Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato 
          generale 
          Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
            autonomo 
          Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale 
          Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale 
          All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del 
            segretario generale 
          A tutte le Agenzie 
          Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri 
            vigilanti) 
          Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) 
          e, per conoscenza: 
          Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
            ragioneria generale dello Stato - IGOP 
          Ai Ministeri vigilanti 
 
1. Premessa. 
  Il  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti
volte a favorire la stabilita' dei conti pubblici ed a realizzare gli
obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione
in materia di finanza pubblica. 
  Un importante intervento e' contenuto nell'art. 17,  comma,  3  del
decreto-legge 78/2009 ed e' volto a conseguire, a decorrere dall'anno
2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall'art. 1, comma
483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro. 
  Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in  applicazione
della disciplina contenuta nell'art. 2, comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, rivolta a enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' a strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
anche in forma  associativa  ed  avente  l'obiettivo  di  riordinare,
trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i  suddetti  enti,
entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2  del
citato art. 17. 
  L'obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che  gli
enti sopra richiamati, anche i  corrispondenti  Ministeri  vigilanti,
tenuto conto  dei  rispettivi  settori  ed  aree  di  intervento.  La
procedura prevista per  dare  applicazione  alla  noma  di  legge  e'
complessa  ed  articolata.  E'  stata  gia'  avviata  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con  nota  del  20  luglio  scorso,  n.
79824. 
  Nelle more di definizione dell'intera procedura,  che  si  conclude
con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti,  l'art.
17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 pone alle amministrazioni e
agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato art. 17,
il divieto di procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a  tempo
determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'  autorizzate  e
quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi di un
divieto volto a rafforzare  la  norma  che  fissa  gli  obiettivi  di
risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate  a  realizzarli
celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva. 
  Il divieto vale tanto per  le  assunzioni  ancora  da  autorizzare,
quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento  secondo  la
normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale.
Ne  deriva  che  le  amministrazioni  destinatarie  non  possono,   a
decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun  tipo  di  assunzione,
fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare. 
  Si aggiunge, altresi',  che  il  divieto  di  assunzione,  previsto
dall'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009, comprende  nella
limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a
tempo determinato. 
2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe. 
  Come si evince  dal  dettato  normativo  (art.  17,  comma  7,  del
decreto-legge n. 78/2009) sono  destinatari  del  blocco  i  seguenti
soggetti: 
  Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  enti ed organismi pubblici statali; 
  strutture pubbliche statali. 
  Nell'ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi
indicate  dalla  legge  alcune  deroghe  specifiche   che   a   volte
interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre  volte
categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni
cui appartengono. 
  Cio' premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica  alle
assunzione che interessano: 
  il personale diplomatico; 
  i corpi di polizia; 
  le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere; 
  le forze armate; 
  il corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  le universita'; 
  gli enti di ricerca; 
  il personale di magistratura; 
  il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente; 
  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente, per le finalita'  di  cui  al  comma  4  dell'art.
34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  Rimane, comunque, ferma, per i  settori  esclusi  dal  divieto,  la
disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla  normativa
vigente. 
3. Durata del blocco. 
  Il  blocco  decorre  dalla  data   di   entrata   in   vigore   del
decreto-legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con  il  concreto
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all'art. 17,  comma
3, del decreto-legge n. 78/2009. Il termine finale  di  detto  blocco
potrebbe essere  diverso  per  le  amministrazioni  destinatarie,  in
quanto  si  definisce  per  ciascuna  con  il  corretto   adempimento
prescritto dalla normativa. In ogni caso  il  comma  8  dell'art.  17
prevede  che  le  comunicazioni  sulle  economie  conseguite  debbano
avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del  blocco  sara'
sancita per ciascuna  amministrazione  solo  dopo  che  il  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   d'intesa   con   lo   scrivente
Dipartimento,  avranno  verificato  il  reale   conseguimento   degli
obiettivi  di  risparmio  ed  i  conseguenti  adempimenti  sul  piano
organizzativo. 
  Si ricorda  ancora  una  volta  che  il  termine  di  adozione  dei
provvedimenti di riordino e' fissato al  31  ottobre  2009  (art.  2,
comma 634, legge n. 244/2008, e successive modificazioni). 
  La complessita' dell'intervento rende difficile prevedere  i  tempi
di conclusione della procedura e quindi la  vigenza  del  divieto  di
assunzione prescritto. 
  Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui  all'art.  74
del  decreto  legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al
comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le  amministrazioni  che
non  hanno  adempiuto  alla  riduzione  degli  assetti  organizzativi
prevista dall'art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo  il
riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio  di  spesa
di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. Le  misure  di
razionalizzazione dell'organizzazione previste dalla disposizione  da
ultimo richiamata non sono, infatti,  da  considerare  alternative  a
quelle di cui al citato art. 74, bensi' aggiuntive. 
4. Ambito e contenuto del divieto di assumere. 
  In merito all'ambito di intervento  del  divieto  di  assumere,  si
ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette,  nel  limite
del completamento della quota d'obbligo. Trattasi  di  una  categoria
meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce  deboli  della
popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai  vincoli
assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in  maniera  permanente
l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari  della  normativa  di
riferimento.  Si  ricorda  che  la  mancata  copertura  della   quota
d'obbligo  riservata  alle  categorie   protette   e'   espressamente
sanzionata sul piano penale, amministrativo  e  disciplinare  secondo
quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999,  n.
68. 
    Roma, 14 dicembre 2009 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                       e l'innovazione                
                                           Brunetta                   
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 11, foglio n. 100