Premessa. 
  Alla luce del complesso quadro legislativo delineatosi nel  settore
alimentare, si ritiene  opportuno  fornire  indicazioni  ed  elementi
utili  agli  operatori  del  settore  alimentare  e  agli  organi  di
controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche su: 
    1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare; 
    2) alimenti addizionati di vitamine e minerali; 
    3) integratori alimentari, 
ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti. 
  Va premesso che a  livello  nazionale  il  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE recante
la disciplina  dei  soli  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare, quali gli alimenti per la prima infanzia  e  i  prodotti
dietetici, ha compreso inizialmente nel  suo  campo  di  applicazione
anche gli  integratori  alimentari  e  gli  alimenti  addizionali  di
vitamine e minerali. Con l'adozione di detta direttiva,  infatti,  fu
rinviata ad una fase successiva l'armonizzazione di queste ultime due
categorie di prodotti, che invece,  secondo  i  criteri  della  legge
nazionale  previgente,  erano  considerati  a  loro  volta   prodotti
dietetici. 
  La direttiva 89/398/CEE, risalente  ad  oltre  venti  anni  fa,  ha
subito nel tempo  varie  modifiche  e  risulta  oggi  abrogata  dalla
direttiva 2009/39/CE, che ne rappresenta la versione codificata. 
  A dieci anni dall'emanazione del decreto legislativo 111/92 e'  poi
intervenuta la disciplina specifica sugli integratori alimentari  con
la direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 169/2004,
e dopo altri  quattro  anni  quella  sugli  alimenti  addizionati  di
vitamine e minerali con il regolamento (CE) 1925/2006. 
  Con  quest'ultimo  regolamento  e'  intervenuto  in  pari  data  il
regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni  nutrizionali  e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari,  i  cosiddetti  claims,
che si applica a tutti gli alimenti, compresi quelli rientranti nelle
categorie specifiche in questione. 
  Nonostante  l'articolazione  normativa  cui  si  e'  pervenuti,  si
continua  a  registrare  una  presentazione  impropria  di   prodotti
notificati  in  relazione   allo   specifico   campo   normativo   di
appartenenza. 
Criteri di demarcazione. 
  In linea generale,  per  poter  essere  considerato  dietetico,  un
prodotto  deve  presentare  sul  piano  nutritivo  una   composizione
appositamente ideata per far fronte alle specifiche esigenze  di  una
fascia particolare di consumatori, quando  solo  questa  puo'  trarre
«benefici» dal suo consumo e non l'intera popolazione, che al  limite
potrebbe arrivare ad averne anche degli svantaggi. 
  A tal fine la sua composizione deve essere nettamente  distinta  da
quella di prodotti analoghi  di  uso  corrente,  ove  esistenti,  per
effetto di un adattamento nutrizionale  significativo  alle  esigenze
nutrizionali particolari. In alcuni casi un prodotto  dietetico  puo'
rappresentare l'intera razione alimentare. 
  Sui criteri per la  destinazione  selettiva  di  un  prodotto  come
dietetico si considerino i seguenti esempi: una pasta  senza  glutine
non apporterebbe alcun «beneficio» ad un consumatore non intollerante
a tale sostanza, mentre un prodotto con una componente in  aminoacidi
priva di  fenilalanina,  per  un  consumatore  non  fenilchetonurico,
sarebbe nutrizionalmente svantaggioso. 
  Alla   luce    dell'evoluzione    normativa    che    ha    portato
all'inquadramento autonomo  degli  integratori  alimentari,  prodotti
presentati in capsule, pastiglie, compresse,  pillole  e  simili  non
risultano inquadrabili tra i dietetici in  quanto  non  rappresentano
dei succedanei di alimenti di uso corrente specificamente adattati ad
esigenze nutrizionali particolari. 
  Solo in casi eccezionali,  quando  la  composizione  mirata  di  un
prodotto ne impone un uso selettivo (valga lo  stesso  esempio  della
miscela  di  aminoacidi  priva  di  fenilalanina),  la   destinazione
particolare prevale  sulla  forma  di  presentazione  e  il  prodotto
stesso, pur se in capsule, si colloca tra i dietetici. 
  In definitiva, un prodotto in possesso di un  profilo  nutrizionale
di alta qualita',  capace  di  facilitare  la  realizzazione  di  una
corretta razione alimentare per il consumatore medio, non puo' essere
escluso dal consumo generale e proposto come dietetico quando non  vi
sono ragioni fondate per prevederne una destinazione particolare. 
