concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su
base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria,
di   finanziamenti   agevolati   garantiti   dallo   Stato,   per  la
ricostruzione   o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad  abitazione
considerata principale …» ( comma 1, lettera a);
   «Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di
cui  alla lettera a) del comma 1, le banche operanti nei territori di
cui  all'art. 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di
2000  milioni  di  euro,  ai  sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a),
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato,
a  favore  di  persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di
immobili  adibiti  ad  abitazione principale ovvero per l'acquisto di
nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei
territori  sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  uno o piu' decreti
dirigenziali,  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  principali ed
accessorie  assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle
persone  fisiche  cui  e'  stato  concesso  il  credito  ai sensi del
presente  comma.  La  garanzia  dello Stato resta in vigore fino alla
scadenza  del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Le
modalita'  di  concessione  della garanzia, il termine entro il quale
puo'  essere  concessa,  nonche' la definizione delle caratteristiche
degli  interventi  finanziabili  ai sensi del comma 1, sono stabiliti
con  i  decreti  di  cui  al  presente  comma.  Agli  eventuali oneri
derivanti  dall'escussione  della  garanzia  concessa,  ai  sensi del
presente  comma  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma,
numero   2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni   con   imputazione  all'unita'  previsionale  di  base
[3.2.4.2]  garanzie  dello  Stato, iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 3);
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato d'emergenza in
ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009  ed  il conferimento dei poteri di Commissario delegato ai sensi
dell'art.  5,  comma  4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al capo
del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del   6   aprile  2009  e,  in  particolare,  l'allegata  «scheda  di
rilevamento  danno, pronto intervento e agibilita'» con la quale sono
stati  censiti  i  livelli  di danno provocati dal sisma agli edifici
privati;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754
del  7 aprile 2009, con la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che
il Commissario delegato nominato con il citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri del 6 aprile 2009 «individua con proprio
decreto  i  comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito
la  regione  Abruzzo  a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei
dati  risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento
della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito
un'intensita'   MCS  uguale  o  superiore  al  sesto  grado»  e,  con
successivi  decreti,  aggiorna  l'elenco dei comuni interessati sulla
base dell'ulteriore attivita' di rilevazione macrosismica in corso di
effettuazione e aggiornamento;
  Visto  il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009,
recante  l'individuazione,  ai  sensi  dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 7 aprile 2009, dei
comuni   danneggiati  dagli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
del  6  giugno  2009,  recante,  tra  l'altro, criteri e modalita' di
concessione  di  contributi,  anche  con  le modalita' del credito di
imposta,  e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la
riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale danneggiati;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782
del  17 giugno 2009, concernente ulteriori interventi urgenti diretti
a  fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo
il  giorno  6  aprile  2009,  e,  in  particolare, l'art. 11, recante
modificazioni   e   integrazioni  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784
del  17 giugno 2009, concernente ulteriori interventi urgenti diretti
a  fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo
il  giorno  6  aprile  2009,  e  in  particolare  l'art.  13, recante
modificazioni   e   integrazioni  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790
del  9  luglio  2009,  recante  criteri e modalita' di concessione di
contributi,  anche  con  le  modalita'  del  credito di imposta, e di
finanziamenti  agevolati,  garantiti  dallo Stato, per la riparazione
con   miglioramento   sismico   di   edifici   danneggiati,   per  la
ricostruzione  di  immobili  distrutti  e  per  l'acquisto  di  nuove
abitazioni   sostitutive   delle   abitazioni  principali  distrutte,
nonche',   all'art.   9,   recante  modificazioni  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009;
  Visto il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009,
recante  modifiche e integrazioni al decreto del Commissario delegato
n. 3 del 16 aprile 2009;
  Vista la convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31
luglio  2009  tra  la  Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai
sensi  dell'art.  3,  comma  6,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma
7,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790
del 9 luglio 2009;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
10  luglio  2009  recante, tra l'altro, le modalita' di fruizione del
credito  d'imposta  per  gli  interventi  di  riparazione dell'unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale  a  favore  delle
popolazioni  colpite  dal sisma del 6 aprile 2009, in caso di accesso
al  finanziamento  agevolato  ai  sensi dell'art. 3, commi da 5 ad 8,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6  giugno  2009,  come  modificata dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
3  agosto  2009,  recante, tra l'altro, le modalita' di fruizione del
credito  d'imposta  per  gli  interventi  di riparazione delle unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale distrutte o dichiarate
inagibili,  ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva
dell'abitazione  principale distrutta, a seguito degli eventi sismici
del  6  aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai
sensi dell'art. 3, commi da 5 ad 9, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009;
  Dovendosi  stabilire  i criteri e le modalita' di concessione della
garanzia  dello  Stato  di  cui  al  citato  art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge n. 39 del 2009, nonche' definire le caratteristiche dei
finanziamenti garantibili dallo Stato;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e
da  succursali  di  banche  estere  comunitarie  ed  extracomunitarie
operanti  in  Italia  e  autorizzate  all'esercizio dell'operativita'
bancaria,  che  abbiano  una  sede operativa nella regione Abruzzo, a
valere  sulla  provvista  acquisita  ai  sensi  dell'art. 5, comma 7,
lettera  a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni  e  dell'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009,  n.  39,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009,  n.  77,  finalizzati  alla  ricostruzione o riparazione, anche
mediante  miglioramento  sismico,  di  immobili adibiti ad abitazione
principale  distrutta,  dichiarata  inagibile  o  danneggiata, ovvero
all'acquisto   di   nuove   abitazioni   sostitutive  dell'abitazione
principale  distrutta  nei territori individuati ai sensi dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario
delegato  n.  3  del  16  aprile  2009  e  successive modificazioni e
integrazioni,  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  di cui
all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.
  2.  La  garanzia  dello  Stato  e' incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta.
  3.  La  garanzia  e'  concessa  alle  banche  di  cui al comma 1 su
finanziamenti  stipulati  in  conformita'  ai contratti tipo allegati
alla  convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3,
comma  7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3790  del  9  luglio  2009  e  resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento.
  4.  La  garanzia  di  cui  al  presente  decreto  assiste  tutti  i
finanziamenti  di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio
2013.
  5.  La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso di
inadempimento  nei  confronti  della  banca  e assicura l'adempimento
delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti,
stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza
n.  3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9
luglio  2009  di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti
commi,  le  cui  condizioni  finanziarie  devono  tener  conto  della
garanzia  dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma
3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
  6.  A  seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo
Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei confronti del
debitore.