IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
i Ministri  dell'interno,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
  forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle  politiche
  sociali, della salute, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
  ricerca edella difesa 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto  il  considerando  n.  15  del  citato  regolamento  (CE)  n.
765/2008; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto l'art. 4 della citata legge n. 99 del 2009, ed in particolare
il comma 1, secondo cui al fine di assicurare la pronta  applicazione
del capo II del citato regolamento  (CE)  n.  765/2008,  il  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  interessati,
provvede, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare,
alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione  ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento  in  conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento  comunitario,  alla  definizione  dei  criteri   per   la
fissazione di tariffe di accreditamento,  anche  tenuto  conto  degli
analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli  altri  Paesi
dell'Unione europea,  nonche'  alla  disciplina  delle  modalita'  di
controllo dell'organismo da parte dei  Ministeri  concertanti,  anche
mediante la previsione della partecipazione di  rappresentanti  degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 4 della legge n.  99  del  2009,
secondo cui per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi
settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello
sviluppo  economico  e  i  Ministeri  interessati   disciplinano   le
modalita' di partecipazione all'organismo di cui  al  comma  1  degli
organismi  di  accreditamento,  gia'  designati  per  i  settori   di
competenza dei rispettivi Ministeri, e tenuto  conto  altresi'  delle
specifiche competenza attribuite in materia anche  ad  enti  pubblici
compresi  l'Istituto  superiore  di  sanita'  per  la  sicurezza  dei
prodotti alimentari e l'Istituto  nazionale  di  ricerca  metrologica
(INRIM) per la taratura; 
  Visti i commi 2 e 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009,
che  dispongono,  fra  l'altro,  che  il  Ministero  dello   sviluppo
economico,  per  il  tramite  del  competente  ufficio, e'  autorita'
nazionale  referente  per  le  attivita'  di  accreditamento,   punto
nazionale di  contatto  con  la  Commissione  europea  ed  assume  le
funzioni previste dal capo II del citato  regolamento  non  assegnate
all'organismo  nazionale   di   accreditamento,   e   che,   inoltre,
dall'attuazione delle disposizioni del medesimo  art.  4  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori  entrate  a  carico  della
finanza  pubblica  e  i  Ministeri  interessati  provvedono  a   tale
attuazione  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 4, della legge  n.
99 del 2009, salvi gli  ulteriori  provvedimenti  nell'esercizio  del
potere conferito dalla medesima legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonche' la  definizione
dei criteri per la fissazione di  tariffe  di  accreditamento,  e  le
modalita'  di  controllo  dell'organismo  da  parte   dei   Ministeri
interessati.