IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente «Nuova disciplina
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Visto l'art. 10,  comma  1,  lettera  b),  della  citata  legge  n.
152/2001, il  quale  ha  previsto  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l' individuazione
dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra  gli
istituti  di  patronato  e  di   assistenza   sociale   e   pubbliche
amministrazioni ed organismi comunitari, per  lo  svolgimento,  senza
scopo di lucro, di attivita' di sostegno, informative, di servizio  e
di assistenza tecnica; 
  Visto, inoltre, l'art. 10, comma 3, della  legge  n.  152/2001,  il
quale ha, altresi', demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale la fissazione di modalita' e criteri per  la
stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di  patronato  e  di
assistenza sociale e pubbliche amministrazioni  e  datori  di  lavoro
privati, per lo svolgimento di attivita' di informazione,  consulenza
e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro,
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626, cosi' come modificato dall'art. 10  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, attuativo della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 3  febbraio  2000,  n.
42; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; 
  Sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono
stipulare   convenzioni   per   svolgere   attivita'   di   sostegno,
informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti  delle
pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni  e  con  gli
organismi comunitari ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  lettera  b),
della legge 30 marzo 2001, n. 152.  Le  predette  convenzioni  devono
essere  svolte  senza  scopo  di  lucro  con  rimborso  delle   spese
effettuate ai sensi dell'art. 10, comma  4,  della  citata  legge  n.
152/2001. 
  2. Le attivita' di cui al precedente comma, prestate ai soggetti di
cui all'art. 7, comma 1, della  legge  n.  152/2001,  sono  svolte  a
titolo gratuito.