IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265 e successive
modificazioni;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del
servizio  sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia
di  funzioni  di  igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
  Visto   il   decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112  sul
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117;
  Visto  il  «Piano  nazionale  di  preparazione  e  risposta per una
pandemia influenzale»;
  Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale  A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma
morbosa  confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed
indiretta;
  Considerato  che  in  data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale
della  Sanita'  ha  classificato il livello di allerta pandemico alla
fase 6, livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi piani pandemici nazionali;
  Considerate  le  misure  previste  per  tale livello di allarme dal
«Piano   nazionale  di  preparazione  e  risposta  per  una  pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto  sui  sistemi  sanitari  e  garantire  la continuita' delle
attivita'   lavorative   e   scolastiche  anche  mediante  misure  di
profilassi vaccinale;
  Considerati   i   dati   scaturiti  dalla  sorveglianza  a  livello
internazionale  e  nazionale  sull'andamento delle infezioni da nuovo
virus  influenzale  A(H1N1),  che  indicano una maggiore frequenza di
forme  gravi  e  complicate  in  soggetti  con condizioni patologiche
preesistenti;
  Considerato  che  la  disponibilita'  di  vaccini  pandemici  sara'
soggetta  all'approvazione  della  Commissione  europea e, per quanto
riguarda  il nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
dei prossimi mesi;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione
dell'unita'  di  crisi  (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza  per  fronteggiare  i  pericoli derivanti dall'influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  21 maggio 2009 e 29 luglio 2009
relativa  a  «Misure  urgenti  in  materia  di  profilassi  e terapia
dell'influenza A(H1N1)»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare  al  rischio  della diffusione del virus
influenzale   A(H1N1),   che   prevede  la  progressiva  vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente»;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   11   settembre   2009  ed,  in
particolare, l'art. 7;
  Considerato  il  parere espresso il 15 settembre 2009 dal Consiglio
superiore  di  sanita'  e ampiamente riportato nell'ordinanza dell'11
settembre 2009;
  Vista  la circolare ministeriale del 14 ottobre 2009: «Influenza da
virus  AH1N1v. Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle
prestazioni indispensabili rilevanti ai fini della vaccinazione»;
  Considerata  la proposta operativa del coordinamento interregionale
della  prevenzione,  formulata  il  14 ottobre, nella quale, valutata
positivamente  la  possibilita'  di  iniziare  la vaccinazione con in
anticipo   sul   previsto,  si  ritiene  indispensabile  rivedere  le
modalita' organizzative, in modo da tenere conto della disponibilita'
frazionata  nel  tempo  del  vaccino,  peraltro  in fiale monouso, in
relazione ai soggetti da vaccinare;
  Visto   il  parere  favorevole  sulla  autorizzazione  dei  vaccini
pandemici  adottato  in  data  24  settembre  2009  dal  Comitato sui
prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMEA;
  Considerato che, a causa delle condizioni assolutamente eccezionali
in  cui  e' avvenuta e sta avvenendo la fornitura dei primi lotti del
vaccino   antinfluenzale   «Focetria»  della  Novartis  Vaccines  And
Diagnostic  S.r.l.,  non e' stato possibile assicurare la conformita'
delle  confezioni  del  medicinale  alle  disposizioni  previste  dal
decreto  del  Ministero  della  sanita',  2  agosto 2001 «Numerazione
progressiva  dei  bollini  apposti  sulle  confezioni  dei medicinali
erogabili dal servizio sanitario nazionale»;
  Ritenuto  necessario  dare atto di questa situazione eccezionale e,
al contempo, stabilire la data a partire dalla quale le confezioni di
«Focetria»  devono  ottemperare  integralmente  alle disposizioni del
citato decreto 2 agosto 2001;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno  chiarire  che,  nel  periodo  di
produzione di confezioni non conformi alle disposizioni del decreto 2
agosto 2001, la societa' Novartis Vaccines And Diagnostic S.r.l. deve
comunque   assolvere   agli  adempimenti  previsti  dal  decreto  del
Ministero  della salute 15 luglio 2004 «Istituzione, presso l'Agenzia
italiana  del  farmaco,  di  una  banca  dati  centrale finalizzata a
monitorare  le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del sistema
distributivo»,  fatta  eccezione  per  la  comunicazione  relativa ai
bollini andati distrutti in fase di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni  del  Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario  di  Stato  prof.  Ferruccio  Fazio»,  nominato  vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

                               Ordina:



                               Art. 1.

  1.  La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) e'
offerta,  in  prosecuzione  della campagna vaccinale, contestualmente
alla vaccinazione del personale sanitario e socio sanitario, a:
   a) le donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza;
   b)  le persone di eta' compresa tra 6 mesi e 17 anni con patologie
di  cui  al  comma  2  dell'art.  1 dell'ordinanza 11 settembre 2009,
nonche' i bambini tra 6 e 24 mesi nati pretermine;
   c) gli adulti di eta' inferiore ai 65 anni con patologie di cui al
comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009.
  2. Per i soggetti ai punti a) e b) andranno riservate le confezioni
monodosi.
  3.  Successivamente,  la  vaccinazione sara' offerta alle categorie
elencate  nell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, come
modificato dalla circolare ministeriale del 14 ottobre 2009.