IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  14  marzo  2006,
n.189, relativo al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la domanda presentata in data  11  giugno  2009  dall'impresa
«Agriphar S.A.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cip», contenente  la
sostanza attiva  cipermetrina,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato «Ciperbloc» registrato con decreto al n.11744 in  data  31
luglio 2003 dell'impresa «Cifo S.p.a.», con sede legale in S. Giorgio
di Piano (Bologna), via Oradour  n. 6/8,  successivamente  modificato
con decreto di cui l'ultimo 22 marzo 2007; 
  Visti gli atti da cui  risulta  che  l'impresa.  «Cifo  S.p.a.»  ha
ceduto la proprieta' del  prodotto  «Ciperbloc»  all'impresa  «Chimac
Agriphar S.A.» e che quest'ultima ha successivamente ceduto il citato
prodotto all'impresa «Agriphar  S.A.»,  con  sede  legale  in  Ougree
(Belgio), Rue de Renory 26/1; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Ciperbloc» dell'impresa medesima; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data  di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato,  fatti  salvi  gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso  per  il
prodotto  fitosanitario  di  riferimento  ai  sensi  della  direttiva
2006/39/CE; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2013 l'impresa «Agriphar S.A.», con sede in Ougree (Belgio),  Rue  de
Renory, 26/1, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato CIP con la composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso  per  il
prodotto  fitosanitario  di  riferimento  ai  sensi  della  direttiva
2006/39/CE. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500-750
e l 1. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego presso  lo  stabilimento  dell'impresa  «Chimac  S.A.»,  in
Ougree (Belgio), prodotto  presso  gli  stabilimenti  delle  imprese:
«Terranalisi S.r.l.»,  in  Cento  (Ferrara),  «L.I.F.A.  S.r.l.»,  in
Vigonovo (Venezia), «VE.BI istituto biochimico S.r.l.», in Borgoricco
(Padova), «ZAPI industrie chimiche S.p.a.», in Conselve (Padova). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14724. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Borrello