IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
    Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati»; 
    Visti in particolare l'art. 10, comma 3, della suddetta legge che
prevede  che  il  Ministro  della  salute,   con   proprio   decreto,
predisponga un progetto per la istituzione di una rete  nazionale  di
banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale a fini di
trapianto e l'art. 12, comma 4, che prevede che il  Centro  nazionale
sangue svolga  funzioni  di  coordinamento  e  di  controllo  tecnico
scientifico nelle materie disciplinate dalla legge n.  219  medesima,
d'intesa  con  la  Consulta  tecnica  permanente   per   il   sistema
trasfusionale; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, a titolo «Riconoscimento  del
registro italiano dei  donatori  di  midollo  osseo»  che  regola  la
ricerca del donatore compatibile e la donazione del midollo  osseo  e
istituisce il registro italiano dei donatori di midollo osseo  presso
l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001  recante  «Definizione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'accordo tra il Ministro della salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee
guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico  delle
cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito in sede di  Conferenza
Stato regioni il 10 luglio 2003; 
    Visto l'accordo tra il Ministro della salute,  le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante
«Aggiornamento del prezzo unitario di cessione  del  sangue  e  degli
emocomponenti tra servizi sanitari pubblici», sancito  il  24  luglio
2003; 
  Visto l'accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee
guida sulle modalita' di disciplina delle attivita'  di  reperimento,
trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani
a scopo di trapianto», in attuazione dell'art.  15,  comma  1,  della
legge 1° aprile 1999, n. 91, sancito il 23 settembre 2004; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per
l'accertamento  della   idoneita'   del   donatore   di   sangue   ed
emocomponenti» e sue successive modificazioni; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   3   marzo    2005,    recante
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano  in  materia  di  «Ricerca  e  reperimento  di
cellule staminali emopoietiche presso registri e banche  italiane  ed
estere», sancito il 5 ottobre 2006; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme  di
qualita' e di sicurezza per la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani»; 
  Vista la direttiva  della  Commissione  europea  2006/17/CE  dell'8
febbraio 2006, «che attua  la  direttiva  2004/23/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate  prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento  e  il  controllo  di
tessuti e cellule umani», in corso di recepimento; 
  Vista la direttiva della  Commissione  europea  2006/86/CE  del  24
ottobre 2006, «che  attua  la  direttiva  2004/23/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi
e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la  lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio  e  la  distribuzione  di  tessuti  e
cellule umani», in corso di recepimento; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35, comma 14,  della  suddetta  legge
che prevede che «il termine di cui all'art. 10, comma 3, della  legge
21 ottobre 2005, n. 219, per  la  predisposizione,  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  di  una  rete
nazionale di banche per la conservazione di  cordoni  ombelicali,  e'
differito al 31  dicembre  2009.  A  tal  fine  sono  autorizzati  la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale  da
parte di  strutture  pubbliche  e  di  quelle  individuate  ai  sensi
dell'art. 23  della  predetta  legge  n.  219  del  2005  e  in  base
all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 227 del 30 settembre  2003,  autorizzate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 26  febbraio  2009,  recante  «Disposizioni  in
materia di conservazione di cellule staminali da sangue  del  cordone
ombelicale»; 
  Visto l'accordo tra Governo e regioni e province autonome,  sancito
il 25 marzo 2009, inerente a «Linee guida  per  l'utilizzo  da  parte
delle regioni e province autonome delle risorse vincolate,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per la realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario  e  di
rilievo nazionale per l'anno  2009»,  in  particolare  l'allegato  A,
punto 5.1 «Biobanche di sangue cordonale»; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province  autonome  in  sede  di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, nella seduta del 29 ottobre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione della rete italiana di banche per  la  conservazione  del
                    sangue da cordone ombelicale 
 
  1. La rete nazionale di banche per la conservazione del  sangue  da
cordone ombelicale e' costituita dalle banche di  sangue  da  cordone
ombelicale gia' riconosciute idonee dalle regioni di appartenenza  in
base alle disposizioni vigenti in materia trasfusionale e all'accordo
Stato-regioni del 10 luglio 2003, fatto salvo il regime autorizzativo
e di accreditamento introdotto dal  decreto  legislativo  6  novembre
2007, n. 191. 
  2. Le banche di sangue da cordone ombelicale di  nuova  istituzione
sono autorizzate e accreditate dalle regioni di appartenenza, tenendo
conto dei requisiti minimi e delle linee guida di cui all'art. 6  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Le autorizzazioni e  gli
accreditamenti sono comunicati  al  Centro  nazionale  sangue  ed  al
Centro nazionale trapianti, per le rispettive competenze. 
  3. Il Centro nazionale sangue esercita le funzioni di coordinamento
e controllo tecnico-scientifico della Rete, di intesa con la consulta
tecnica permanente per il sistema trasfusionale, stabilendo  inoltre,
per gli  aspetti  di  carattere  clinico-assistenziale  correlati  al
trapianto  ematopoietico,  e  per  gli  adempimenti  previsti   dagli
articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191,  le  necessarie  sinergie  e  raccordi  con  il  Centro
nazionale trapianti. 
  4. La rete nazionale delle banche di sangue da  cordone  ombelicale
e' denominata, per le finalita' di relazione internazionale, «Italian
Cord Blood Network (ITCBN)».