IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca edella difesa Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il considerando n. 15 del citato regolamento (CE) n. 765/2008; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto l'art. 4 della citata legge n. 99 del 2009, ed in particolare il comma 1, secondo cui al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari; Visto il comma 3 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri, e tenuto conto altresi' delle specifiche competenza attribuite in materia anche ad enti pubblici compresi l'Istituto superiore di sanita' per la sicurezza dei prodotti alimentari e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) per la taratura; Visti i commi 2 e 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, che dispongono, fra l'altro, che il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento, e che, inoltre, dall'attuazione delle disposizioni del medesimo art. 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e i Ministeri interessati provvedono a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 4, della legge n. 99 del 2009, salvi gli ulteriori provvedimenti nell'esercizio del potere conferito dalla medesima legge; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonche' la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, e le modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri interessati.