In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  33  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive  modificazioni,  si
rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco  allegato
al presente  comunicato,  sono  state  completate  le  operazioni  di
aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni
di  coltura  derivanti  dalle  dichiarazioni   presentate   ai   fini
dell'erogazione dei contributi agricoli. 
    Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in  ordine
alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza. 
    Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti  la  coltura,
la classe, la superficie e  i  redditi  dominicale  e  agrario,  sono
consultabili presso ciascun comune interessato, presso  i  competenti
uffici del  catasto e sul sito internet della Provincia  autonoma  di
Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n.  546  e  successive  modificazioni  puo'  essere
presentata: 
      all'ufficio  del  catasto  competente,  una   segnalazione   di
incoerenza dei dati riguardanti la  qualita'  di  colturale  iscritta
negli atti del Catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni  rese
ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli; 
      ricorso,  avverso  la  variazione  dei  redditi,  innanzi  alla
Commissione tributaria di I° grado di Trento. L'eventuale  ricorso  i
carta  legale,  deve  essere  notificato  all'ufficio   del   catasto
competente entro il termine di  centoventi giorni,  decorrenti  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  comunicato   nella   Gazzetta
Ufficiale, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario
o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con  spedizione
in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.  Entro
trenta giorni successivi alla data di  presentazione,  il  ricorrente
deve depositare presso la Commissione tributaria il  ricorso  secondo
le  modalita'  previste  dall'art.  22  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546.