IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'amministrazione  e  alla  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati  determinate  dall'eccezionale  incremento delle procedure
penali  e  di  prevenzione  relative al sequestro ed alla confisca di
beni    sottratti    alla    criminalita'    organizzata,   aggravate
dall'eccezionale   numero  di  beni  gia'  confiscati  e  non  ancora
destinati a finalita' istituzionali e di utilita' sociale;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
istituire   un   organismo   che   assicuri  l'unitaria  ed  efficace
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni  mafiose,  anche  attraverso  uno stabile raccordo con
l'autorita'  giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di
garantire un rapido utilizzo di tali beni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Istituzione   dell'Agenzia   nazionale  per  l'amministrazione  e  la
  destinazione  dei  beni  sequestrati e confiscati alla criminalita'
  organizzata
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati alla criminalita'
organizzata, di seguito denominata: "Agenzia".
  2.  L'Agenzia  ha  personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata  di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in  Reggio  Calabria  ed  e'  posta  sotto  la vigilanza del Ministro
dell'interno.
  3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
    a)   acquisizione   dei  dati  relativi  ai  beni  sequestrati  e
confiscati   alla   criminalita'  organizzata,  di  cui  all'articolo
2-duodecies,   comma   4,   della  legge  31  maggio  1965,  n.  575;
acquisizione  delle informazioni relative allo stato dei procedimenti
di  sequestro  e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti;  accertamento  della  consistenza, della destinazione e
dell'utilizzo  dei  beni;  programmazione  dell'assegnazione  e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;
    b)  amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del
procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
    c)  amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei
procedimenti  penali  per  i  delitti  di  cui all'articolo 51, comma
3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  in relazione ai quali si
applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni;
    d)  amministrazione  e  destinazione dei beni confiscati in esito
del  procedimento  di  prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
    e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al
procedimento  penale  per  i  delitti  di  cui all'articolo 51, comma
3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  in relazione ai quali si
applica  l'articolo  12-sexies  del  decreto-legge  n.  306 del 1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  356  del  1992, e
successive modificazioni;
    f)  adozione  di  iniziative  e di provvedimenti necessari per la
tempestiva  assegnazione  e  destinazione  dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.