  Gli alimenti «senza zuccheri aggiunti»,  ad  esempio,  ancor  prima
della disciplina specifica sui claims  nutrizionali  e  sulla  salute
introdotta dal regolamento (CE) 1924/2006, sono stati inquadrati come
alimenti di consumo corrente (classificando gli edulcoranti  tra  gli
additivi)  per  l'esigenza  comune  della  popolazione  di  contenere
l'apporto alimentare di calorie e di zuccheri. 
  Gli altri claims nutrizionali  previsti  dallo  stesso  regolamento
(CE) 1924/2006 rappresentano a loro volta un fattore  limitativo  per
poter presentare  come  dietetici  prodotti,  ad  esempio,  «a  basso
contenuto  calorico»,  «ricco  in  fibra»,  «a  basso  contenuto   di
sodio/sale» o «a bassissimo contenuto di sodio/sale». 
  In  linea  generale,  pare  opportuno  evidenziare  che  i   claims
nutrizionali rappresentano attualmente un sistema informativo utile a
favorire corrette scelte alimentari anche da parte dei diabetici, per
cui  prodotti  destinati  a  tali  soggetti  come  dietetici   devono
necessariamente presentare altri adattamenti compositivi. 
  Resta fermo che i succedanei  ipo-asodici  del  sale  mantengono  i
requisiti richiesti per  una  destinazione  particolare.  Se  infatti
l'esigenza comune di  contenere  l'apporto  alimentare  di  sale  non
giustifica una destinazione particolare di  alimenti  con  un  tenore
basso o bassissimo di sodio, l'impiego anche di detti succedanei  per
uso domestico continua ad apparire  proporzionato,  in  funzione  del
possibile beneficio, solo per fasce particolari della popolazione (ad
esempio gli ipertesi). 
  Anche i succedanei dei preparati per brodo, o  preparati  analoghi,
specificamente formulati per limitare l'apporto alimentare di  sodio,
analogamente  ai  succedanei  del  sale  ricadono  tra   i   prodotti
dietetici. 
  Altre tipologie di prodotti attualmente ricadenti tra i  dietetici,
che si riportano a titolo esemplificativo, sono le seguenti: 
    prodotti  a  base  di   carboidrati   ed   elettroliti   per   la
reidratazione orale in caso di diarrea; 
    latte e derivati delattosati; 
    paste iperproteiche; 
    prodotti tipo spuntini o componenti  parziali  di  un  pasto  per
diete ipocaloriche. 
  Come esempio di prodotti destinati ad una alimentazione particolare
nell'ambito degli alimenti per la prima infanzia, poi, si riportano i
cosiddetti latti di crescita, destinati a bambini da uno a tre anni. 
  Fatta salva la dichiarazione della specifica destinazione, i claims
sulla  salute  per  i  prodotti  destinati   ad   una   alimentazione
particolare sono subordinati al  regolamento  (CE)  1924/2006.  Fanno
eccezione le formule per lattanti, i cui claims nutrizionali e  sulla
salute sono disciplinati in un apposito allegato, il IV, del  decreto
ministeriale 9 aprile 2009,  n.  82,  che  ha  dato  attuazione  alla
direttiva 2006/141/CE. 
  Pertanto la conformita' di un alimento alle condizioni previste per
un claim sulla salute non e' il requisito per  inquadrare  lo  stesso
come dietetico, senza un adattamento nutrizionale della  composizione
in funzione di una destinazione particolare. 
  Altro punto da evidenziare e' che un prodotto non puo' ricadere tra
i dietetici per la sola aggiunta di vitamine e minerali, senza  altri
adattamenti della composizione. 
  Ad esempio, una barretta addizionata di vitamine e minerali con una
composizione nutrizionale complessivamente adattata come sostituto di
un pasto ricade tra i prodotti dietetici, mentre una barretta che sia
solo  addizionata  di  vitamine  e  minerali  ricade  nel  campo   di
applicazione del regolamento (CE) 1925/2006. 
  Per quanto concerne  gli  integratori  alimentari,  la  definizione
normativa che ne viene data e' gia' chiaramente indicativa. 
  La direttiva 2002/46/CE li definisce come  «i  prodotti  alimentari
destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una  fonte
concentrata di sostanze nutritive  o  di  altre  sostanze  aventi  un
effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che  pluricomposti,
in forme di dosaggio, vale a dire  in  forme  di  commercializzazione
quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili  ...  destinati
ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari». 
  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  esplicitando
ulteriormente quanto comunque si evince dalla  direttiva  2002/46/CE,
fornisce  una  descrizione  ancora  piu'  esaustiva   dei   possibili
costituenti degli integratori, individuando tra questi «le vitamine e
i  minerali»  o  «altre  sostanze  aventi  un  effetto  nutritivo   o
fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi
grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale». 
