IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento n.  396/2005  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi regolamenti collegati di
cui in  particolare  il  regolamento  della  Commissione  europea  n.
149/2008 del 29  gennaio  2008,  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la domanda dell'11 maggio 2006 presentata dall'impresa  Bayer
CropScience Srl, con sede legale in Milano,  viale  Certosa  n.  130,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato  SKY  contenente   le   sostanze   attive   flufenacet   e
isoxaflutole; 
  Visto il decreto del  26  novembre  2003,  relativo  all'inclusione
della  sostanza  attiva  isoxaflutole  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  in  attuazione  della  direttiva
2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; 
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione  della
sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, in attuazione della  direttiva  2003/84/CE  della
Commissione del 25 settembre 2003; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 20  luglio  2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto  di  cui
trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza  dell'iscrizione
in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 15 settembre 2009 con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2009 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler  variare  la  denominazione  del  prodotto  in
MERLIN GOLD; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2013, l'impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato MERLIN GOLD con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 15, 20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese Torre Srl in Montalcino - Torrenieri (Siena) e Sipcam Spa  in
Salerano sul Lambro (Lodi). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere  Bayer  CropScience
France  in  Villefranche  (Francia)  e  Bayer   CropScience   AG   in
Francoforte sul Meno (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13316. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Borrello