IL DIRETTORE GENERALE 
                   della sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visti i  regolamenti  (CE)  della  commissione  n.  451/2002  e  n.
1490/2004 che stabiliscono le modalita' dettagliate per la terza fase
del programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2  della
direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze  attive,  tra
cui il metam, da valutare ai fini  della  loro  eventuale  iscrizione
nell'allegato I di detta direttiva; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005  per  la
sostanza attiva metam e' variata l'espressione del Limite massimo  di
residuo (LMR); 
  Visti i decreti dirigenziali con i quali  i  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  metam  sono  stati  adeguati   alle
condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 396/2005 del  Parlamento
europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la decisione del  consiglio  2009/562/CE  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metam  nell'allegato   I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che  nel  rispetto  di  condizioni  rigorose  intese  a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali  e  della
tutela dell'ambiente, e' stato pertanto concessa la possibilita' agli
Stati richiedenti, di continuare ad  utilizzare  la  sostanza  attiva
metam, per un periodo piu' lungo  rispetto  a  quello  fissato  dalla
decisione; 
  Visto l'allegato della  suddetta  decisione  che  riporta  l'elenco
degli Stati  membri  che  possono  mantenere  le  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati  per
ogni singolo Stato  membro,  ora  ritenuti  essenziali,  fino  al  31
dicembre 2014; 
  Considerato che pertanto  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza attiva metam rimangono in commercio fino al 31 dicembre 2014
per i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali in  base  a
quanto riportato nell'allegato alla decisione Decisione del consiglio
2009/562/CE; 
  Visto l'art. 23 del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi pone in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La sostanza attiva metam, non e' iscritta  nell'allegato  I  del
decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  che  ha  recepito  la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.