Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze del 17
febbraio  2009,  n.  29,  sono  state, tra l'altro, ridefinite alcune
condizioni  al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari sono
tenuti a iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.
   In   base   alla   nuova   disciplina,   tra   i  soggetti  tenuti
all'iscrizione non figurano piu' le societa' per la cartolarizzazione
dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
   In  relazione a cio', con il presente provvedimento si dispone, in
via generale e con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale,   la   cancellazione   delle   predette  societa'  per  la
cartolarizzazione  dei  crediti  dall'elenco speciale di cui all'art.
107  TUB.  La  cancellazione e' disposta d'ufficio; pertanto, nessuna
domanda  dovra'  essere  a  tal  fine inoltrata dalle societa' per la
cartolarizzazione.  Le  stesse  societa' restano iscritte nell'elenco
generale di cui all'art. 106 dello stesso Testo unico.
   Conseguentemente,  cessano  di  avere  applicazione  nei confronti
delle societa' per la cartolarizzazione le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB, e in particolare:
    - la   circolare   n.   216   del  5  agosto  1996  e  successivi
aggiornamenti   («Istruzioni   di   vigilanza  per  gli  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale»);
    - le disposizioni relative alle societa' per la cartolarizzazione
contenute  nella  comunicazione  della  Banca d'Italia del 3 novembre
2003 (vedi nota 1) .
   Resta  fermo  che le societa' per la cartolarizzazione dei crediti
sono  tenute all'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica
(vedi nota 2)  e in Centrale dei rischi (vedi nota 3) , in attuazione
dell'art. 23, comma 6, del decreto ministeriale n. 29/2009
   (vedi  nota 4) . Con l'occasione, si fa presente che al momento le
comunicazioni    relative    all'anagrafe    delle    operazioni   di
cartolarizzazione  (vedi  nota 5) dovranno essere inviate a: Servizio
supervisione    sugli    intermediari    specializzati -    Divisione
intermediari ex art. 107 TUB.
   Si rammenta, infine, che:
    a) in virtu' dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art.
106  TUB  trova  applicazione  nei  confronti  delle  societa' per la
cartolarizzazione  dei  crediti  il  provvedimento del 14 maggio 2009
concernente:   le   modalita'   di   iscrizione  e  di  cancellazione
nell'elenco;  la  verifica  dei requisiti degli esponenti aziendali e
dei  partecipanti  al  capitale;  gli  obblighi di comunicazione alla
Banca d'Italia, ad eccezione dei moduli AR1 di cui all'art. 11, comma
1 del citato provvedimento (vedi nota 6) ;
    b)  per  effetto  delle  innovazioni  normative  intervenute,  le
societa'  per  la cartolarizzazione non saranno piu' tenute a inviare
alla  Banca  d'Italia il bilancio di esercizio, le informazioni sulle
operazioni  di  cartolarizzazione  (descrizione preliminare all'avvio
dell'operazione,  offering  circular,  investors'  report). Le stesse
societa'  dovranno,  invece, continuare a trasmettere le segnalazioni
relative all'archivio elettronico degli Organi sociali (Or.So.).

    Roma, 25 settembre 2009

                                               Il Governatore: Draghi



(1)  Pubblicata  nel  Bollettino  di Vigilanza n. 11 - novembre 2003,
pag. 11.
(2)  Cfr.  circolare  n.  217  «Manuale  per  la  compilazione  delle
segnalazioni  di  vigilanza  per gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco   speciale»,   Parte  seconda;  l'obbligo  decorre  dalle
segnalazioni riferite al 30 giugno 2009.
(3)  Cfr.  circolare  n. 139 «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli
intermediari   creditizi»;   l'obbligo   decorre  dalle  segnalazioni
riferite al 30 aprile 2009.
(4) Le segnalazioni devono essere inviate anche dalle societa' per la
cartolarizzazione dei crediti che avviano l'operativita' senza essere
iscritte  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del TUB. Fino
all'entrata  in  vigore  del  nuovo  regime  segnaletico  di  cui  al
Regolamento  UE  n.  24/2009  dovranno  essere  utilizzati  i  moduli
relativi  all'anagrafe  delle  operazioni di cartolarizzazione di cui
all'«Allegato A» della circolare n. 217, Parte seconda.
(5)  Cfr.  circolare  n.  217  «Manuale  per  la  compilazione  delle
segnalazioni  di  vigilanza  per gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale».
(6)   Le   societa'   per  la  cartolarizzazione,  in  quanto  tenute
transitoriamente  a  effettuare le segnalazioni di cui alla circolare
n. 217, sono esentate dal produrre le segnalazioni statistiche di cui
alla  circolare  n. 273  del  5  gennaio  2009  (richieste,  ai sensi
dell'art.   106,   comma   6  del  TUB,  agli  intermediari  iscritti
nell'elenco generale).