IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn.  222  e
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale  23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004 nel quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 14 maggio 2009, prot. DAG 25/06/2009.0086158.E,
con  la  quale  la  dott.ssa  Luciano  Mariarosaria  nata  a  Montoro
Superiore (Avellino)  il  5  novembre  1969  in  qualita'  di  legale
rappresentante   dell'associazione   «Istituto   superiore   per   la
conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda
(Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale  n. 92071810649,
ha attestato il possesso  dei  requisiti  per  ottenere  l'iscrizione
della   predetta   societa'   nel   registro   degli   organismi   di
conciliazione; 
  Atteso  che  i  requisiti  posseduti  dell'associazione   «Istituto
superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO  ADR»,  risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'associazione  «Istituto
superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO  ADR»,  con  sede
legale in Atripalda (Avellino),  via  Vincenzo  Belli  n.  47, codice
fiscale  n. 92071810649,  ed  approva  la  tabella  delle  indennita'
allegata alla domanda. 
  L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento
al n. 52  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 21 luglio 2009 
 
                                       Il direttore generale: Frunzio