  In  definitiva  vanno   considerati   integratori   quei   prodotti
concentrati  in  sostanze  nutritive  e  fisiologiche  che,   essendo
presentati in «capsule, pastiglie, compresse, pillole  e  simili  ...
destinati ad essere assunti in  piccoli  quantitativi  unitari»,  non
hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di
energia, cioe' di apporto calorico. 
  Peraltro,  la  marginalita'  di  detto  impatto  consente  di   non
assoggettare gli integratori al criterio dei profili nutrizionali del
regolamento (CE) 1924/2006 quale garanzia della qualita' nutrizionale
complessiva dei prodotti oggetto di claims. 
  I criteri sopra  indicati  sono  stati  considerati  nella  recente
revisione  delle   linee   guida   ministeriali   sugli   integratori
alimentari,     pubblicate     sul     portale     del      Ministero
(www.ministerosalute.it   -    tema:    «alimenti    particolari    e
integratori»). 
  Di   conseguenza,   prodotti   considerati   precedentemente   come
«integratori  energetici»  e  «integratori  proteici»,   ad   impatto
calorico significativo, vanno esclusi dal campo di applicazione della
norma sugli integratori alimentari. 
  Si fa riferimento  in  particolare  a  barrette  o  a  prodotti  in
polvere, contenenti anche vitamine e minerali, che con  le  quantita'
di  assunzione  consigliate  apportano  quantita'  significative   di
energia da proteine, carboidrati e grassi. 
  In linea orientativa, tali  prodotti  possono  essere  classificati
come dietetici ove in possesso di una composizione distinta da quella
degli alimenti di uso corrente e idonea  a  far  fronte  ad  esigenze
nutrizionali particolari (come ad esempio quelle degli sportivi). 
  In mancanza di tale requisito, la collocazione ricadrebbe  tra  gli
alimenti addizionati di vitamine e minerali nel campo di applicazione
del regolamento (CE) 1925/2006. 
  Per i  prodotti  notificati  e  presentati  come  integratori,  che
richiedono un riposizionamento normativo nel senso sopra indicato, si
invitano le imprese interessate ad  una  loro  rivalutazione  e  alla
trasmissione di un modello di etichetta  conforme  alle  disposizioni
del nuovo campo normativo. 
  Si richiama infine l'art.  10,  comma  2,  lettera  a)  del  citato
regolamento (CE) 1924/2006 per evidenziare che nell'etichettatura  di
tutti i prodotti in oggetto, in presenza di claims sulla  salute,  va
riportata una dizione del tipo seguente: 
  «Il prodotto va utilizzato nell'ambito  di  una  dieta  variata  ed
equilibrata ed uno stile di vita sano». 
  Nel  caso  degli   integratori,   dove   e'   gia'   prevista   per
l'etichettatura l'indicazione che il  prodotto  non  sostituisce  una
dieta variata, va aggiunta  la  seconda  parte  della  frase  con  il
riferimento allo stile di vita sano. 
  Inoltre, anche  per  i  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare, l'etichettatura  nutrizionale,  in  presenza  di  claims
sulla salute, deve comprendere il tenore di saturi,  zuccheri,  fibra
alimentare  e  sodio  ai  sensi  dell'art.  7  del  regolamento  (CE)
1924/2006, mentre cio' e' previsto in  ogni  caso  per  gli  alimenti
addizionati  di  vitamine  e  minerali  dall'art.  7,  comma  3   del
regolamento (CE) 1925/2006. 
Allegati. 
  Per evitare sovrapposizioni tra integratori  e  prodotti  dietetici
sono state parallelamente revisionate e semplificate,  in  attesa  di
sviluppi  normativi  comunitari,  anche   le   «Linee   guida   sulla
composizione, etichettatura e pubblicita' dei prodotti dietetici  per
sportivi», di cui alla circolare 30  novembre  2005,  n.  3,  che  si
riportano nella nuova versione in allegato 1. 
  Viene pertanto abrogata la circolare 30 novembre 2005, n. 3. 
  Inoltre: 
    in allegato 2 si riportano le linee  guida  sui  sali  dietetici,
aggiornate a loro volta; 
    in allegato 3 vengono fornite specifiche indicazioni sui prodotti
senza glutine alla luce del regolamento (CE) 41/2009; 
    in allegato 4 vengono  stabiliti  i  criteri  cui  devono  essere
conformi i prodotti dietetici a/ipoproteici per diete ipoproteiche. 
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 novembre 2009 
 
    p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                              Martini