IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), della citata legge n. 152/2001, il quale ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l' individuazione dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, per lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attivita' di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica; Visto, inoltre, l'art. 10, comma 3, della legge n. 152/2001, il quale ha, altresi', demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la fissazione di modalita' e criteri per la stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati, per lo svolgimento di attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della legge 3 agosto 2007, n. 123; Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 febbraio 2000, n. 42; Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; Sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale; Decreta: Art. 1 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare convenzioni per svolgere attivita' di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti delle pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni e con gli organismi comunitari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152. Le predette convenzioni devono essere svolte senza scopo di lucro con rimborso delle spese effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge n. 152/2001. 2. Le attivita' di cui al precedente comma, prestate ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 152/2001, sono svolte a titolo gratuito.